TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2017-06-07, n. 201706701

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2017-06-07, n. 201706701
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201706701
Data del deposito : 7 giugno 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/06/2017

N. 06701/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00710/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 710 del 2012, proposto da:
AL Pisa Sporting Club S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Alberto Maria Bruni e Elena Cenni, con domicilio eletto presso lo studio Alberto M. Bruni in Roma, via Carducci,4;



contro

AZ Italiana Giuoco Calcio – F.I.G.C., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Alberto Angeletti, Luigi Medugno, Letizia Mazzarelli, con domicilio eletto presso lo studio Alberto Angeletti in Roma, via G. Pisanelli, 2;
Lega Nazionale Professionisti – L.N.P., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Pierpaolo Salvatore Pugliano, Ruggero Stincardini, con domicilio eletto presso lo studio Pierpaolo Salvatore Pugliano in Roma, l.go Messico, 7;



per la condanna

al risarcimento dei danni conseguenti alla mancata adozione da parte della F.I.G.C. e della Lega Nazionale Professionisti della F.I.G.C. dei necessari provvedimenti ed atti di controllo sullo stato finanziario del Pisa Sporting Club s.p.a.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della AZ Italiana Giuoco Calcio e della Lega Nazionale Professionisti della F.I.G.C.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 gennaio 2017 la dott.ssa Francesca Romano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1. Giunge innanzi questo Tribunale la controversia risarcitoria promossa dal AL Pisa Sporting Club s.p.a. avverso la F.I.G.C. e la Lega Nazionale dei Professionisti della F.I.G.C. (di seguito L.N.P.), per il risarcimento dei danni conseguenti alla reiterata illegittima iscrizione, a far data dalla stagione calcistica 1991/1992 sino alla dichiarazione di fallimento del 21 ottobre 1994, della società al campionato di competenza; alla omessa richiesta di messa in liquidazione della società ai sensi dell’art. 13, l. 23 marzo 1981, n. 91; alla omessa revoca dell’affiliazione ai sensi dell’art. 10, l. n. 91 cit. e dell’art. 16 delle N.O.I.F..

L’omesso esercizio dei poteri di vigilanza e controllo demandati, dalle norme di legge nonché dalle norme dell’ordinamento sportivo, agli enti federali, più in particolare, avrebbe causato un danno pari all’aumento del passivo sociale, registrato dall’1.7.1990 fino al 31.10.1994, determinato dalla CTU disposta dal Tribunale di Pisa, innanzi al quale la causa è stata originariamente proposta, in € 11.362.051,78, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

2. Dichiarato il fallimento della società calcistica in data 31 ottobre 1994, con sentenza del Tribunale di Pisa n. 105/94, infatti, la curatela fallimentare ha proposto, innanzi al giudice ordinario, con atto di citazione del 16 ottobre 1995, domanda di risarcimento danni, avverso gli amministratori e i sindaci del Pisa S.C., da un lato, e AZ e Lega Nazionale, dall’altro, a titolo di responsabilità solidale, deducendo che le gravi omissioni della AZ e della Lega in uno con i descritti illeciti degli amministratori e sindaci della società fallita, avessero concorso a ledere il diritto dei creditori all’integrità patrimoniale della società medesima.

F.I.G.C. e Lega Nazionale, costituitesi in giudizio hanno, innanzitutto, eccepito il difetto di giurisdizione del giudice adito.

Prima che il giudizio entrasse nella fase decisoria, con ricorsi rispettivamente del 30 aprile 2010 e del 27 settembre 2010, la F.I.G.C. e la L.N.P. hanno, quindi, proposto regolamento preventivo di giurisdizione ex art. 41 c.p.c., chiedendo alla Suprema Corte di Cassazione che venisse dichiarata la giurisdizione esclusiva del g.a. sulla domanda risarcitoria loro concernente.

Con ordinanza n. 21577 del 19 ottobre 2011, le Sezioni Unite della Cassazione hanno accolto il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione proposto dagli enti federali, statuendo la sussistenza della giurisdizione esclusiva del g.a.

