TAR Parma, sez. I, decreto cautelare 2022-10-14, n. 202200313
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 14/10/2022
N. 00313/2022 REG.PROV.CAU.
N. 00376/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 376 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv.ti F B e M G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura di Reggio Emilia, Ministero dell’Interno, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del decreto di rigetto del rilascio di permesso di soggiorno per ‘lavoro subordinato’, emesso in data -OMISSIS- dal Questore di Reggio Emilia e notificato in data -OMISSIS- a seguito di comunicazione da parte del medesimo ufficio;
di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell’art. 56 cod.proc.amm.;
Considerato che, alla luce della prossima celebrazione dell’udienza camerale nella quale la Sezione si pronuncerà in sede collegiale sull’istanza cautelare, le circostanze addotte inducono ad escludere che nel breve periodo di tempo residuo possano prodursi effetti irreversibilmente pregiudizievoli per l’interesse azionato, come del resto indirettamente confermato dal non immediato deposito del ricorso dopo la sua notificazione all’Amministrazione;
che, pertanto, difetta la sussistenza della prescritta condizione di estrema gravità ed urgenza per la concessione di misure cautelari provvisorie