TAR Milano, sez. IV, ordinanza collegiale 2015-01-29, n. 201500315

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. IV, ordinanza collegiale 2015-01-29, n. 201500315
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 201500315
Data del deposito : 29 gennaio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01294/2014 REG.RIC.

N. 00315/2015 REG.PROV.COLL.

N. 01294/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1294 del 2014, proposto da:

Wolters Kluwer Italia S.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. M P, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Piazza della Repubblica, 9;

contro

Comune di Camerota, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio

per l’ottemperanza

al decreto ingiuntivo n. 7964/2013 emesso dal tribunale di milano.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2015 il dott. M G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che, con sentenza non definitiva n. 2364/14, il Tribunale, previo accertamento dell’inadempimento del Comune di Camerota alle obbligazioni derivanti dal decreto ingiuntivo in epigrafe indicato, ha accolto il presente ricorso, nominando altresì il Commissario ad acta, in persona del Prefetto di Salerno, o di altro dipendente della Prefettura, con qualifica non inferiore a quella di funzionario, da lui delegato, incaricandolo di provvedere a determinare le spettanze dovute, e ad emettere il relativo titolo di spesa;

Preso atto che, allo stato, l’unico documento depositato in giudizio è la comunicazione prot. n. 63895 del 26.9.2014 della Prefettura di Salerno, nella quale la stessa si limita a richiedere informazioni al Comune di Camerota in ordine agli eventuali adempimenti posti in essere per ottemperare alla citata sentenza;

Dato atto che nei termini assegnati per l’adempimento dalla predetta sentenza non risulta che il Commissario ad acta designato dal Tribunale abbia compiuto attività dirette all’ottemperanza dei titoli indicati in epigrafe e, del resto, entro la scadenza fissata il Commissario non ha trasmesso alcuna relazione esplicativa sulla propria condotta.

Vale precisare che l’inerzia del Commissario, che è organo ausiliario del Tribunale, costituisce violazione di un preciso ordine giurisdizionale e, oltre ad incidere in modo pregiudizievole sullo svolgimento dell’attività giurisdizionale, diretta, in base alla legge, alla soddisfazione della pretesa del creditore ricorrente, provoca un aggravamento della posizione debitoria dell’amministrazione resistente, in ragione quanto meno della maturazione degli interessi sulle somme dovute, con conseguente pregiudizio erariale.

Il Tribunale prima di adottare tutte le doverose misure di legge correlate all’inerzia del Commissario, ritiene opportuno sollecitarlo nuovamente affinché porti a compimento l’attività che gli è stata assegnata.

Ne deriva la necessità di ordinare che il Commissario ad acta si attivi, in esercizio dei poteri sostitutivi di cui dispone, procedendo: a) alla verifica dell’effettuazione dei pagamenti residui in favore della ricorrente entro 20 giorni dalla comunicazione della presente sentenza;
b) in caso di permanente inerzia dell’amministrazione, all’adozione, nel successivo termine di trenta giorni, degli atti di liquidazione e dei mandati di pagamento per tutte le somme ancora dovute al creditore.

Inoltre, si ordina al Commissario di produrre al Tribunale, almeno 10 giorni prima della camera di consiglio fissata per il prosieguo, una dettagliata relazione che contenga: 1) la puntuale specificazione dell’attività svolta, dei provvedimenti adottati e dei tempi di pagamento;
2) la dettagliata indicazione delle somme residue, divise per capitale ed interessi;
3) la specifica indicazione dei criteri adottati per la liquidazione delle spese, con la precisazione che deve trattarsi delle sole spese portate dai decreti ingiuntivi e non di quelle afferenti all’ottemperanza, la cui liquidazione spetta al Tribunale.

Ne consegue il differimento della trattazione ad altra camera di consiglio, indicata in dispositivo.

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