Conseguentemente è stata disposta la scissione della causa risarcitoria proposta avverso amministratori e sindaci della società, F.I.G.C. e L.N.P., a titolo di responsabilità solidale: la controversia risarcitoria avverso gli amministratori e sindaci è proseguita innanzi al giudice ordinario, mentre quella avverso AZ e Lega è stata riassunta innanzi a questo Tar.

3. La curatela, con il presente ricorso, domanda il risarcimento dei danni cagionati dagli enti federali per aver del tutto omesso l’attività di vigilanza economica e contabile sui bilanci del Pisa S.C. del 1989/1990, 1990/1991, 1992/1993 e 1993/1994, dai quali era agevole desumere le gravi perdite del capitale sociale, nel corso degli esercizi suddetti, secondo una progressione esponenziale.

La responsabilità della AZ e della Lega si fonderebbe, in particolare, sul sistema di norme introdotte con la l. n. 91/1981, vigenti all’epoca dei fatti di causa, che prevedevano poteri di controllo di vigilanza ben più penetranti rispetto al regime attualmente vigente, inaugurato con la riforma del 1996 ad opera della l. legge 18 novembre 1996, n. 586, che ha, all’opposto, determinato la definitiva equiparazione della società sportiva professionistica a qualsiasi altra società di capitali con il conseguente arretramento della sfera di controllo degli organi federali sulle società medesime.

3.1. Il quadro normativo vigente all’epoca dei fatti in causa (l. 23 marzo 1981, n. 91), per quel che è di qui interesse, può essere così tratteggiato:

a) con riguardo alle norme disciplinanti i poteri di controllo e vigilanza della F.I.G.C.:

- l’art. 12, l. 23 marzo 1981, n. 91, dettante “Norme sul controllo e sulla responsabilità delle federazioni sportive nazionali”, prevedeva, nel testo vigente prima della riforma del 1996, che “ Le società sportive di cui alla presente legge sono sottoposte all'approvazione ed ai controlli sulla gestione da parte delle federazioni sportive nazionali cui sono affiliate, per delega del CO e secondo modalità approvate dal CO.

Tutte le deliberazioni delle società concernenti esposizioni finanziarie, acquisto o vendita di beni immobili, o, comunque, tutti gli atti di straordinaria amministrazione, sono soggetti ad approvazione da parte delle federazioni sportive nazionali cui sono affiliate.

Nel caso di società affiliata a più federazioni sportive nazionali, l'approvazione ed i controlli sono effettuati dalla federazione competente per l’attività cui la deliberazione si riferisce.

In caso di mancata approvazione è ammesso ricorso alla giunta esecutiva del CO, che si pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso .”;

- l’art. 13, “Liquidazione della società, l. n. 91 cit., statuiva, ancora, che “ La federazione sportiva nazionale, per gravi irregolarità di gestione, può richiedere al tribunale, con motivato ricorso, la messa in liquidazione della società e la nomina di un liquidatore. Compiuta la liquidazione, i liquidatori devono redigere il bilancio finale a norma dell'articolo 2453 del codice civile, indicando la parte spettante, in misura non superiore al loro valore nominale, a ciascuna azione o quota nella divisione dell'attivo. Il residuo attivo viene assegnato al CO. ”;

- lo Statuto della FIGC, nel dare attuazione alle suddette disposizioni legislative stabiliva quindi, all’art. 13 che:

1. La F.I.G.C., per delega e secondo modalità approvate dal C.O.N.I., stabilisce i criteri ed esercita il controlla della gestione delle società calcistiche professionistiche.

2. La F.I.G.C., per gravi irregolarità di gestione, può attivare, nei confronti delle società, le procedure di liquidazione previste dalle disposizioni legislative vigenti.

3. Per i compiti di cui ai commi precedenti la F.I.G.C. si avvale, secondo le norme adottate dal Consiglio Federale, della Commissione per la Vigilanza e il Controllo delle società calcistiche professionistiche

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