TAR Roma, sez. 5T, sentenza 2024-02-19, n. 202403199
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Testo completo
Pubblicato il 19/02/2024
N. 03199/2024 REG.PROV.COLL.
N. 11042/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11042 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da Aeria s.p.a. (già Aeria Bucci s.p.a. e prima ancora Bucci s.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati A L, E G, O V S, F L F, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. A L in Roma, via Quattro Fontane, 20;
contro
GSE- Gestore per i Servizi Energetici Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati A P, M A F, A P, P R M, con domicilio eletto presso lo studio A P in Roma, viale Liegi, 32;
nei confronti
Gme - Gestore dei Mercati Energetici Spa, non costituito in giudizio;
Air Liquide Italia Produzione s.r.l.;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
Aeria Green Future S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonella Capria, A L, E G, O V S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’accertamento dell’obbligo di provvedere e la declaratoria di illegittimità
del silenzio adempimento formatosi sull’istanza inviata dalla ricorrente al GSE – Gestore dei Servizi Energetici s.p.a. – in data 30 aprile 2014, avente ad oggetto la Richiesta di Verifica e Certificazione relativa ai risparmi conseguiti attraverso l’intervento di incremento dell’efficienza energetica n. 03753630239\4R231-1, in applicazione del DM 28 dicembre 2012 e delle Linee Guida AEEG n. EEN 9/11,
nonché per l’approvazione dell’istanza della ricorrente ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.p.a., autorizzando il GME all’emissione dei titoli di efficienza energetici richiesti, ovvero, in subordine, perché sia ordinato all’Amministrazione di provvedere e sia nominato un commissario ad acta che provveda, in via sostitutiva, in caso di ulteriore inadempienza;
con motivi aggiunti, depositati il 16 febbraio 2016:
per l’annullamento
della nota del Gestore dei Servizi Energetici – GSE s.p.a. prot. GSE/P20150089458 – 25/11/2015 avente ad oggetto “Comunicazione di avvio del procedimento di annullamento d’ufficio ai sensi dell’art. 21-nonies della legge 241/90 in ordine al silenzio formatosi sulla Proposta di Progetto e di Programma di Misura (PPPM) n. 037536023913T181 presentata da Bucci s.p.a.”;
con secondi motivi aggiunti depositati il 22 giugno 2016:
per l’annullamento
della nota prot. n. GSE/P20160033677 del 25 marzo 2016, ricevuta dalla ricorrente in data 4 aprile 2016, avente ad oggetto “Annullamento d’ufficio, ai sensi della legge 241/90, del provvedimento di accoglimento della Proposta di Progetto e di Programma di Misura (PPPM) n. 037536023913T181 e delle richieste di Verifica e (RVC) n. 0375363023914R231-1#1 e 0375363023914R231-1#2 presentate da studio Bucci S.p.A. e contestuale rigetto della Richiesta di Verifica e Certificazione (RVC) n 0375363023914R231-1 presentata da Bucci S.p A";
- degli artt. 1 e 6 della Deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas 27 ottobre 2011 - EEN 9/11 recante "Aggiornamento, mediante sostituzione dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 18 settembre 2003, n. 103/03 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di Linee guida per la preparazione, esecuzione e valutazione dei progetti di cui all'articolo 5, comma 1, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 e s.m.i. e per la definizione dei criteri e delle modalità per il rilascio dei titoli di efficienza energetica",
- di ogni altro atto preordinato, conseguente o comunque connesso;
con terzi motivi aggiunti depositati il 13 novembre 2019
per l’annullamento
della nota del Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. prot. n. GSE/P20190058352 – 06/09/2019, avente ad oggetto “Annullamento d’ufficio, ai sensi della Legge n. 241/1990, del provvedimento di accoglimento della Proposta di Progetto e di Programma di Misura (PPPM) n. 0375363023913T181, e delle Richieste di Verifica e Certificazione (RVC) n. 0375363023914R231-1#1 e 0375363023914R231-1#2 presentate da Bucci S.p.A. e contestuale rigetto della RVC n. 0375363023914R231 presentata da Bucci S.p.A. – Richiesta restituzione incentivi”;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del GSE - Gestore per i servizi energetici spa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 febbraio 2024 il cons. A M V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso avverso il silenzio, notificato il 16 settembre 2015 e depositato il successivo 25 settembre, Bucci s.p.a. ha chiesto dichiararsi l’illegittimità del silenzio formatosi sulla istanza, inviata dalla ricorrente al GSE – Gestore dei Servizi Energetici s.p.a. – in data 30 aprile 2014, avente ad oggetto la Richiesta di Verifica e Certificazione relativa ai risparmi conseguiti attraverso l’intervento di incremento dell’efficienza energetica n. 03753630239\4R231-1, nonché approvarsi, ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.p.a. la predetta istanza o, in subordine, ordinarsi all’Amministrazione di provvedere, nominando un Commissario ad acta in caso di persistente inadempimento.
