TAR Roma, sez. I, sentenza 2012-05-08, n. 201204123
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N. 04123/2012 REG.PROV.COLL.
N. 05830/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso n. 5830 del 2009, proposto da General Motors Italia s.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti M R, N P, M M, G S e C G, elettivamente domiciliata in Roma, via di Monte Giordano n. 36, presso lo studio dell’avv. M R;
contro
l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è elettivamente domiciliata, in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;
per l'annullamento
- della delibera dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in data 16 aprile 2009, adottata nel procedimento n. PS2563;
- nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Autorità intimata;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 aprile 2012 il dott. R P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con nota del 15 settembre 2008 AGCM ha chiesto a Rai-Radio Televisione Italiana di fornire una serie di informazioni attinenti al messaggio pubblicitario relativo all’autovettura Opel Agila.
Il successivo 19 novembre l’Autorità avviava nei confronti dell’odierna ricorrente un procedimento volto ad accertare eventuali profili di illiceità nella campagna pubblicitaria avente ad oggetto la suindicata autovettura: nella circostanza ipotizzando la violazione degli artt. 20, 21 e 22 del D.Lgs. 206/2005 (e, quindi, l’ingannevolezza del messaggio pubblicitario) a fronte di omissioni, ovvero di incertezze informative, relative al prezzo, alle condizioni di acquisto ed alle prestazioni del prodotto.
In particolare, nei messaggi pubblicitari sarebbero state riportate – per soli tre secondi e con caratteri minuscoli – le indicazioni qualificanti i termini dell’offerta, con particolare riguardo alla durata, alla limitazione temporale, alle condizioni ed agli oneri di finanziamento, alle prestazioni dell’autovettura (consumi ed emissioni).
Avverso la determinazione assunta a conclusione del procedimento di cui sopra – recante l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di € 180.000,00 – insorge con il presente mezzo di tutela General Motors, assumendone l’illegittimità alla stregua dei seguenti profili di censura:
1) Eccesso di potere da sviamento. Difetto di presupposto. Difetto di istruttoria. Violazione ed errata applicazione degli artt. 20, 21 e 22 del Codice del Consumo.
Viene in primo luogo osservato che la durata della campagna pubblicitaria, per come dall’Autorità individuata (messa in onda dello spot pubblicitario fra i mesi di marzo e di dicembre del 2008), sia errata, atteso che la ricorrente GMI avrebbe mandato in onda nei mesi di marzo-maggio 2008 e di settembre-novembre 2008 due diverse versioni dello spot in contestazione.
Il primo degli indicati spot non avrebbe recato, a dire della ricorrente, alcun contenuto decettivo nei confronti del potenziale consumatore, in quanto limitato alla presentazione dell’autoveicolo e non contenente alcuna indicazione sulle caratteristiche dello stesso e sul relativo prezzo di commercializzazione.
Inoltre, l’offerta caratterizzata dal claim “oggi tua da 70 euro al mese” – per la quale l’Autorità ha rilevato il carattere di ingannevolezza – avrebbe avuto limitazione riferita al mese in corso e non, come sostenuto da AGCM, al solo mese di settembre.
2) Violazione ed errata applicazione degli artt. 20, 21 e 22 del Codice del Consumo. Eccesso di potere e difetto di presupposto sotto altro profilo.
Nel ribadire che l’affermato carattere di recettività degli spot riguarderebbe, al più, i messaggi messi in onda a partire dal mese di settembre (e non quelli diffusi tra marzo e maggio 2008), contesta comunque parte ricorrente la valenza ingannevole dei messaggi oggetto di indagine, in quanto inidonei ad indurre in errore i consumatori.
A tale riguardo, GMI precisa che gli spot non contenevano informazioni ambigue o non rispondenti al vero (ivi compresa la possibilità di ricorrere a forme di finanziamento richiedenti un esborso mensile di € 70,00);né, altrimenti, avrebbero potuto indurre il consumatore all’assunzione di una scelta commerciale che altrimenti non avrebbe preso.
3) Violazione dell’art. 27 del D.Lgs. 206/2005. Violazione dell’art. 11 della legge 689/1981. Erroneità del presupposto. Errata quantificazione della sanzione pecuniaria irrogata.
Contesta da ultimo parte ricorrente la commisurazione della sanzione inflitta (pari ad € 180.000,00), in quanto fondata su una erronea individuazione dell’arco temporale di durata dell’affermata violazione.
Conclude parte ricorrente insistendo per l'accoglimento del gravame, con conseguente annullamento degli atti oggetto di censura.
L'Autorità intimata, costituitasi in giudizio, ha eccepito l'infondatezza delle esposte doglianze, invocando la reiezione dell'impugnativa.
