TAR Napoli, sez. V, sentenza 2012-09-17, n. 201203881
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N. 03881/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00082/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
CASTELLONE ARIANNA, rappresentata e difesa dall’Avv. N A, con la quale elettivamente domicilia presso lo studio Dama-Pascucci in Napoli, al Viale della Costituzione Is. G1/CDN;
contro
COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Raffaello Capunzo, presso il quale elettivamente domicilia in Napoli, alla Via Tommaso Caravita, n. 10;
nei confronti di
- SEQUINO NUNZIA, rappresentata e difesa dall’Avv. A G presso il quale elettivamente domicilia in Napoli, alla Via Cesario Console, n.3;
- MATARESE TERESA, rappresentata e difesa dall’Avv. Giuseppe Palma, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, al Viale A. Gramsci n. 10;
- TESONE GIANFRANCO, rappresentato e difeso dagli Avv. ti Emanuele D’Alterio e Michele D’Alterio, presso i quali elettivamente domicilia in Napoli, al Viale A. Gramsci, n. 19;
- PANICO LUIGI, rappresentato e difeso dagli Avv. ti Salvatore Sorrentino e Liberato Orsi ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Stefano Liguori, in Napoli, alla Via Francesco Giordani, n. 23;
per l’annullamento, previa sospensione
A) della determina n. 1072 del 19.10.2011, a firma del Dirigente del Settore Personale e Affari Generali del Comune di Giugliano in Campania, con la quale è stata approvata la graduatoria generale di merito del corso-concorso per la copertura di n. 8 posti di istruttore direttivo cat. “D1” riservati al personale della cat. “C”, nella parte in cui non ha inserito la ricorrente nel novero dei vincitori;
B) di tutti i verbali ed atti di concorso con i quali la Commissione esaminatrice ha erroneamente ed impropriamente applicato, ai fini della valutazione dei titoli presentati dai candidati, il Regolamento sulle modalità di reclutamento del personale approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 16.2.2010 in luogo del Regolamento approvato con deliberazione di Giunta Municipale n. 517 del 15.2.2009, vigente al momento di indizione della gara e precipuamente: verbale n. 2 del 16.11.2010;verbale n. 5 del 4.12.06;verbale n. 10 del 16.2.2011;verbale n. 12 del 2.3.2011;verbale n. 13 del 29.3.2011;verbale n. 16 del 17.5.2011 e verbale n. 19 del 6.10.2011;
C) della determinazione dell’ente comunale e della commissione giudicatrice con le quali la candidata M T è stata ammessa al concorso in parola;
D) per quanto di ragione, della determinazione n. 1184 del 22.12.09 di indizione del corso-concorso e del successivo avviso pubblico del 30.12.09, nella parte in cui, eventualmente, abbiano legittimato l’operato della commissione nel senso sopra indicato e determinato l’impugnato risultato di concorso;
E) della deliberazione della Giunta Municipale del Comune di Giugliano n. 59/2010, di approvazione del nuovo Regolamento sulle modalità di reclutamento del personale;
G) di tutti gli atti preordinati, connessi e consequenziali
e per l’accertamento
del diritto della ricorrente, previo annullamento delle operazioni di valutazione illegittime ed a seguito di rinnovazione delle stesse, alla rettifica della propria posizione nella impugnata graduatoria.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto il ricorso incidentale di T G;
Visto l’atto di costituzione dell’intimato Comune;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dei controinteressati T G, M T e P L;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Vista l’ordinanza n. 714 del 9 febbraio 2012 di questa Sezione;
Uditi - Relatore alla pubblica udienza del 28 giugno 2012 il dr. V C - i difensori delle parti presenti come da verbale di udienza;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato il 17.12.2011 e depositato il 10.1.2012 C A - che aveva partecipato al corso/concorso per progressione verticale per la copertura di n. 8 posti di istruttore direttivo cat. D 1 Area Tecnica, Amministrativa e Contabile, riservato al personale interno inquadrato in Categoria C, indetto, sulla base della deliberazione di Giunta Comunale n. 477 del 24.11.2009 (relativa alla programmazione del personale per il triennio 2009/2011), con avviso pubblicato il 30 dicembre 2009 - ha impugnato, innanzi a questo Tribunale (oltre a tutti gli atti della relativa procedura concorsuale), la determina, n. 1072 del 19.10.2011, a firma del Dirigente del Settore Risorse Umane, avente ad oggetto “approvazione ai sensi dell’art. 31 del Regolamento concorsi della graduatoria generale di merito del corso concorso per la copertura di n. 8 posti di istruttore direttivo cat. D1 riservati al personale della Cat. C di cui all’allegato A”, nella parte in cui la ricorrente risulta collocata al 9° posto e, quindi, in posizione non utile;ha chiesto, altresì, previo annullamento delle operazioni di valutazione illegittime ed a seguito di rinnovazione delle stesse, l’accertamento del proprio diritto alla rettifica della propria posizione nella suddetta graduatoria.
