TAR Palermo, sez. I, sentenza breve 2024-09-12, n. 202402531
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 12/09/2024
N. 02531/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01167/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1167 del 2024, proposto dalla Et.Em. S.n.c. di E A A &C., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati G e C L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Trabia, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato M T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della determinazione dirigenziale n. 391/2024 con la quale è stata revocata la concessione di suolo pubblico n. 2 del 28 febbraio 2024;
- della nota n. 10140 del 22/05/2024;
- del preavviso di revoca n. 8607/2024, notificato il 2 maggio 2024;
- nonché di ogni altro atto, conseguente o presupposto, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Trabia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 settembre 2024 il dott. L G e uditi per le parti i difensori presenti come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Con ricorso ritualmente proposto, la società ricorrente ha chiesto l’annullamento, tra gli altri, della revoca della concessione di suolo pubblico inerente l’installazione di una pedana al suolo emessa dal Comune di Trabia con determinazione dirigenziale n. 391 del 27 maggio 2024.
In fatto la ricorrente deduce di gestire il bar denominato Kairos sito in Trabia alla piazza Ungheria n. 3.
Con istanza del 19 aprile 2023 la ricorrente ha chiesto all’Ufficio S.U.A.P. la concessione di suolo pubblico permanente per mq 9,66 sulla via Cristoforo Colombo per l’allocazione di tavoli e sedie a servizio dell’attività commerciale.
Espletata l’istruttoria, acquisito il parere favorevole del responsabile dell’Area Urbanistica e quello del Comandante della Polizia Municipale ai fini della viabilità, la concessione veniva assentita con provvedimento n. 6 del 16 maggio 2023.
Con successiva istanza del 20 dicembre 2023, la Società ha chiesto al Comune di rimodulare la concessione n. 6/2023 autorizzandola a collocare, sempre nella porzione di spazio di mq 9,66 sulla via Cristoforo Colombo già assentita, una pedana amovibile.
L’Amministrazione ha, quindi, nuovamente acquisito i nulla osta necessari ed ha esitato favorevolmente anche tale richiesta con provvedimento di concessione n. 2 del 28 febbraio 2024.
Di seguito, con nota 8607 del 2 maggio 2024, il Dirigente dell’Area I^ - Affari generali ed Economico Finanziaria ha comunicato l’avvio del procedimento di revoca della concessione in quanto l’installazione della pedana al suolo non sarebbe conforme alle disposizioni del Codice della Strada e del Regolamento comunale relativo alla collocazione su aree pubbliche di chioschi, dehors e strutture in genere esterne ai pubblici esercizi approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21/2018.
Seguivano le deduzioni della ricorrente ai sensi dell’art. 10 della L. 241/1990, in data 17 maggio 2024.
Nonostante ciò, l’Amministrazione, prima con nota n. 10140 del 22 maggio 2024 e poi con la con determinazione dirigenziale n. 391 notificata il 27 maggio 2024, ha confermato quanto già evidenziato con la comunicazione del 2 maggio 2024 procedendo con la revoca della concessione n. 2 del 28 febbraio 2024.
La ricorrente ha quindi impugnato gli atti citati chiedendone l’annullamento per i motivi così rubricati:
I. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della l. 241/1990 – vizio di motivazione: 1) sotto il profilo della omessa istruttoria in ordine ai presupposti di cui all’art. 21-quinquies l. 241/1990;2) illogicità e contraddittorietà manifesta;3) eccesso di potere per sviamento;4) motivazione apparente;5) omessa motivazione circa l’affidamento;
II. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 l. 241/1990 in relazione al disposto di cui all’art. 10 l. 241/1990;
III. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 l. 241/1990 e dei principi del giusto procedimento.
Si è costituito in giudizio il Comune di Trabia il quale ha depositato all’uopo una memoria a difesa oltre a documentazione a supporto.
Alla camera di consiglio del 10 settembre 2024, presenti i difensori delle parti, come da verbale, dopo una breve discussione il Presidente del Collegio ha dato avviso della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, e la causa è stata posta in decisione.
Il Collegio ritiene di poter definire il presente giudizio con sentenza in forma semplificata, sussistendone i presupposti di legge (art. 60, 49 e 74 c.p.a.).
Il ricorso deve essere respinto attesa la sua infondatezza nel merito.
