TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2020-07-24, n. 202008725

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2020-07-24, n. 202008725
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202008725
Data del deposito : 24 luglio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/07/2020

N. 08725/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00534/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 534 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
S C e M L O C, rappresentati e difesi dagli avvocati A B e S B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. S B in Roma, via Gradisca n.7;

contro

Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato C M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’Avvocatura Comunale in Roma, via del Tempio di Giove 21;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

del provvedimento di cui alla nota di Roma Capitale - Dipartimento programmazione e attuazione urbanistica - Direzione edilizia prot. 169881 del 17.10.2018, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso ovvero consequenziale;

nonché per condanna di Roma Capitale al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dai ricorrenti in dipendenza del provvedimento impugnato, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, con nomina di Commissario ad acta, ai sensi degli artt. 34, co. 1 lett. e), e 114, co. 4, lett. d), c.p.a.;

per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 20.05.2019,

della nuova determinazione n. 683/2019 di “reiezione per improcedibilità” adottata dall’Amministrazione sull’istanza dei ricorrenti di autorizzazione paesaggistica.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 giugno 2020 la dott.ssa Ofelia Fratamico;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

I ricorrenti hanno chiesto al Tribunale di annullare, previa sospensione cautelare, il provvedimento di Roma Capitale prot. 169881 del 17.10.2018 recante l’improcedibilità e “l’archiviazione d’ufficio” della domanda di autorizzazione paesaggistica prot. 124225 del 19.12.2013 e successiva integrazione prot. 66243 del 7.04.2016 ed ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, nonché di condannare l’Amministrazione Comunale al risarcimento di tutti i danni cagionati.

Avendo già ottenuto sulla medesima questione una sentenza di declaratoria dell’illegittimità del silenzio dell’Amministrazione (sentenza

TAR

Lazio n. 8552/2018) i ricorrenti hanno anche affermato di ritenere il provvedimento impugnato “gravemente violativo e/o elusivo delle…statuizioni della sentenza n. 8552/2018”, chiedendo la nomina di “un Commissario ad acta ai sensi e per gli effetti degli artt. 34 co 1 lett.e) e 114 co 4 lett. d) c.p.a.

A sostegno delle loro domande, i ricorrenti hanno dedotto i seguenti motivi: 1) inefficacia del provvedimento impugnato per violazione ed elusione delle statuizioni della sentenza del

TAR

Lazio, Sez. II bis 30.07.2018 n.8552, violazione dell’art.97 Cost., dell’art. 1 della l.n. 241/1990 e dei principi di trasparenza, efficienza e leale collaborazione, eccesso di potere per difetto di istruttoria, contraddittorietà, arbitrarietà e ingiustizia manifeste, sviamento;
2) inefficacia del provvedimento impugnato per elusione delle statuizioni della sentenza del

TAR

Lazio, Sez. II bis 30.07.2018 n.8552, violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 2 della l.n. 241/1990 e dell’art. 146 del d.lgs. n. 42/2004, violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della l.n. 241/1990 e dei principi di efficienza e leale collaborazione, eccesso di potere per difetto di istruttoria, contraddittorietà, illogicità, arbitrarietà e ingiustizia manifeste, sviamento;
3) inefficacia del provvedimento impugnato per violazione ed elusione delle statuizioni della sentenza del

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi