TAR Roma, sez. 5B, sentenza 2024-05-24, n. 202410504

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 5B, sentenza 2024-05-24, n. 202410504
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202410504
Data del deposito : 24 maggio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/05/2024

N. 10504/2024 REG.PROV.COLL.

N. 11710/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11710 del 2023, proposto da
-O-, rappresentato e difeso dall'avvocato R L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

-O-, non costituito in giudizio;

per l'annullamento,

della delibera del CPGT n. -O- del 9.5.2023, trasmessa a mezzo PEC in data 10.5.2023, con cui veniva disposto lo scorrimento della graduatoria in favore del candidato collocato in posizione successiva al ricorrente (quinto posto) e la conseguente delibera del CPGT n. -O- avente ad oggetto la nomina del dott. -O- a Presidente di Commissione della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Valle d’Aosta, nonché di ogni atto presupposto e conseguenziale anche non conosciuto, ivi compresa, ove ritenuta lesiva, la delibera CPGT n. -O-del 30.11.2010;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria e di Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 febbraio 2024 il dott. G V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1.- Con il ricorso introduttivo del giudizio proposto dinanzi al TAR della Campania, il ricorrente – premesso di essere giudice tributario e di aver partecipato al bando di concorso interno n. 2/2021 per la selezione di un “ incarico direttivo ” e segnatamente per la copertura del posto vacante di Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado (già CTR) della Valle d’Aosta, collocandosi al quarto posto della graduatoria unica approvata con delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria (CPGT) n. -O-del 10.5.2022 - aveva impugnato i seguenti atti:

a) la delibera del CPGT n. -O-/2023, trasmessa a mezzo PEC in data 13.4.2023, di non luogo a provvedere sull’istanza di autotutela presentata avverso la delibera del CPGT n.-O- con la quale il ricorrente, proclamato eletto alla carica di Sindaco del Comune di N in data 20.06.2022, veniva sospeso dall’incarico di Presidente di Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado (già CTP) di Napoli, ai sensi dell’art. 8, comma 4, del d.l.gs. n.545/92 per tutta la durata dell’incarico elettivo, nonché la delibera n. -O- con cui si prendeva atto della sospensione dall’incarico di componente della Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Napoli, a decorrere dalla data di assunzione dell’incarico di Sindaco e fino alla data di cessazione dello stesso, ai sensi dell’art.8, comma 1, lett. b) del D.L.gs 542/92 e di revocare dalla medesima data l’applicazione in via non esclusiva presso la Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Valle D’Aosta;

b) la delibera del CPGT n. -O- del 9.5.2023, trasmessa a mezzo PEC in data 10.5.2023, con cui veniva disposto lo scorrimento della graduatoria in favore del candidato collocato in posizione successiva al ricorrente (quinto posto) e la conseguente delibera del CPGT n. -O- avente ad oggetto la nomina del dott. -O- a Presidente di Commissione della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Valle d’Aosta.

2.- Il TAR della Campania, con sentenza n. 4362 del 18.07.2023 pronunciata in esito alla decisione della domanda cautelare ai sensi dell’art. 60 c.p.a., ha preliminarmente ritenuto scindibile il contenuto del ricorso sul presupposto che il cumulo di domande, “ nella prospettazione di parte, sono per un verso connesse (domanda per ottenere la riammissione in servizio e, quale conseguenza, la nomina in Valle d’Aosta), ma per altro verso reputate autonome (domanda di essere nominato quale Presidente della Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Valle d’Aosta anche senza la riammissione in servizio, permanendo cioè in posizione di aspettativa) ”, di modo che, richiamate le coordinate giurisprudenziali in punto di connessione oggettiva di domande nel processo amministrativo, ha concluso che “ se un rapporto di presupposizione tra i provvedimenti può rinvenirsi nel primo caso (riammissione in servizio e, per l’effetto, nomina in Valle d’Aosta), lo stesso non può dirsi nel secondo caso (in quanto la domanda di essere nominato Presidente della CGT di secondo grado della Valle d’Aosta, a prescindere dalla riammissione in servizio, spezza il nesso tra i provvedimenti impugnati )”.

Alla luce di tali premesse, con la ridetta sentenza n. 4362/2023 del TAR della Campania:

a) è stato respinto nel merito il ricorso “ quanto alla domanda di annullamento delle delibere del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria n. -O-/2023 e n. -O-” volta ad ottenere la riammissione nelle funzioni già svolte presso la Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Napoli, con i pretesi effetti, che ne derivano, sulla possibilità di essere nominato Presidente della Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Valle d’Aosta (con conseguente rigetto della domanda risarcitoria e delle altre domande al riguardo formulate);

b) è stata, invece, declinata la competenza in favore del TAR del Lazio “ relativamente all’impugnazione delle delibere del CPGT n. -O- e n. -O-” , in quanto per l’impugnazione autonoma della nomina a Presidente della Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Valle d’Aosta si è ritenuto che “ non sussiste la competenza territoriale di questo TAR, non soccorrendo l’individuazione della sede di servizio (la quale non rileva, per la selezione a livello nazionale), né l’efficacia territoriale dell’atto ”.