Il ricorso viene ritenuto per la decisione alla pubblica udienza del 18 aprile 2012.
DIRITTO
1. Giova procedere, preliminarmente all’analisi dei motivi di doglianza dedotti dalla parte ricorrente, ad una necessaria ricognizione in ordine ai contenuti dell’avversata determinazione assunta dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
1.1 Il procedimento conclusosi con l’adozione della gravata determinazione ha tratto fondamento da talune informazioni acquisite da AGCM relativamente alla diffusione sulle reti RAI, dal 2 al 16 marzo 2008, dal 6 al 15 aprile 2008 e dal 3 al 23 settembre 2008, di uno spot della durata di circa quindici secondi, relativo all’autovettura Opel Agila ed alle sue caratteristiche.
Secondo quanto indicato nel censurato provvedimento, al termine dello spot, dopo le scritte “Opel Agila. Flex in the City – da € 70 al mese”, “appariva per circa tre secondi ed in caratteri assai più piccoli una scritta di tre righe, del tutto illeggibile, seguita, sempre per la durata di circa tre secondi, da un’altra scritta, anch’essa di tre righe a caratteri molto piccoli ed illeggibile. Solamente riproducendo la registrazione dello spot, e specificamente di quello diffuso nel mese di settembre 2008, ed utilizzando il fermo immagine, è possibile leggere il contenuto delle scritte: “Esempio Agila 5 porte 1.0 12V 65 CV da € 9.500. IPT escluso. Prezzo comprensivo di incentivi statali per rottamazione di vetture Euro O/1/2, immatricolate prima 1/01/97 (Decreto Legge n. 248/07, articolo 29). Anticipo € 2.500, prime 24 rate mensili da € 70, successive 48 rate mensili da € 171, nonché, nell’immagine successiva “spese istruttoria pratica € 250 TAN 7,93% TAEG 9,33%. Offerta valida a Settembre con i concessionari che aderiscono all’iniziativa, non cumulabile con altre iniziative in corso. Consumi nel ciclo misto ed emissioni CO2 da 4,5 a 5,9 l/100 km, da 120 a 142 g/km”.
1.2 In data 19 novembre 2008, veniva avviato il procedimento istruttorio, ai sensi dell’art. 27, comma 3, del Codice del Consumo e dell’art. 6 del Regolamento, al fine di verificare l’esistenza di pratiche commerciali scorrette.
Secondo quanto sostenuto dall’Autorità, il comportamento come sopra descritto avrebbe potuto integrare un’ipotesi di violazione degli articoli 20, 21 e 22 del Codice del Consumo “in quanto la pratica appariva contraria alla diligenza professionale ed idonea a limitare considerevolmente, o addirittura escludere, la libertà di scelta o di comportamento del consumatore e ad indurlo ad assumere una decisione commerciale che altrimenti non avrebbe preso”.
In particolare, “le informazioni presentate nei messaggi pubblicitari per soli tre secondi ed in caratteri piccolissimi sono di particolare rilievo per qualificare i termini dell’offerta del prodotto in questione riprodotti nella scritta principale, con particolare riguardo alla durata dell’offerta, alle sue limitazioni (“Offerta valida a settembre”) alle condizioni ed agli oneri del finanziamento, ed alle prestazioni dell’autovettura (consumi ed emissioni). La circostanza per cui una scritta di tale lunghezza sia stata riportata a caratteri assai ridotti e per un tempo brevissimo – quindi in maniera tale da rendere illeggibile la scritta stessa per qualsiasi telespettatore – faceva ritenere che il professionista avesse dolosamente presentato in maniera incomprensibile o comunque omissiva tali informazioni nell’ambito dei messaggi pubblicitari descritti”.
A fronte di una richiesta di informazioni rivolta a GMI, la parte faceva pervenire una prima memoria difensiva evidenziando che:
- “la campagna pubblicitaria relativa all'autovettura Opel Agila è stata lanciata nel circuito televisivo nel mese di marzo del 2008. Gli spot sono andati in onda nei mesi di marzo, aprile, maggio, settembre, ottobre e novembre 2008. Nessuno spot televisivo è, invece, andato in onda nei mesi di giugno, luglio e agosto. Gli spot andati in onda nei mesi di marzo, aprile e maggio 2008 non contenevano gli elementi oggetto dei rilievi formulati nel provvedimento di avvio dell'istruttoria. La programmazione di tale spot è ormai terminata e che non ne è prevista alcuna diffusione televisiva nei mesi successivi”;
- “le "condizioni complete" dell'offerta sono quelle riassunte nella pagina web pubblicata sul sito internet della Opel contestualmente alla diffusione del messaggio promozionale nel circuito televisivo”;
- “i consumatori potevano acquisire maggiori informazioni circa i termini e le condizioni di acquisto dell'autovettura oggetto dello spot di cui si discute collegandosi al sito internet della GMI all'indirizzo www.opel.it ed accedendo, quindi, alle pagine dedicate alla Opel Agila”;
e contestando, quindi, che tale pratica commerciale si ponesse in contrasto con le previsioni di cui agli artt. 20, 21 e 22 del Codice del Consumo.
