TAR Catania, sez. II, sentenza 2020-12-23, n. 202003537
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Testo completo
Pubblicato il 23/12/2020
N. 03537/2020 REG.PROV.COLL.
N. 01847/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1847 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Consolata Gagliano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Catania, viale A. De Gasperi n. 151;
contro
Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'esecuzione del giudicato
nascente dalla sentenza n.1593/2018, -OMISSIS-
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Salute;
Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2020 la dott.ssa Agnese Anna Barone;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in esame, la ricorrente ha chiesto l’esecuzione della sentenza n. 1593/2018 -OMISSIS-, passata in giudicato, recante condanna del Ministero della Salute alla liquidazione di somme in favore della signora -OMISSIS-, a titolo di indennizzo ex legge n. 210/1992 con le modalità e decorrenze indicate in motivazione e nel dispositivo della citata sentenza, oltre alle spese legale liquidate in € 1775,00 oltre accessori.
Parte ricorrente ha chiesto anche la liquidazione delle spese di CTU, liquidate in € 2909,77 e poste a carico del Ministero della Salute come da separato decreto n. 13992/2018.
L’amministrazione intimata si è costituita in giudizio con memoria di stile, senza formulare alcuna contestazione in ordine alle richieste di parte ricorrente.
Con ordinanza -OMISSIS-sono stati disposti incombenti a carico della parte ricorrente eseguiti mediante deposito della rinotifica del titolo presso la sede dell’ente in data 29 giugno 2020.
Alla camera di consiglio del 16 dicembre 2020, il ricorso è stato trattenuto in decisione, come da verbale.
Il ricorso è fondato, nei termini di seguito precisati.
Va, innanzitutto rilevato che la sentenza sopra citata reca l’esposta condanna, che avverso la stessa non è stata proposta impugnazione e che sono state rispettate, anche a seguito dell’ordinanza -OMISSIS-, le formalità ed i termini previsti dalla legge in punto di notifica della pronunzia all’Amministrazione debitrice.
Di converso, il Ministero non ha obiettato di avere già corrisposto la somma né ha eccepito l’intervento di altri fatti modificativi od estintivi della ragione di credito dei ricorrenti, cosicché deve essere condannato a corrispondere tutti gli importi individuati dalla sentenza de qua, insieme con gli accessori computati ai sensi di legge, entro il termine ultimo di giorni sessanta dalla comunicazione in via amministrativa (o dalla notificazione ad opera di parte, se anteriore) della presente sentenza.
Va, invece, respinta la richiesta di pagamento delle spese di CTU dato che le stesse sono state poste a carico del Ministero della Salute e non risulta alcun documentazione che attesti l’effettiva liquidazione in via anticipata da parte dei ricorrenti in favore del professionista.
Decorso infruttuosamente il termine assegnato all’amministrazione, ai medesimi adempimenti provvederà, sostitutivamente, un Commissario ad acta che sembra opportuno al Collegio nominare - anche a fine di contenere ulteriori esborsi di denaro pubblico che potrebbero generare responsabilità per danno erariale - nel Direttore generale della Direzione del personale, dell'organizzazione e del bilancio del Ministero della Salute, con facoltà di delega ad altro dirigente della medesima direzione generale in possesso della necessaria professionalità, affinché provveda entro giorni sessanta dalla scadenza del predetto termine a dare esecuzione al giudicato, nei modi sopra descritti.
Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza, secondo la liquidazione operata in dispositivo.