TAR Torino, sez. II, sentenza 2018-03-28, n. 201800371

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. II, sentenza 2018-03-28, n. 201800371
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 201800371
Data del deposito : 28 marzo 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/03/2018

N. 00371/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00836/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 836 del 2012, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato F B, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. R M in Torino, largo Tirreno, 115;

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, domiciliata in Torino, via Arsenale, 21;

LICEO ARTISTICO STATALE FELICE CASORATI – NOVARA, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- del provvedimento di non ammissione alla classe 2^ liceo artistico assunto il 13.6.2012 nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali ivi compresi il piano didattico personalizzato DSA mai concordato o comunicato alla famiglia ed i verbali di 1^ Liceo -OMISSIS- se e per quanto di ragione;

- e per la condanna dell'amministrazione resistente a dichiarare che il ricorrente ha diritto all'immediata ammissione alla classe 2^ superiore per l'anno scolastico 2012/2013;

- nonché al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti e patiendi in conseguenza della mancata ammissione alla classe 2^, nella misura di giustizia, secondo valutazione equitativa.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 14 febbraio 2018 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato il 26-30 luglio 2012 e depositato il 3 agosto successivo, i signori -OMISSIS- e -OMISSIS-, agendo nella propria qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore -OMISSIS-, hanno impugnato il provvedimento di non ammissione del proprio figlio alla classe seconda del liceo artistico, adottato dal consiglio di classe del Liceo Artistico Felice Casorati di Novara in data 13 giugno 2012, all’esito dello scrutinio finale del secondo quadrimestre, e ne hanno chiesto l’annullamento sulla base di due articolate censure di violazione di legge e di eccesso di potere, con condanna dell’istituto scolastico ad ammettere l’alunno alla frequenza del secondo anno di liceo (presso un diverso istituto scolastico) e al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali sofferti dal minore in conseguenza dell’illegittima bocciatura.

1.1. A fondamento del ricorso, i ricorrenti hanno premesso quanto segue:

- il proprio figlio, nato nel 1997, è risultato affetto da Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA), nella specie “disgrafia” e “lieve dislessia” , già nel dicembre 2006, a seguito di vista logopedica;

- nel luglio del 2008 il ragazzo è stato sottoposto a test di valutazione presso il centro COSPES di Novara, con diagnosi certificata di “Disortografia (F81.8)” e “Discalculia (F81.2)” da parte della dottoressa E T;

- un ulteriore aggiornamento della diagnosi è stato svolto dalla stessa dott.ssa T ad aprile 2012, nel corso dell’anno scolastico oggetto del provvedimento impugnato, con esito “Discalculia Evolutiva F81.2, Dislessia Evolutiva F81 e Disortografia F81.8 ”;
tale diagnosi è stata successivamente validata dall’ASL di Novara in data 22 giugno 2012;

- al momento dell’iscrizione del ragazzo al primo anno di liceo, i ricorrenti hanno consegnato all’istituto scolastico la certificazione di DSA in loro possesso (all’epoca, quella redatta nel luglio del 2008 dalla dott.ssa T del Centro Cospes di Novara,);
tuttavia l’istituto, pur avendo accettato tale certificazione, avrebbe sollevato nel corso dell’anno continui dubbi circa “la DSA” del ragazzo, addebitando il suo scarso rendimento scolastico ad uno scarso impegno, e definendo l’alunno “un lazzarone” ;

- l’atteggiamento del corpo docente sarebbe stato improntato durante l’intero anno scolastico ad una totale assenza di considerazione per le condizioni soggettive del ragazzo e per le richieste dei genitori, e tale comportamento sarebbe dipeso da una sostanziale impreparazione del corpo docente a gestire con la dovuta consapevolezza le difficoltà del ragazzo;