Il 5 ottobre 2015 si è costituito il Gestore dei Servizi Energetici s.p.a. (d’ora in poi GSE) per chiedere la reiezione del ricorso.
Il 1° dicembre 2015 parte resistente ha depositato copia della nota del GSE, prot. GSE/P20150089458 – 25/11/2015, avente ad oggetto “Comunicazione di avvio del procedimento di annullamento d’ufficio ai sensi dell’art. 21-nonies della legge 241/90 in ordine al silenzio formatosi sulla Proposta di Progetto e di Programma di Misura (PPPM) n. 037536023913T181 presentata da Bucci s.p.a..
Avverso la predetta nota la ricorrente ha depositato primi motivi aggiunti il 16 dicembre 2016, deducendone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili.
Il 22 giugno 2016 la Bucci ha impugnato con secondi motivi aggiunti, deducendone l’illegittimità sotto vari profili, la nota del GSE del 25 marzo 2016 con cui veniva annullato d’ufficio il provvedimento di accoglimento della Proposta di Progetto e di Programma di Misura (PPPM) n. 037536023913T181 e delle richieste di Verifica e (RVC) n. 0375363023914R231-1#1 e 0375363023914R231-1#2 presentate da studio Bucci S.p.A. e rigettata la Richiesta di Verifica e Certificazione (RVC) n 0375363023914R231-1 presentata da Bucci S.p A", nonché gli artt. 1 e 6 della Deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas 27 ottobre 2011 - EEN 9/11 recante "Aggiornamento, mediante sostituzione dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 18 settembre 2003, n. 103/03 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di Linee guida per la preparazione, esecuzione e valutazione dei progetti di cui all'articolo 5, comma 1, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 e s.m.i. e per la definizione dei criteri e delle modalità per il rilascio dei titoli di efficienza energetica.
Il 13 novembre 2019 la Bucci depositava terzi motivi aggiunti avverso la nota del GSE del 6 settembre 2019 con cui veniva annullato d’ufficio il provvedimento di accoglimento della Proposta di Progetto e di Programma di Misura (PPPM) n. 0375363023913T181, e delle Richieste di Verifica e Certificazione (RVC) n. 0375363023914R231-1#1 e 0375363023914R231-1#2 presentate da Bucci S.p.A. e veniva contestualmente rigettata la RVC n. 0375363023914R231, con richiesta di restituzione degli incentivi.
Con il suddetto ricorso la difesa attorea deduceva l’illegittimità derivata della nota del 6 settembre 2019 ed articolava un ulteriore motivo di doglianza, in via subordinata, lamentando la violazione dell’articolo 42 d.lgs. 28/2011, come modificato dall’art. 1, comma 89, legge 124/2017 oltre all’eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto, argomentando per la salvezza delle rendicontazioni già approvate, anteriormente all’annullamento d’ufficio.
Il 12 maggio 2022 il GSE ha depositato gli atti di cui ai procedimenti sub judice.
In pari data Aeria s.p.a.,, subentrata dal 1 gennaio 2022 per effetto della fusione per incorporazione ad Aeria Bucci S.r.l. (già Aeria Bucci S.p.A., già Bucci S.p.A.) deposita documenti.
Il 18 maggio 2022 Aeria Green Future srl deposita atto di intervento ad adiuvandum.
Il 20 maggio 2022 Aeria spa chiede di essere estromessa dal giudizio in quanto, a seguito della cessione di ramo d’azienda, Aeria Green Future è divenuta titolare del complesso di rapporti giuridici in precedenza facenti capo ad Aeria Bucci S.r.l.