3.- Pertanto, con ricorso notificato il 31.08.2023 e ritualmente depositato, il ricorrente ha riassunto il giudizio, dinanzi a questo TAR del Lazio, limitatamente alla domanda di annullamento delle delibere del CPGT n. -O- e n. -O-, riproponendo il motivo di diritto dedotto nel ricorso introduttivo e rubricato “ Violazione e falsa applicazione di legge generale e speciale di concorso – Eccesso di Potere – Illogicità e Contraddittorietà manifesta – Sviamento ”.

Sostiene, in particolare, il ricorrente che la delibera di scorrimento della graduatoria e di conseguente nomina del candidato utilmente collocato in posizione successiva (al quinto posto) sarebbe affetta da vizi propri - in disparte la legittimità dell’adottata delibera di sospensione dall’incarico per la ritenuta incompatibilità con la carica elettiva di Sindaco – atteso che non sarebbe rinvenibile alcuna disposizione espressa che impedisca al giudice tributario sospeso di partecipare ai bandi di concorso interno e di assumere conseguentemente l’incarico richiesto, laddove utilmente collocato in graduatoria come nel caso di specie.

4.- Si sono costituiti per resistere al ricorso il CPGT e il MEF.

Alla camera di consiglio del 26.09.2023 il ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla misura cautelare richiesta.

5.- In vista dell’udienza di trattazione del merito, il ricorrente ha depositato una memoria difensiva corredata da documenti, in particolare i ) la delibera CPGT n. -O- relativa alla nomina del ricorrente, tra gli altri, di magistrato tributario “professionale” a seguito dell’opzione per il definitivo transito dalla giustizia amministrativa alla giustizia tributaria in virtù di quanto previsto dalla recente riforma di cui alla legge n. 130/2022 nonché ii ) la comunicazione di avvio del procedimento “ per la revoca in autotutela ” (nota prot. n. 8916/2023) della nomina a Presidente di Sezione della Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Campania nelle more adottata con delibera CPGT n. -O- del 5.7.2022 in virtù della graduatoria di cui al precedente Bando n. 1/2018.

All’udienza pubblica del 14 febbraio 2024, pertanto, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

6.- Il ricorso è infondato.

Il ricorrente, come esposto in premessa, ha partecipato al bando di concorso interno n. 2/2021 per la copertura dell’incarico direttivo di Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado (già CTR) della Valle d’Aosta, collocandosi al quarto posto della graduatoria unica approvata con delibera CPGT n. -O-del 10.5.2022.

Al fine di delimitare correttamente il perimetro dell’odierna controversia, si rende necessario evidenziare che l’oggetto del giudizio sottoposto alla cognizione di questo TAR del Lazio attiene esclusivamente alla dedotta illegittimità delle menzionate delibere del CPGT n. -O- e n. -O- – relative allo scorrimento della graduatoria in favore del candidato collocato in posizione immediatamente successiva al ricorrente e di conseguente nomina del medesimo all’incarico richiesto - in quanto asseritamente affette da vizi propri e indipendenti dalla legittimità dell’adottata delibera di sospensione del ricorrente dall’incarico di giudice tributario per la ritenuta incompatibilità con la carica elettiva di Sindaco (tale ultima questione, come si è detto, è stata decisa nel merito dal TAR della Campania con sentenza n. 4362/2023).

Occorre premettere che, ai sensi dell’art. 8, co. 4, d.lgs. n. 545/1992, l’incompatibilità derivante dalla carica elettiva di Sindaco – ritenuta equiparabile, a tali fini, a quella di consigliere comunale testualmente prevista dal comma 1, lett. b) del richiamato articolo 8 – si configura come causa non già di decadenza bensì di sospensione “ dall'incarico fino alla data di cessazione dell'incompatibilità ”, con diritto del giudice tributario ad essere riassunto nelle rispettive funzioni anche in sovrannumero presso la corte di giustizia tributaria di appartenenza.

Ciò posto, la decisione dell’odierna controversia presuppone, essenzialmente, la risoluzione di un’unica questione giuridica, dovendosi in particolare scrutinare la legittimità della delibera del CPGT n. -O- del 9.5.2023 laddove ha disposto lo scorrimento della graduatoria in favore del candidato collocato in posizione successiva a quella dell’odierno ricorrente sul presupposto che quest’ultimo fosse (divenuto) privo dei requisiti previsti in quanto già sospeso dall’incarico di giudice tributario per effetto della delibera n. 1169 del 26.07.2022 con decorrenza dal 20.06.2022, data della sua proclamazione a Sindaco di N.