- le comunicazioni scuola-famiglia sarebbero state gravemente carenti, e, a parte qualche sporadico incontro con la coordinatrice di classe (peraltro contraddistinto da una profonda incomprensione della situazione da parte della docente) e con la dirigente scolastica (solo per telefono e solo nel mese di aprile 2012), si sarebbero esaurite in alcune annotazioni sul libretto scolastico relative al comportamento del ragazzo più che al suo rendimento scolastico;
soltanto ad aprile 2012 i ricorrenti sarebbero stati contattati dalla referente dell’istituto per i DSA, la quale da quel momento si sarebbe fatta carico della situazione del ragazzo, che in effetti nelle settimane successive avrebbe mostrato segni di miglioramento in quasi tutte le materie;

- tuttavia, l’esito dell’anno scolastico è stato negativo: in sede di scrutinio finale, infatti, il ragazzo non è stato ammesso alla classe seconda del liceo, senza alcuna considerazione delle sue condizioni soggettive e senza alcuna discussione da parte dei docenti delle problematiche specifiche connesse alla presenza dei disturbi dell’apprendimento.

1.2. Tutto ciò premesso, i ricorrenti hanno dedotto censure di violazione di legge per mancato rispetto del D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009, della L. n. 170 dell’8 ottobre 2010 e del D.M. 11 luglio 2011, e censure di eccesso di potere per difetto di motivazione, illogicità, contraddittorietà e manifesta ingiustizia;
hanno chiesto l’annullamento della bocciatura per consentire al ragazzo di iscriversi all’istituto magistrale e di frequentare il secondo anno del nuovo corso di studi;
hanno chiesto inoltre la condanna dell’istituto scolastico al risarcimento dei danni materiali e morali subiti dal minore, da liquidarsi in via equitativa.

2. Per resistere al ricorso, si è costituito in giudizio il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, depositando atto di costituzione formale e rapporto informativo sui fatti di causa a firma della coordinatrice di classe e della dirigente dell’istituto scolastico, con la pertinente documentazione.

3. Con ordinanza n. 510/2012 dell’8 settembre 2012, la Sezione ha respinto la domanda cautelare, non ravvisando profili di fondatezza del ricorso.

4. Successivamente, con atto depositato in data 23 novembre 2016, si è costituito in giudizio il diretto interessato -OMISSIS-, divenuto nel frattempo maggiorenne, richiamando e facendo proprie tutte le domande e le difese svolte nel proprio interesse nel ricorso introduttivo, chiedendone l’integrale accoglimento.

5. Nella fase processuale successiva alla pronuncia cautelare, nessuna delle parti costituite ha integrato le proprie difese e la propria documentazione, né ha sollecitato la fissazione dell’udienza di merito con formale istanza di prelievo.

6. All’udienza pubblica del 14 febbraio 2018, sentito nelle chiamate preliminari il difensore dell’Amministrazione (che si è riportato agli atti già depositati) e in pubblica udienza il difensore di parte ricorrente (che ha discusso la causa precisando di avere interesse, allo stato, alla sola domanda risarcitoria e che nelle more del giudizio il ragazzo ha concluso il percorso liceale conseguendo, presso un diverso istituto, il diploma magistrale), il collegio ha trattenuto la causa per la decisione.


7. Tutto ciò premesso, il collegio osserva quanto segue.

7.1. E’ oggetto del presente giudizio il verbale di scrutinio del secondo quadrimestre del 13 giugno 2012, con cui il consiglio di classe del Liceo Artistico Statale Felice Casorati di Novara ha disposto la non ammissione del ricorrente alla classe seconda liceo. Il consiglio di classe ha ritenuto di disporre la non ammissione alla classe successiva “in base alla verifica di una preparazione fortemente deficitaria non recuperabile con lo studio e i corsi di recupero estivi (…), ma solo attraverso la permanenza per un ulteriore anno nella stessa fase, al fine di consentire all’allievo una più responsabile maturazione scolastica e personale” .

In particolare, su un totale di 12 materie, il ricorrente ha riportato 7 insufficienze, rispettivamente in italiano (voto 5), inglese (5), matematica (5), scienze (5), discipline grafiche e pittoriche (5), discipline geometriche (5), laboratorio artistico (4);
quattro sufficienze, rispettivamente in storia e geografia (7), storia dell’arte (6), discipline plastiche e scultoree (6) e scienze motorie (7);
e un giudizio di “molto” in religione. Ciascuno dei voti inferiori alla sufficienza è stato giustificato dal docente della materia attraverso una sintetica motivazione, riportata nel verbale di scrutinio.