Con il primo mezzo la ricorrente lamenta una carenza motivazione del provvedimento di revoca, oltre al vizio di omessa istruttoria mentre, con il secondo motivo, la società istante si duole del modus procedendi dell’amministrazione che, a suo dire, avrebbe comportato anche la violazione delle garanzie partecipative. La terza censura, invece, mira a ribadire le precedenti contestazioni di carattere procediemntale paventando anche una presunta “iniziativa unilaterale ed arbitraria riferibile esclusivamente al Dirigente dell’Area I^, in ordine alla quale è ovvio interrogarsi circa l’input che l’ha ispirata”.
Le censure sono infondate per quanto segue.
Come condivisibilmente evidenziato dalla Difesa comunale, la pedana è stata realizzata e collocata sulla pubblica via senza rispettare alcune delle prescrizioni previste nell'atto concessorio 2 del 28 febbraio 2024.
Di tali evenienza l’amministrazione ha dato compiutamente atto nei provvedimenti impugnati chiarendo a più riprese che il manufatto è stato collocato dalla ricorrente sulla pubblica via non rispettando sia le norme del Regolamento Comunale, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 11 giugno 2018, sia del Codice della Strada.
In particolare, si legge nella comunicazione n. 8607 del 2 maggio 2024 che la struttura:
a) non è conforme a quanto previsto dall’art. 20 del Codice della Strada;
b) la parte rimanente della strada non consente la libera circolazione di un mezzo di soccorso quale l’autobotte dei vigili del fuoco;
c) la pedana fissa è stata posta a ridosso di una condotta di gas metano che approvvigiona il condominio sovrastante, e pertanto non consentirebbe un pronto intervento per la riparazione (art. 7, comma 6, del Regolamento comunale sopra citato);
d) nella collocazione della pedana non è stato lasciato un apposito spazio per il passaggio pedonale (art. 7, comma 5, Reg.);
e) la struttura non è fruibile ai portatori di handicap (art. 7, comma 7, Reg.);
f) sono state posizionate fioriere fuori dagli spazi concessi occupando ulteriore suolo pubblico (in violazione dell’art. 8, comma 1, Reg.).
Rilievi questi che sono stati compitamente richiamati anche nel provvedimento di revoca/decadenza n. 391 del 27 maggio 2024.
Dalla documentazione fotografica depositata in atti dal Comune, effettivamente, emergono ictu oculi le violazioni contestate, in particolare, la mancata predisposizione di spazio per la circolazione dei pedoni, la scarsa visibilità nell'intersezione tra la via Cristoforo Colombo e la Via Bove e soprattutto la collocazione della pedana a ridosso di una condotta del gas metano, in violazione dell'art. 7, comma 6, del Regolamento Comunale.
Così come sono stati collocati vasi in cemento fuori dal perimetro della pedana finendo per occupare ulteriore porzioni di suolo pubblico non autorizzate e ciò in violazione delle condizioni e prescrizioni presenti nel titolo concessorio.
Risulta quindi adeguatamente motivato e istruito il provvedimento di revoca (o meglio di decadenza) in questione, oltre che posto in essere nel rispetto dei principi che disciplinano il procedimento amministrativo, e ciò a confutazione anche della seconda doglianza.
Infatti, il Comune di Trabia ha regolarmente garantito alla ricorrente la partecipazione al procedimento, tanto che la stessa presentava deduzioni difensive ex art. 10 L. 241/90 alle quali l’amministrazione replicava con nota del 22 maggio 2024.
Di nessun pregio, poi, l’ultima censura che deve essere respinta per quanto già evidenziato avendo l’amministrazione ben chiarito nei provvedimenti impugnati le ragioni della decadenza della concessione n. 2 del 28 febbraio 2024 legata essenzialmente al mancato rispetto da parte della ricorrente delle condizioni e delle prescrizioni presenti nell'atto concessorio (pag. 2 del provvedimento di concessione n. 2/24 dove si legge: “decadenza dalla concessione di suolo pubblico: il concessionario decade dal diritto di occupare lo spazio concesso: qualora non rispetti le condizioni e/o prescrizioni imposte con l’atto di concessione ovvero non osservi le norme stabilite dalla legge e dai Regolamenti comunali” ).
Per le ragioni esposte, il ricorso non merita accoglimento da cui il rigetto del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.