A tale riguardo, la stessa GMI ha inoltre precisato che “nell'ambito di tale spot della/ durata di 15 secondi – e peraltro nella sola versione andata in onda tra settembre e novembre 2008 – vi è un messaggio in sovrimpressione per la durata di 1 secondo che recita "da 70 euro al mese". L'informazione – ovvero la possibilità per il consumatore di acquistare un'autovettura versando rate mensili "da 70 euro al mese" – risulta corrispondente al vero. I consumatori, infatti, all'epoca in cui lo spot è stato trasmesso potevano effettivamente acquistare un Opel Agila, di qualsiasi modello, versando rate mensili “da 70 euro al mese”.
Né, a dire della parte, la non veridicità dello spot in esame avrebbe potuto “essere desunta dalla circostanza che il legal – peraltro non leggibile secondo la stessa Autorità – avrebbe limitato la validità dell'offerta al mese di settembre”, in quanto “qualsiasi offerta promozionale … ha una validità contestualizzata al periodo – più o meno ampio – nel quale la stessa viene pubblicizzata e l'offerta in questione è stata accessibile ai consumatori nel mese di settembre così come nei successivi mesi di ottobre e novembre. La stessa offerta – in relazione al costo minimo della rata mensile – peraltro è destinata a rimanere valida ancora nei prossimi mesi con la conseguenza che nessun consumatore potrà lamentare di essersi indotto ad acquistare l'autovettura oggetto dello spot in ragione dell'importo della rata minima reclamizzato e di essersi avveduto, una volta recatosi presso la concessionaria, che, tale offerta non era più valida”.
Nell’escludere che lo spot sia configurabile, alla stregua della disciplina vigente, quale “invito all'acquisto”, GMI ha inoltre confutato che “gli elementi posti a disposizione del telespettatore siano idonei a “falsare in misura rilevante” il loro comportamento inducendolo ad assumere “decisioni di natura commerciale” … che, altrimenti, non avrebbe assunto”, in quanto “sembra … evidente che nessun consumatore possa indursi all'acquisto di un'autovettura sulla base di un messaggio promozionale che non fornisce alcuna indicazione sul prezzo complessivo della stessa e che si limita a presentare la possibilità di acquistarla versando un numero imprecisato di rate, per un periodo egualmente indeterminato, "da 70 euro al mese".
1.3 Poiché la pratica commerciale de qua ha trovato diffusione mediante il mezzo televisivo, in data 11 marzo 2009 veniva richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell’art. 27, comma 6, del Codice del Consumo.
Con parere pervenuto in data 30 marzo 2009, la suddetta Autorità ha ritenuto la pratica commerciale in esame scorretta, sulla base delle seguenti considerazioni:
- “con riferimento al profilo della completezza e della veridicità delle informazioni da fornire in ordine al prezzo, alle condizioni di acquisto e alle prestazioni delle autovetture offerte in promozione, il consumatore deve essere posto nella condizione di averne chiara, immediata e fondata contezza, ai fini della valutazione circa la convenienza dell'acquisto del bene pubblicizzato, con la conseguenza che la completezza della comunicazione pubblicitaria deve coniugarsi alla chiarezza e all'immediata percettibilità delle condizioni economiche e delle caratteristiche tecniche del prodotto offerto ai consumatori”;
- “in proposito, acquisiscono rilevanza ai fini del giudizio di scorrettezza e di ingannevolezza del comportamento descritto tutte quelle informazioni che non indicano in modo chiaro il prezzo, le condizioni di acquisto e le prestazioni delle autovetture pubblicizzate, tali da limitare significativamente la portata delle affermazioni in esse riportate, ai fini della valutazione circa la convenienza dell'acquisto del bene offerto”;
- “le informazioni essenziali sopra specificate, quali "Esempio Agila 5 porte 1.0 12 V 65 Cv da 6 9.500 IPT escluso. Prezzo comprensivo di incentivi statali per rottamazione di vetture Euro 0/1/2 immatricolate prima 1/01/97 /Decreto Legge n. 248/07, articolo 29) Anticipo 6 2.500 prime 24 rate mensili da 6 70, successive 48 rate mensili daE 171 spese istruttoria pratica 6 250 TAN 7,93%