In pari data Aeria Green Future deposita memoria con cui insiste per l’accoglimento del ricorso.
Sempre il 20 maggio il GSE deposita una memoria con cui rappresenta che la controparte solo con nota datata 12 maggio 2022 ha inoltrato un sollecito, rinnovando la propria istanza ex art. 56 del d.l. n. 76/2020, sulla quale il Gestore deve pronunciarsi dopo avere svolto gli opportuni approfondimenti e chiede di respingersi il ricorso e i motivi aggiunti, deducendo che le istanze inoltrate (asseritamente) ai sensi dell’art. 56, commi 7 e 8, del d.l. n. 76/2020 comportino rinuncia all’azione instaurata avverso l’originaria determinazione caducatoria (e acquiescenza alla violazione contestata).
Il 1° giugno 2022 il GSE deposita una memoria di replica con cui si oppone alla estromissione di Aeria s.p.a.
In pari data anche Aeria Green Future s.p.a. deposita una memoria di replica con cui contesta la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, evidenziando che il GSE non si è ancora pronunciato sulla istanza ex art. 56 commi 7 e 8, del d.l. n. 76/2020, né l’art. 56 comma 8 contiene una previsione analoga a quella di cui all’art. 13 bis comma 2 del decreto legge 101/2019 nella parte in cui quest’ultimo statuisce che la “richiesta dell'interessato equivale ad acquiescenza alla violazione contestata dal GSE nonché a rinuncia all'azione”. Parte ricorrente precisa inoltre di avere mai dichiarato di rinunciare al ricorso.
Il 1° giugno 2022 Aeria s.p.a. deposita una memoria di replica di analogo contenuto di quella depositata da Aeria Green Future ed insiste per la propria estromissione.
Il 4 luglio 2022 il GSE deposita il provvedimento con cui ha riscontrato l’istanza di applicazione dell’art. 56, comma 8, d.l. 76/2020 convertito con modificazioni in Legge 11 settembre 2020 n. 120 presentata da Aeria s.p.a. il 23 novembre 2020.
Il 19 dicembre 2023 Aeria s.p.a. ha depositato dichiarazione, notificata in pari data al GSE ed alle altre parti, di rinuncia al ricorso di primo grado a seguito dell’intervenuta nota pervenuta in data 4 luglio 2022, con la quale il GSE comunicava che: “- il provvedimento di annullamento del 25/03/2016, prot. GSE/P2016003367 resta valido in quanto le difformità riscontrate non sono state superate;- in base a quanto previsto dal comma 3 ter dell’art. 42 del D.lgs. 28/11, così come modificato dall’art. 56 del DL 76/2020, gli effetti dell’annullamento del riconoscimento dei titoli decorrono dall’adozione del provvedimento ovverosia 5 dal 25 marzo 2016. Pertanto restano salve le rendicontazioni già approvate con le RVC n. 0375363023914R231-1#1 e n. 0375363023914R231-1#2” e della nota prot. n. GSE/P20220022554 – 16/09/2022 con la quale si precisava che, in virtù di tutto quanto sopra, l’attività di recupero da parte del GSE medesimo poteva intendersi revocata.
Aeria s.p.a. ha notificato al GSE, ad Aeria Green Future e ad Air liquide Italia produzione srl la dichiarazione di rinuncia di cui sopra.
Alla pubblica udienza del 13 febbraio 2024 i difensori di Aeria s.p.a. e del GSE confermano, i primi, la rinuncia al ricorso e, il secondo, l’adesione alla richiesta di compensazione delle spese di lite.
Il Collegio, preso atto della rituale notifica della rinuncia al ricorso il 19 dicembre 2023, sottoscritta dal legale rappresentante di Aeria s.p.a. e dai difensori muniti di mandato speciale, nel termine di cui all’art. 84, comma 4, c.p.a., nonché della mancanza di opposizioni alla suddetta rinuncia delle altre parti costituite, ivi compresa l’interveniente, a cui la rinuncia risulta notificata, dichiara l’estinzione del ricorso e dei motivi aggiunti.
Compensa le spese di giudizio alla luce della adesione alla richiesta di compensazione delle stesse in calce alla dichiarazione di rinuncia presentata dalla ricorrente.