In condotta il ricorrente ha riportato il voto di “6” con la motivazione “partecipa saltuariamente al dialogo educativo ed è spesso scorretto nei rapporti interpersonali” .

Il giudizio conclusivo di non ammissione è stato così motivato: “Sono presenti diffuse lacune in quasi tutte le discipline, dovute a scarsa motivazione all’apprendimento, mancanza di studio, scarsa partecipazione al dialogo educativo. Nonostante le sollecitazioni e le opportunità e malgrado l’adozione degli strumenti compensativi e dispensativi previsti dal progetto educativo personalizzato, non ha recuperato le insufficienze del primo quadrimestre in inglese, scienze, discipline geometriche, mentre le valutazioni finali evidenziano ancora diffuse insufficienze. Pertanto non sussistono le condizioni per l’ammissione alla classe seconda”.

Nel rapporto informativo prodotto in giudizio dall’istituto scolastico (doc. 1), i docenti che in sede di scrutinio finale hanno formulato un giudizio di insufficienza, hanno motivato tale valutazione in modo ancora più articolato rispetto a quanto già fatto nel verbale di scrutinio.

7.2. Va osservato che nel ricorso introduttivo del presente giudizio i genitori hanno precisato di non contestare le valutazioni di merito dei docenti sottostanti al giudizio di non ammissione del proprio figlio alla classe successiva né i voti finali riportati dal ragazzo nelle varie materie, bensì esclusivamente il comportamento tenuto dalla scuola e dai docenti durante l’intero anno scolastico nei confronti del ragazzo e degli stessi genitori, comportamento improntato ad una sostanziale inadeguatezza a capire e ad affrontare le problematiche specifiche del ragazzo, sicchè l’esito negativo dell’anno scolastico sarebbe stato “l’automatica (ma evitabile) conseguenza” di tale comportamento.

7.3. Questo rilievo preliminare ha contribuito al rigetto della domanda cautelare formulata dai ricorrenti, dal momento che la sospensione della bocciatura avrebbe consentito incongruamente al ragazzo di iniziare la frequenza del secondo anno di liceo - peraltro senza alcuna garanzia di poterlo portare a compimento, in caso di esito negativo del giudizio - in un contesto in cui era pacifico, per ammissione degli stessi ricorrenti, che egli non aveva acquisito le competenze necessarie per affrontare il prosieguo del percorso liceale, così costringendo il ragazzo ad affrontare difficoltà sproporzionate rispetto al proprio livello di apprendimento delle discipline, esponendolo a conseguenze non meno deleterie sotto il profilo dell’autostima di quelle derivanti dalla bocciatura e dal disagio di dover ripetere il primo anno di liceo.

7.4. Peraltro le doglianze dei genitori, tutte incentrate sull’asserita impreparazione dei docenti a gestire sul piano umano e psicologico le esigenze specifiche del ragazzo, se non hanno consentito al Tribunale di sospendere (o di annullare) il giudizio di non ammissione alla classe successiva – soluzione che, si ripete, lungi dal giovare al ragazzo, l’avrebbe danneggiato – assumono invece rilievo al fine di valutare la sussistenza degli estremi per l’accoglimento della domanda risarcitoria proposta dalla parte ricorrente, l’unica, del resto, in relazione alla quale la difesa di parte ricorrente ha dichiarato in udienza il permanere dell’interesse alla decisione di merito. In tale prospettiva, è necessario indagare se nel comportamento dell’istituto scolastico e dei singoli docenti siano ravvisabili gli estremi previsti dall’art. 2043 del codice civile, primi fra tutti l’ingiustizia del danno, e cioè il suo dipendere da un comportamento contrario alla legge, e la colpevolezza del danneggiante, ossia una condotta connotata da negligenza, imperizia o imprudenza.

7.5. Ritiene il collegio che, dall’esame degli atti di causa, non emergano elementi sufficienti per ritenere comprovata la sussistenza di tali presupposti, e che pertanto la domanda risarcitoria debba essere respinta.