Il ricorrente, al riguardo, evidenzia che la sospensione per incompatibilità con la carica elettiva è intervenuta in data successiva alla delibera del 10.05.2022 di approvazione della graduatoria concorsuale, di modo che il mancato scorrimento della graduatoria in suo favore dovrebbe senz’altro ritenersi illegittimo in ragione della carenza di una disposizione di legge o del bando di concorso che impedisca espressamente al candidato sospeso, ma legittimamente collocato in posizione utile, di conseguire la nomina dell’incarico richiesto per effetto dello scorrimento (nella fattispecie Presidente della CGT -O- della Valle d’Aosta).

La doglianza non è suscettibile di positiva valutazione.

7.- In questo quadro occorre, anzitutto, richiamare la “ Risoluzione n. -O-del 30.11.2010 ” con la quale il CPGT ha svolto delle precisazioni riguardanti gli effetti della sospensione dall’incarico di giudice tributario per i motivi di cui all’articolo 8, co. 1, lettera a) e lettera b) del d.lgs. n. 545/1992 e s.m.i., chiarendo che, per un verso, il giudice tributario sospeso per carica elettiva – alla stessa stregua di quanto previsto per il lavoratore dipendente in aspettativa - continua a maturare l’anzianità nella funzione onde evitare una penalizzazione per i soggetti che ricoprono cariche pubbliche elettive, in attuazione del precetto costituzionale di cui all’art. 51, comma 3, Cost., il quale sancisce che “ chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro ”. Per altro verso, tuttavia, proprio perché il periodo di sospensione viene considerato come servizio effettivamente prestato “ solo per una fictio iuris , la tutela del giudice tributario sospeso per gli anzidetti motivi “ non si spinge, nell’attuazione normativa, fino al punto di consentirgli di partecipare ai concorsi banditi durante il periodo in cui lo stesso risulta sospeso ”.

Il ricorrente, invero, ha impugnato anche la ridetta Risoluzione n. 11/2010 laddove interpretata in modo sfavorevole alla propria posizione, eccependone anzitutto la nullità ex art. 21- septies della legge n. 241/1990 per difetto assoluto di attribuzione, assumendo che la disposizione restrittiva innanzi descritta richiederebbe necessariamente una norma di fonte primaria - come previsto in relazione alla magistratura ordinaria e amministrativa (art. 50 del d. lgs. n. 160/2006) – e censurandone, in ogni caso, l’illegittimità per violazione di legge ex art. 21- octies .

L’assunto difensivo non può essere condiviso per l’assorbente rilievo che tale delibera, come peraltro rilevato nel corredo motivazionale della stessa, costituisce diretta applicazione delle disposizioni normative primarie ivi evocate riguardanti precipuamente la magistratura tributaria.

Difatti, ad un’attenta lettura dell’art. 8, comma 4, del d. lgs. n. 545/1992 – evocato nella Risoluzione - emerge che, già alla stregua di un’interpretazione letterale, è la disposizione medesima a prevedere la “sorte” dei giudici tributari non appena venuta meno la causa di sospensione dall’incarico, prescrivendo che essi riassumono le “ rispettive funzioni anche in soprannumero ” - dunque quelle originariamente svolte – presso la corte di giustizia tributaria (già commissione tributaria) “ di appartenenza ”.

Del resto, la ratio della norma, esplicitata dalla ridetta Risoluzione n. 11/2010, risiede nell’esigenza di assicurare al giudice tributario sospeso per carica elettiva una tutela che – coerentemente con il dettato costituzionale di cui all’art. 51, comma 3, Cost. - si inscrive in un’ottica di “conservazione” delle utilità che già compongono il proprio patrimonio giuridico, dunque comprensiva del diritto al mantenimento dello status di giudice tributario e anche del computo, sebbene fittizio, del periodo di sospensione ai fini dell’anzianità nella funzione, in modo da evitare che il soggetto chiamato a ricoprire una carica pubblica elettiva possa essere penalizzato nei confronti degli altri.

Per converso, tuttavia, la tutela della posizione del giudice tributario, sospeso per carica elettiva, si rivelerebbe sproporzionata “per eccesso” laddove gli venisse consentito anche di partecipare a concorsi interni e, dunque, di conseguire - anche in virtù dello scorrimento della graduatoria in suo favore - incarichi integranti una progressione di carriera verticale (come nella fattispecie in esame), vale a dire utilità future non appartenenti al suo patrimonio giuridico alla data della sospensione per incompatibilità e che peraltro presuppongono, ontologicamente, lo stato di effettivo servizio come correttamente ritenuto dal CPGT.

