TAR Ancona, sez. I, sentenza 2014-01-07, n. 201400001
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Testo completo
N. 00001/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00848/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 848 del 2010, proposto da:
Comune di Fermignano, rappresentato e difeso dagli avv. M U, A G, con domicilio eletto presso Avv. A G in Ancona, corso Mazzini, 156;
contro
Regione Marche, rappresentata e difesa dall'avv. P D B, con domicilio eletto presso Servizio Legale Regione Marche in Ancona, via Giannelli, 36;
Regione Marche - Dirigente della Posizione di Funzione Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali,
Conferenza di Servizi ai fini del rilascio del giudizio di compatibilita' ambientale Ditta F.Lli Rossi Fu Alderige,
Arpam - Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche,
Corpo Forestale dello Stato,
Provincia di Pesaro e Urbino,
Autorita' di Ambito Territoriale Ottimale N.1 -Marche Nord- Pesaro e Urbino,
Conferenza di Servizi ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale Ditta F.Lli Rossi Fu Alderige,
Asur Marche - Zona Territoriale N.2 di Urbino;
nei confronti di
Marche Multiservizi Spa;
Societa' F.Lli Rossi Fu Alderige Srl, rappresentata e difesa dagli avv. Benedetto Graziosi, Giacomo Graziosi, con domicilio eletto presso Avv. Domenico D'Alessio in Ancona, via Giannelli, 36;
per l'annullamento
- del Decreto n. 52/VAA-08 del 20/5/2010 con il quale il Dirigente della Posizione di Funzione valutazioni e autorizzazioni ambientali della Regione Marche ha rilasciato l'autorizzazione integrata ambientale alla ditta F.lli Rossi fu Alderige srl per l'esercizio dell'impianto per la zincatura a caldo sito nel Comune di e atti connessi del procedimento;
- della nota della Regione Marche prot. n.356415 del 4/06/2010;
- del Decreto n. 53/VAA.08 del 18/6/2009 recante valutazione positiva di compatibilità ambientale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Marche e di Societa' F.Lli Rossi Fu Alderige Srl;
Visto l'atto di costituzione in giudizio ed il ricorso incidentale proposto dal ricorrente incidentale S.R.L. F.Lli Rossi Fu Alderige, rappresentata e difesa dagli avv. Benedetto Graziosi, Giacomo Graziosi, con domicilio eletto presso Avv. Domenico D'Alessio in Ancona, via Giannelli, 36;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 dicembre 2013 il dott. G M e uditi per le parti i difensori A G; P D B; Benedetto Graziosi.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Comune di Fermignano impugna il Decreto 52/VAA del 20.5.2010 con cui veniva rilasciata, alla controinteressata Soc. F.lli Rossi fu Alderige Srl, l’autorizzazione integrata ambientale per l’esercizio dell’impianto di zincatura a caldo ubicato nello stabilimento aziendale, in Strada Provinciale Metaurense n. 8.
Viene inoltre impugnato il Decreto 53/VAA del 18.6.2009 che esprime giudizio positivo di compatibilità ambientale sul medesimo impianto.
Si è costituita la Regione Marche che deduce, in via preliminare, eccezioni di inammissibilità e di irricevibilità del ricorso, contestando comunque nel merito le deduzioni di parte ricorrente chiedendone il rigetto.
Si è altresì costituita la controinteressata per proporre analoghe eccezioni di inammissibilità e di irricevibilità del gravame, contestando comunque nel merito le deduzioni di parte ricorrente chiedendone il rigetto. La stessa, inoltre, propone ricorso incidentale avverso il parere espresso dal Sindaco del Comune di Fermignano nella conferenza di servizi del 23.2.2010, unitamente al presupposto mandato conferito dalla Giunta comunale con delibera 22.2.2010 n. 28.
2. Il ricorso è infondato nel merito, per cui il Collegio ritiene di soprassedere dalla trattazione delle molteplici eccezioni in rito nonché dall’esame del ricorso incidentale.
3. Con un’unica ed articolata censura viene dedotta violazione e falsa applicazione della L.r. n. 7/2004, del D.Lgs. n. 4/2008, del D.Lgs. n. 59/2005, del DM 31.1.2005, degli artt. 216 e 217 del RD n. 1265/1934, degli artt. 14 ss. della Legge n. 241/1990, dell’art. 5 del D.Lgs. n. 112/2008, del D.Lgs. n. 152/2006, del D.Lgs. n. 334/1999 e del D.Lgs. n. 338/2005, nonché eccesso di potere per travisamento, erroneità dei presupposti, illogicità e ingiustizia manifesta, irrazionalità, difetto di motivazione e di istruttoria, contraddittorietà, perplessità, violazione art. 97 Cost., sviamento di potere e illegittimità derivata.
4. Sotto un primo specifico profilo, il Comune deduce che l'impianto è stato classificato (ai sensi della L.r. 7/2004 all. B2) nella lett. 1.G (attività IPPC n. 2.6) anziché nella lett. 1.C.3 (attività IPPC n. 2.3.c). Ciò si riflette sulla diversa metodologia di valutazione da applicarsi in relazione alle BAT (Best Available Techniques, ossia le migliori tecniche disponibili).
La censura va disattesa considerato il suo carattere prettamente formale.
Al riguardo questo Tribunale disponeva istruttoria (cfr. Ordinanza n. 517/2012) per acquisire:
- copia dei documenti tecnici allegati all’istanza di