TAR Roma, sez. 3B, ordinanza collegiale 2023-02-22, n. 202303056

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3B, ordinanza collegiale 2023-02-22, n. 202303056
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202303056
Data del deposito : 22 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/02/2023

N. 08052/2022 REG.RIC.

N. 03056/2023 REG.PROV.COLL.

N. 08052/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8052 del 2022, proposto da G S, rappresentato e difeso dagli avvocati F V, S B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio F V in Roma, via Varrone 9;


contro

Ministero dell'Istruzione, non costituito in giudizio;

nei confronti

R P, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA ADOZIONE DI IDONEA MISURA CAUTELARE

- del provvedimento di mancata ammissione alla prova orale del concorso per titoli ed esami bandito dal Ministero dell'Istruzione per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 – classe di concorso A045, reso noto sulla piattaforma concorsi del Ministero a partire dal 29 aprile 2022;

- del medesimo regolamento di concorso, approvato con decreto del Ministero dell'Istruzione prot. n. 326 del 9 novembre 2021, nella parte in cui, all'art. 4 disciplina le modalità di svolgimento della prova scritta, e segnatamente, al comma 6, dispone che “…non si dà luogo alla previa pubblicazione dei quesiti”;
nonché all'art. 6, comma 2, conformemente al quale “…La prova è superata dai candidati che conseguano il punteggio complessivo di almeno 70 punti” (doc. 1)

- del quadro di riferimento relativo alla classe di concorso A045 (doc. 2);

- Per quanto di ragione, dei precedenti provvedimenti relativi al concorso, approvati con decreto del Ministero dell'Istruzione prot. n. 326 del 9 novembre 2021 (doc. 3), con Decreto Dipartimentale n. 499 del 21 aprile 2020 (doc. 4), e Decreto Dipartimentale n.649 del 03 giugno 2020 (doc. 5), nella parte in cui disciplinano l'espletamento della prova scritta;

- Dei criteri di formulazione dei quesiti in relazione ai programmi d'esame e i criteri di elaborazione e correzione delle risposte;

- delle graduatorie emanate all'esito della correzione della prova scritta, con particolare riferimento al punteggio conseguito dalla parte ricorrente;

- di ogni altro atto connesso, collegato, presupposto e consequenziale, anche se non noto, lesivo dell'interesse di parte ricorrente, con particolare riferimento, per quanto occorrer possa, al Decreto dipartimentale n. 23 del 05 gennaio 2022 (doc. 6)


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2023 il dott. G C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato che la precedente ordinanza istruttoria è rimasta inadempiuta;

Ritenuto che l’amministrazione debba celermente procedere al deposito di una relazione dettagliata in ordine ai quiz contestati da parte ricorrente e che dell’ulteriore inadempimento si terrà conto nella regolazione delle spese di lite oltre che ex art. 64 c.p.a..

Ritenuto che, in detta relazione, l’amministrazione debba precisare come prima cosa ed in maniera immediatamente riconoscibile ed evidente se le domande contestate dal ricorrente sono state oggetto di intervento in autotutela o meno.

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