8. Secondo i ricorrenti, l’istituto scolastico avrebbe sistematicamente violato le norme poste dal legislatore e dal Ministero a tutela degli alunni affetti da DSA, omettendo di adempiere a quasi tutti gli incombenti stabiliti a garanzia di tali studenti, trattando la situazione del proprio figlio “con superficialità” e “pregiudizio”, non favorendo il successo scolastico del ragazzo e non tenendo conto dei suoi disagi relazionali ed emozionali;
in particolare:

- la scuola avrebbe addirittura negato che il ragazzo fosse affetto da DSA, in assenza di certificazioni ufficiali dell’ASL, e soprattutto avrebbe omesso di coinvolgere i genitori nella gestione dei problemi del ragazzo, lasciandoli completamente all’oscuro delle difficoltà relazionali e dei risultati scolastici del ragazzo;
la scuola non avrebbe mai riscontrato le richieste di incontro avanzate dai genitori;

- non sarebbe stato predisposto un Piano Didattico Personalizzato per il ragazzo, ma soltanto un documento minimale, semplicistico e superficiale, denominato “scheda di sintesi” , privo di misure individualizzate e personalizzate, redatto senza alcun coinvolgimento dei genitori e consegnato a questi ultimi soltanto verso la fine del secondo quadrimestre, nel maggio 2012;

- in ogni caso, non vi sarebbe alcuna prova che le misure di ausilio previste nella “scheda di sintesi” siano state effettivamente attuate nel corso dell’anno scolastico;
i verbali di classe nulla dicono al riguardo, e lo stesso voto in condotta riportato in pagella attesterebbe di per sé la scarsa conoscenza da parte dei docenti delle problematiche dei soggetti affetti da DSA (come peraltro attestato dalla stessa referente DSA del Liceo, nella relazione sui fatti di causa prodotta in atti);

- il giudizio di non ammissione sarebbe stato motivato in modo del tutto inadeguato, senza tener conto delle condizioni di salute del ragazzo;
lo stesso esito scolastico non sarebbe stato così negativo da giustificare la bocciatura, dal momento che il ragazzo ha riportato quattro sufficienze, di cui un 7 in storia e geografia, e le stesse insufficienze non sarebbero gravi, ma quasi tutte vicino alla sufficienza;
nello scrutinio finale, infine, non risulta che i docenti abbiano valutato il rendimento e il comportamento del ragazzo alla luce delle problematiche di DSA, di cui si fa soltanto un breve cenno nel verbale di scrutinio alla stregua di una mera clausola di stile.

9. Il collegio, alla luce della documentazione in atti, ritiene che le predette censure non possano essere condivise.

9.1. Nella relazione sui fatti di causa depositata in giudizio, l’istituto scolastico riferisce che nell’anno scolastico 2011-2012, su un totale di 590 alunni, 27 avevano una diagnosi di DSA, di cui 12 (su 177) iscritti al primo anno. Tutti gli studenti affetti da DSA sono stati ammessi alla frequenza dell’anno successivo, tranne il ricorrente: un dato, quest’ultimo, che già di per sé indebolisce alquanto la tesi dei ricorrenti circa la scarsa preparazione dei docenti in materia di DSA e l’esistenza di un atteggiamento preconcetto nei confronti del ragazzo.

9.2. La situazione di quest’ultimo è stata esaminata dal consiglio di classe all’inizio dell’anno scolastico, nella riunione del 24 ottobre 2011, in cui è stato deciso di procedere alla predisposizione di un piano educativo personalizzato sulla base della relazione redatta in data 17 giugno 2008 dallo specialista privato del ragazzo, la dott.ssa T del Centro Cospes di Novara. Il verbale del consiglio di classe così riporta di fianco al nome del ragazzo: “DSA – Predisposizione del PEP. Iperattivo. Da controllare con rigore”.

Va osservato che la scuola ha predisposto il Piano Educativo Personalizzato del ragazzo sebbene i genitori non avessero ancora ottenuto la validazione della certificazione di DSA da parte dell’ASL: agli atti di causa risulta che tale validazione è stata richiesta dallo specialista privato del ragazzo soltanto ad aprile 2012, a seguito di un aggiornamento dei tests, e ottenuta soltanto il 22 giugno 2012, ad anno scolastico ormai concluso;
tant’è che la scuola riferisce, non a torto, di non aver mai ricevuto copia della validazione ASL.

In ogni caso, l’istituto scolastico ha predisposto ugualmente il PEP sulla scorta dell’unica certificazione medica consegnata dai genitori all’inizio dell’anno scolastico. E’ stata quindi redatta una scheda di sintesi del piano, contemplante, in sostanza, le stesse misure compensative e dispensative suggerite dallo specialista privato del ragazzo (basti confrontare, al riguardo, il doc. 2 di parte ricorrente con il doc. 2 di parte resistente), ad eccezione dell’uso del computer, ma solo perché – riferisce la dirigente scolastica – la scuola consente di prassi l’utilizzo del p.c. in classe a chiunque voglia utilizzarlo;
e d’altra parte né il ragazzo né i suoi genitori ne hanno mai fatto richiesta nel corso dell’anno scolastico;
nelle materie di indirizzo artistico l’istituto non ha previsto misure compensative e dispensative, dal momento che lo stesso specialista privato del ragazzo aveva riferito che quest’ultimo mostrava attitudine in tali discipline e non aveva suggerito alcuno strumento di ausilio;
la stessa precisazione “Iperattivo. Da controllare con rigore”, contenuta nel verbale del consiglio di classe del 24 ottobre 2011, teneva conto di quanto consigliato dallo specialista privato del ragazzo nella relazione consegnata alla scuola, dove si concludeva con la seguente indicazione: “Gli educatori devono tenere un comportamento comprensivo ma molto determinato nel richiedere tutto quello che può dare…”.

Da nulla risulta che nel corso dell’anno scolastico la scuola non abbia consentito al ragazzo di utilizzare le misure di ausilio previste nel PEP, né risultano in tal senso contestazioni formali da parte dei genitori. La stessa referente scolastica per i DSA dell’istituto, nella relazione prodotta in giudizio dai genitori, pur prendendo le distanze dai docenti sulla decisione di non ammettere il ragazzo alla classe successiva, non riferisce che le misure di ausilio previste nel PEP non siano state osservate, ma rileva semmai (presunte) carenze dei docenti sotto il profilo umano e relazionale sia con lo studente che con i suoi genitori: osservazioni, tuttavia, connotate per loro natura da estrema soggettività, e come tali opinabili, ma che soprattutto non sembrano trovare adeguato conforto negli atti di causa.

9.3. Intanto, addebitare ai docenti una scarsa preparazione in materia di DSA appare in stridente contrasto con il dato di fatto, incontestato, che nello stesso istituto e nello stesso anno scolastico la scuola ha gestito altri 26 studenti con diagnosi di DSA, che sono stati tutti promossi all’anno successivo.

9.4. Ritenere di possedere l’unica “chiave di lettura pertinente” del comportamento del ragazzo e sostenere che l’unico approccio efficace nei confronti del medesimo sarebbe stato quello di assumere “atteggiamenti rassicuranti e contenitivi” , è convinzione non solo altamente soggettiva, e come tale opinabile, ma soprattutto in contrasto con quanto affermato dallo stesso specialista privato del ragazzo, la dott.sa T del Centro Cospes di Novara, nella relazione consegnata alla scuola all’inizio dell’anno scolastico;
relazione nella quale si sottolineava l’esigenza di tenere nei confronti del ragazzo un comportamento “comprensivo” ma nel contempo “molto determinato nel richiedere tutto quello che può dare” : suggerimento che ha orientato l’approccio dei docenti nei confronti dello studente, come riferiscono la coordinatrice di classe e la dirigente scolastica nella relazione prodotta in atti e come dimostra la stessa annotazione apposta dai docenti nel verbale del consiglio di classe del 24 ottobre 2011, allorchè, nel decidere l’opportunità di predisporre un piano educativo personalizzato relativo al ragazzo, essi appuntavano “Iperattivo. Da controllare con rigore” . Al di là delle opinioni personali della referente scolastica per i DSA, non sembra potersi addebitare a colpa dei docenti l’aver seguito un approccio relazionale suggerito dallo stesso specialista privato del ragazzo.