A quest’ultimo riguardo, infatti, soccorre anche il richiamo – pure citato nella Risoluzione n. 11/2010 – all’art. -O-comma 4- ter , lett. a) del D. Lgs. n. 545/1992 (rimasto sostanzialmente immutato a seguito della legge n. 130/2022), il quale prevede, con riferimento ai criteri di assegnazione degli incarichi, che la vacanza nei posti di presidente, di presidente di sezione, di vice presidente e di componente delle corti di giustizia tributaria è portata dal Consiglio di presidenza a conoscenza di tutti i componenti “ in servizio ”.

Tale disposizione, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, assume una notevole rilevanza in chiave sistematica, poiché la comunicazione dei posti vacanti ai soli giudici tributari “in servizio” non può che essere interpretata nel senso che solo costoro possono partecipare alla procedura per l’assegnazione dell’incarico e, dunque, accedere alla corrispettiva nomina. In altri termini, l’attribuzione dell’incarico deve intendersi indissolubilmente legata al collocamento “in servizio” del candidato, vale a dire all’esercizio effettivo della funzione.

L’approdo ermeneutico innanzi esposto, del resto, appare pienamente coerente non solo con il suddetto precetto costituzionale che garantisce, al soggetto chiamato a ricoprire una carica pubblica elettiva, il diritto “ di conservare il suo posto di lavoro ” (art. 51, comma 3, Cost.), ma anche con il diverso principio generale di buon andamento della pubblica amministrazione, parimenti dotato di rango costituzionale (art. 97, comma 2, Cost.).

Per tale ragione non pare dubitabile, infatti, che l’assegnazione di un incarico, a fortiori se di tipo direttivo quale quello in oggetto, postuli necessariamente la possibilità concreta di svolgerlo al fine di salvaguardare il buon andamento dell’ufficio giudiziario nel quale è stata registrata la vacanza del posto, ciò che evidentemente costituisce l’interesse pubblico sotteso al bando di concorso che resterebbe, invece, radicalmente frustrato qualora si consentisse al candidato, già sospeso dall’esercizio effettivo della funzione giurisdizionale ex art. 8, comma 4, del d. lgs. n. 545/1992, di ottenere ciò nondimeno la nomina all’incarico messo a bando, peraltro consistente in una progressione “verticale” di carriera.

Deve essere, quindi, disattesa la prospettazione del ricorrente secondo cui la sospensione sarebbe preclusiva soltanto dell’esercizio effettivo della funzione ma non anche della nomina all’incarico richiesto, atteso che una siffatta opzione interpretativa, oltre che contraria al quadro normativo e alla delibera consiliare di cui si è fatto cenno, non appare conforme all’interesse pubblico in rilievo poiché, opinando in tal senso, il posto vacante per il quale è stato approvato il bando di concorso resterebbe, di fatto, privo di copertura per un tempo indefinito.

A diverse conclusioni si sarebbe invece pervenuti nel caso in cui il ricorrente, alla data della sospensione dall’incarico per incompatibilità elettiva, avesse già ottenuto la nomina di Presidente della CGT -O- della Valle d’Aosta, giacché in tale ipotesi egli avrebbe potuto legittimamente invocare il principio costituzionale del “diritto alla conservazione del posto”, ovvero il diritto, una volta venuta meno la causa di sospensione per incompatibilità, alla riassunzione delle “ rispettive funzioni anche in soprannumero presso la corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado di appartenenza” , così come previsto dall’art. 8, comma 4, del d. lgs. n. 545/1992.

8.- Destituita di fondamento è, infine, la censura di eccesso di potere per contraddittorietà esterna tra atti, sul presupposto che, sostiene il ricorrente, la disposta sospensione per incompatibilità elettiva non gli avrebbe comunque impedito, in data successiva alla sospensione, di essere nominato Presidente di Sezione presso la CGT -O- della Campania in virtù della graduatoria di cui al precedente bando n. 1/2018 (delibera CPGT n. -O- del 5.7.2022).

La dedotta contraddittorietà risulta, infatti, smentita dalla documentazione in atti da cui risulta che il CPGT ha comunicato al ricorrente l’avvio del procedimento “ per la revoca in autotutela ” (nota prot. n. 8916/2023) della nomina a Presidente di Sezione della Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Campania nelle more adottata, richiamando a fondamento del procedimento di autotutela le disposizioni normative sopra indicate nonché la Risoluzione n. 11/2010.

Al riguardo, peraltro, si rende opportuno precisare che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, la legittimità dell'operato della pubblica amministrazione non potrebbe comunque essere inficiata dall'eventuale illegittimità compiuta in altra situazione (Consiglio di Stato, sez. V, 09/11/2023, n.9629).

9.- In conclusione, alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso in riassunzione, come in epigrafe proposto, deve essere respinto.

La peculiarità della controversia giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.

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