TAR Roma, sez. 1B, ordinanza cautelare 2016-10-13, n. 201606258

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1B, ordinanza cautelare 2016-10-13, n. 201606258
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201606258
Data del deposito : 13 ottobre 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/10/2016

N. 09693/2016 REG.RIC.

N. 06258/2016 REG.PROV.CAU.

N. 09693/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9693 del 2016, proposto da:


C A, rappresentato e difeso dagli avvocati A P C.F. PRCNGL67S60H501V, S P C.F. PSCSMN79R11H501A, con domicilio eletto presso A P in Roma, via Giuseppe Mercalli, 15;


contro

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall' Avvocatura Generale dello Stato , domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del Decreto del 09.06.2016 con il quale è stata disposta la sospensione precauzionale facoltativa dell'impiego del ricorrente ai sensi degli artt. 915, co. 2 e 916 codice ordinamento militare.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2016 il dott. Roberto Vitanza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Il ricorrente contesta la legittimità del provvedimento di sospensione cautelare, assunto nei suoi confronti dalla p.a.

Il Collegio, nei termini propri della presente fase cautelare, osserva.

Il ricorrente è stato tratto a giudizio innanzi al Tribunale Ordinario di Roma per rispondere dei reati di cui agli artt. 110, 479, 61 n. 2 e 110, 317 del c.p., nonchè dell’art. 7 del D.L. 152//91 ( escluso dal Tribunale il capo di imputazione di cui al n. 1 del Decreto di citazione a giudizio).

E’ orientamento giurisprudenziale pacifico che la previsione normativa di cui all’art. 916 del Codice dell’ordinamento militare prescinde da qualsiasi accertamento in ordine alla responsabilità dell’inquisito/imputato, ponendosi la sospensione quale rimedio provvisorio a tutela del superiore interesse pubblico dell’Amministrazione, il cui perseguimento risulta, ex se , compromesso dalla permanenza in servizio del dipendente al quale vengono contestati fatti di rilevanza penale.

Infatti l’adozione della norma riportata consegue ad una mera evenienza fattuale : “ La sospensione precauzionale può essere applicata nei confronti di un militare se lo stesso è imputato per un reato da cui può derivare la perdita del grado ”.

Non solo.

La sospensione cautelare non richiede né la certezza dell’esistenza dei fatti contestati, né il grado di imputabilità degli stessi al dipendente, essendo, al riguardo, sufficiente anche una sommaria cognizione dei fatti contestati così come assunti dal Giudice penale.

Inoltre, ritiene il Collegio che l’amministrazione, nel disporre la sospensione facoltativa dall’impiego del militare, che versi nella situazione individuata dalla trascritta norma, è titolata di un ampio potere discrezionale, sia in ordine alla valutazione della gravità dei fatti, che con riguardo alle ragioni di opportunità connesse con la permanenza in servizio dell'indagato, attuale imputato (Cons. Stato, Sez. IV, 7/11/2012, n. 5669 e 30/11/2010, n. 8350).

La giurisprudenza ha, peraltro, escluso la necessità di una specifica motivazione del provvedimento di sospensione cautelare dal servizio, qualora i fatti contestati al dipendente siano particolarmente gravi (Cons. Stato, Sez. IV, 30/1/2001, n. 334).

Nel caso di specie, le fattispecie contestate prevedono una pena edittale tale che, a mente dell’art. 29 del c.p., determina che la eventuale condanna potrebbe comportare anche la interdizione dai pubblici uffici in via definitiva, o, quanto meno, temporanea.

Per tali ragioni la istanza cautelare deve essere respinta.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano secondo le previsioni di cui al D.M. n. 55/2014.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi