TAR Roma, sez. 1T, ordinanza cautelare 2014-05-16, n. 201402228

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1T, ordinanza cautelare 2014-05-16, n. 201402228
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201402228
Data del deposito : 16 maggio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 03812/2014 REG.RIC.

N. 02228/2014 REG.PROV.CAU.

N. 03812/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3812 del 2014, proposto da F 2 S, rappresentata e difesa dagli avv. A G, M T, con domicilio eletto presso A G in Roma, via Sabotino, 22;


contro

Ministero dell'Interno - Questura di Roma, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento del 7.2.2014, con il quale il Questore di Roma ha disposto la cessazione dell’attività di intermediazione inerente alla trasmissione dati di scommesse sportive per conto della SKS365 Group GMBH, in Roma, via San Pier Damiani n. 13 ed ha ordinato l’affissione di un avviso di chiusura dei locali a tempo indeterminato.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2014 il dott. R P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.


Ritenuto, al sommario esame della controversia consentito nella fase cautelare, che ricorrono i presupposti utili per la concessione della richiesta misura cautelare, nei limiti di seguito indicati;

Rilevato che l’ottenimento, da parte della Società SKS365 Group GmbH, della concessione AAMS n. 4584 (all. 11 di parte ricorrente), può assumere rilievo in relazione al diniego della licenza di cui all’art. 88 TULPS, oggetto di separato giudizio, tenendo conto di quanto rappresentato con nota dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in data 25.2.2014;

Considerato che, nella presente causa, allo stato, in assenza della licenza ex art. 88 TULPS, il provvedimento impugnato (avuto riguardo a quanto stabilito dagli artt. 17-ter, co. 4 e 100 TULPS), risulta corretto se riferito alla cessazione della sola attività per la quale manca il titolo, e non anche alla cessazione dell’attività di sala giochi (regolarmente autorizzata ex art. 86 TULPS).

Considerato, conseguentemente, che la domanda cautelare va accolta limitatamente alla sospensione del provvedimento di cessazione dell’attività autorizzata di sala giochi e dell’affissione del cartello recante l’avviso di chiusura dell’esercizio commerciale.

Sussistono giustificati motivi – legati alla particolarità della fattispecie e delle questioni trattate – per compensare tra le parti le spese della fase cautelari.

La causa è rinviata all’udienza pubblica del 27.1.2015.

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