9.5. La circostanza che nell’ultima interrogazione in storia e geografia il ragazzo abbia riportato una votazione di 8 e ½ non sembra potersi ricondurre - quanto meno non nel modo univoco ritenuto dalla referente - al diverso approccio umano del docente della materia, l’unico, secondo la referente, ad aver seguito i suoi consigli pedagogici, tenuto conto che già nel pagellino infraquadrimestrale del 5 aprile 2012, quindi prima dell’intervento della referente per i DSA, il ragazzo aveva già conseguito un votazione più che sufficiente in quella disciplina, in un contesto, invece, di valutazioni gravemente deficitarie in quasi tutte le altre materie: sintomo, non si può escludere, di una diversa sintonia del ragazzo con il docente della materia, ma forse soltanto (o anche) di una maggiore attitudine del ragazzo per la disciplina in questione. E se pure è vero che nell’ultima fase dell’anno scolastico il profitto del ragazzo sembra essere migliorato in quasi tutte le discipline (di poco peraltro, e comunque in misura quasi sempre inferiore alla soglia della sufficienza) non vi sono elementi oggettivi per ritenere che ciò sia dipeso esclusivamente dallo sprone e dal supporto pedagogico della referente – come affermato da quest’ultima - e non piuttosto da notori e fisiologici meccanismi di “sopravvivenza scolastica” che normalmente si attivano negli studenti nelle ultime settimane di scuola.

9.6. Quello che emerge dai giudizi sintetici formulati dai docenti del ragazzo nel verbale di scrutinio è, al di là delle difficoltà nell’apprendimento delle discipline, anche in quelle non oggetto di disturbi dell’apprendimento, come quelle artistiche, un atteggiamento generalizzato di “scarso impegno” sia in classe che nel lavoro domestico, oltre ad una condotta “troppo esuberante” e “scorrett(a) nei rapporti interpersonali”. E se da un lato non si può escludere, anzi si può dare per certo, che si tratti di comportamenti indotti in qualche misura dai disturbi dell’apprendimento e dalla frustrazione causata nel ragazzo dalle difficoltà incontrate nell’apprendimento delle discipline e dal confronto con gli altri compagni, dall’altro lato, però, non vi è alcuna prova che nel caso di specie i docenti non si siano adoperati nel corso dell’anno scolastico per relazionarsi con il ragazzo nel modo più adeguato, tenuto anche conto che in campo pedagogico ed educativo non esistono criteri di azione certi, codificati, universali, ma solo indirizzi generali, tendenziali, spesso mutevoli nel tempo, che vanno poi conformati alla personalità del singolo ragazzo e filtrati attraverso la sensibilità del docente, che esiste a prescindere da competenze specifiche in materia di DSA e che si affina nel tempo nel rapporto quotidiano con i singoli studenti e nell’approfondirsi della reciproca conoscenza. E che in campo pedagogico non vi siano regole di azione univoche e condivise è dimostrato, nel caso qui in esame, proprio dal contrasto di opinioni tra la referente DSA dell’istituto scolastico, tutta protesa verso un approccio univocamente rassicurante, comprensivo, tollerante, e quello dello specialista privato del ragazzo, che aveva invece segnalato alla scuola la necessità di mantenere un approccio “comprensivo” , ma anche “molto determinato nel richiedere tutto quello che può dare…” .

9.7. Né, d’altra parte – come già affermato da questo Tribunale in alcune recenti decisioni, cfr. sentenze nn. 196/2016 e 580/2016 - è possibile ritenere che l’adeguatezza di un approccio didattico ed educativo possa essere valutato ex post in relazione all’esito dell’anno scolastico, perché ciò significherebbe obbligare il corpo docente a promuovere tutti gli studenti affetti da DSA per non incorrere nel rischio di una contestazione a posteriori dell’inadeguatezza dell’approccio utilizzato;
ma questo, oltre ad essere palesemente irragionevole, sarebbe contrario allo stesso fondamento pedagogico degli strumenti predisposti dal legislatore per tutelare il diritto allo studio degli studenti affetti da disturbi dell’apprendimento, che non è quello di assegnare a questi ragazzi un trattamento privilegiato rispetto agli altri studenti, quasi una garanzia di successo e di buon esito del percorso scolastico, ma solo di consentire loro di raggiungere gli stessi obiettivi di apprendimento degli altri compagni, tenendo conto delle specifiche difficoltà da cui sono affetti e a causa delle quali sono posti, incolpevolmente, in una condizione iniziale di svantaggio rispetto agli altri. E quindi, accanto agli strumenti compensativi e dispensativi, accanto ad un approccio accogliente e comprensivo da parte delle agenzie educative, familiare e scolastica in primis , accanto a rapporti solidali e collaborativi tra queste ultime improntati a reciproco aiuto e reciproca legittimazione, è poi necessario che il ragazzo ci metta del suo, per quello che può, in termini di impegno, di fatica, di dedizione, di serietà: obiettivi che non solo la scuola, ma prima ancora i genitori, devono perseguire e pretendere dai propri ragazzi, nel loro stesso interesse, con “comprensione” ma con “determinazione” , per non trasformare quelle che sono difficoltà congenite, ma gestibili, del ragazzo, in alibi formidabili per rendere ancora meno di quello che si potrebbe e dovrebbe.

9.8. In tale prospettiva, appare piuttosto discutibile anche l’ulteriore conclusione a cui perviene la referente DSA dell’istituto scolastico, laddove afferma, in termini generali, che la bocciatura dei ragazzi affetti da DSA avrebbe l’effetto di minare la loro fiducia nell’istituzione scolastica e di peggiorare le prestazioni nell’anno successivo, per cui, sembra di comprendere, non andrebbe mai comminata: opinione non isolata, ma priva di ogni addentellato con il buon senso, prima ancora che con la legge e la sua ratio , giacchè non si vede quale beneficio alla propria autostima possa trarre uno studente affetto da DSA da una promozione immeritata – e che egli sa essere immeritata - che lo costringerebbe l’anno successivo ad affrontare un livello di studi più elevato senza averne maturato le necessarie competenze, finendo in tal modo per vivere quotidianamente, lungo un intero anno scolastico, le frustrazioni e le ferite narcisistiche che la bocciatura gli avrebbe invece evitato, pur nella sofferenza momentanea dell’evento, consentendogli di riprendere il percorso scolastico da un livello di difficoltà più adeguato alle proprie competenze e alle proprie difficoltà, e magari dopo aver valutato anche l’effettiva pertinenza del corso di studi intrapreso alle proprie attitudini;
come peraltro sembra dimostrare proprio la vicenda qui in esame, in cui il ragazzo, dopo la bocciatura, ha maturato la decisione di optare per l’istituto magistrale, dove ha conseguito il diploma di maturità senza ulteriori problemi e senza ulteriori bocciature (come ha riferito in udienza il suo difensore).

9.9. In definitiva, gli atti di causa non evidenziano comportamenti antigiuridici dell’istituto scolastico, il quale ha fornito al ragazzo, pur non essendovi tenuto a rigore di legge (in assenza di una certificazione di DSA validata dall’autorità sanitaria) tutti gli strumenti di ausilio suggeriti dal suo specialista privato, senza però trovare adeguato riscontro da parte del ragazzo in termini di impegno e di condotta scolastica. Né emergono riscontri oggettivi per ravvisare profili di negligenza o di imperizia professionale nell’operato dei docenti, il cui approccio umano e psicologico al ragazzo è stato criticato dai genitori e dalla referente dell’istituto scolastico per i DSA sulla base di considerazioni personali e altamente opinabili, attinte da indirizzi pedagogici non univoci e soprattutto, nel caso di specie, contraddetti da quelli di segno diverso formulati dallo specialista privato del ragazzo nella relazione consegnata alla scuola all’inizio dell’anno scolastico, sulla quale i docenti hanno conformato il piano educativo personalizzato del ragazzo e deciso le linee di condotta interpersonali. Il tutto, poi, in un contesto in cui non vi è alcuna certezza - né potrebbe mai esserci - che il diverso approccio univocamente tollerante e comprensivo richiesto dai genitori e dalla referente per i DSA avrebbe davvero prodotto un maggiore impegno del ragazzo, e non, piuttosto, creato i presupposti per un maggiore disimpegno.

9.10. Allo stato degli atti, pertanto, non vi sono elementi sufficienti per individuare responsabilità risarcitorie in capo ai docenti e all’istituto scolastico. Anche sotto il profilo delle comunicazioni scuola-famiglia le doglianze dei genitori appaiono piuttosto inverosimili e pretestuose, come quando essi lamentano di non essere stati tenuti al corrente del rendimento scolastico del ragazzo, sostanzialmente fino all’intervento della referente scolastica per i DSA, nel mese di aprile del 2012, senza considerare che a quella data essi avevano già ricevuto: la scheda infra-quadrimestrale del primo quadrimestre (il 7 dicembre 2011), recante diffuse insufficienze e la segnalazione di una condotta “troppo vivace” ;
la pagella del primo quadrimestre (il 6 febbraio 2012), recante 9 materie insufficienti su 12, unitamente alla lettera contenente la motivazione delle carenze riscontrate con le modalità e i tempi del recupero;
la scheda infra-quadrimestrale del secondo quadrimestre (l’11 aprile 2012) recante sia l’indicazione circa il recupero delle insufficienze del primo quadrimestre, sia la situazione aggiornata del profitto in tutte le discipline e il giudizio sul comportamento;
e fermo restando – come riferisce l’istituto scolastico nella relazione in atti – che la consegna di ciascuna scheda infra-quadrimestrale preludeva, come di prassi, alle udienze generali docenti-genitori, con l’ulteriore possibilità di ottenere colloqui individuali su appuntamento.

9.11. L’esito negativo dell’anno scolastico è stato motivato nel verbale di scrutinio in modo adeguato, alla luce delle numerose insufficienze, 7 su 12, riportate dal ragazzo in materie anche di indirizzo non interessate dai disturbi specifici dell’apprendimento (riferiti esclusivamente all’area letteraria e a quella matematica), tenuto conto che per legge l’ammissione alla classe successiva presuppone il possesso di voti sufficienti in tutte le discipline, né essendovi i presupposti per la sospensione del giudizio con esame di recupero a settembre, dal momento che il collegio dei docenti dell’istituto scolastico aveva deliberato, quale criterio comune, quello per cui la sospensione del giudizio non potesse riguardare più di tre materie.

9.12. La condizione specifica del ragazzo è stata tenuta in adeguata considerazione durante l’intero anno scolastico con l’attivazione di misure dispensative e compensative nelle discipline interessate dai disturbi dell’apprendimento (si confrontino, al riguardo, le dichiarazioni – non contestate dalla parte ricorrente – rese dai docenti delle singole discipline all’interno della relazione sui fatti di causa prodotta in giudizio dall’istituto scolastico, pagg. 5 e ss.). Al momento dello scrutinio finale, il consiglio di classe non ha potuto far altro che constatare che, alla luce del rendimento e del comportamento scolastico del ragazzo, non sussistevano le condizioni per la sua ammissione alla classe seconda “ Nonostante le sollecitazioni e le opportunità e malgrado l’adozione degli strumenti compensativi e dispensativi previsti dal progetto educativo personalizzato”. Che, poi, i disturbi dell’apprendimento dovessero condurre necessariamente il consiglio di classe a promuovere il ragazzo per “favorirne il successo scolastico” , a prescindere dai meriti e dagli sforzi profusi in tal senso dall’interessato, è, come detto, una pretesa che non trova alcun fondamento nella ratio e nelle finalità che ispirano la normativa di settore.


10. In conclusione, alla luce di tutte le considerazioni fin qui svolte, il ricorso va respinto.

11. Sussistono peraltro i presupposti per l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite, attesa la complessità e la delicatezza delle questioni esaminate.

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