All’uopo, in punto di fatto, la ricorrente premetteva:
- che il bando di concorso riservava la partecipazione alla suddetta procedura al personale dipendente a tempo indeterminato del Comune, inquadrato nella categoria C, con anzianità di servizio di almeno due anni nella categoria, in possesso di laurea triennale o specialistica;
- che il medesimo bando, riproducendo sostanzialmente l’art. 29, comma 2, del Regolamento sulle modalità di reclutamento del personale, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 517 del 15.12.2009 ed unica disciplina vigente al momento della indizione del concorso e precisando che la graduatoria di merito sarebbe stata “formulata a cura della Commissione sommando i punteggi ottenuti in ciascuna prova d’esame e il punteggio dei titoli”, implicitamente individuava le disposizioni contenute nella predetta norma regolamentare - alla quale, poi, esplicitamente rinviava per tutto quanto in esso non contenuto - come specifica disciplina da applicare all’intera procedura;
- che, tra gli altri candidati, presentavano domanda di partecipazione anche T G e M T, dipendenti del Comune di Giugliano, rispettivamente dal 15.3.2004, cat. C nel Comparto di Polizia Municipale, Agente di Polizia Municipale e dal 18.5.1992 cat. C. nel Comparto Finanziario Tributario, Ufficiale amministrativo, entrambi allegando alla rispettiva domanda di partecipazione, oltre i titoli di servizio, i titoli di studio e culturali e, segnatamente: T G il diploma di laurea quinquennale in Economia e Commercio internazionale e mercati valutari e M T il titolo di studio triennale in Scienze Religiose, ovvero di un titolo non accademico (ed inconferente al concorso de quo) che imponeva la immediata esclusione della stessa dalla procedura;
- che, nelle more dello svolgimento delle prove concorsuali e, dunque, a procedura già avviata e con tutte le domande presentate, la Giunta Comunale dell’intimato Comune, assumendo la necessità di procedere all’approvazione di una nuova disciplina in materia, con deliberazione n. 59 del 16.2.2010, approvava un nuovo “Regolamento sulle modalità di reclutamento del personale” che, per quanto ha riguardo alla fattispecie in esame, innovava l’art. 27 “Criteri generali di valutazione dei titoli” ed il comma 2 dell’art. 29 “Formazione della graduatoria” del precedente Regolamento ex deliberazione di Giunta Comunale n. 517/09;
- che, in particolare, mentre l’art. 27 lasciava pressoché invariati i criteri generali per la valutazione dei titoli di servizio, integrando solo il comma 5 (nella parte in cui non prevedeva la valutazione dei servizi prestati nella categoria ulteriormente inferiore), modificava integralmente la valutazione dei titoli di studio, in particolare, sostituendo, nel novellato comma 10 del predetto articolo, l’espressione “fino ad un massimo di punti 3” in “fino ad un massimo di 2/3 del punteggio di tale categoria” previsto dal Regolamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 517 del 15.12.2009;il comma 11 poneva, invece, l’inciso “fino ad un massimo di punti 1 ulteriori titoli di studio” in luogo dell’altro “un massimo di 1/3” precedentemente previsto ed, infine, introduceva ex novo il comma 13 che prevedeva che: “Nei concorsi per i quali è prevista, quale titolo di accesso, la laurea breve, si procederà nel seguente modo (………….)”;infine, il novellato art. 29, comma 2, prevedeva, che: “il punteggio complessivo si ottiene sommando il punteggio riportato nella valutazione dei titoli, la media dei voti conseguiti nelle prove scritte - se sono più di una - o quello dell’unica prova scritta e il voto conseguito nella prova orale, con l’osservanza, a parità di punteggio, delle preferenze previste dall’art. 30”, così sostituendo il precedente criterio che prevedeva la semplice “somma dei voti attribuiti dalla Commissione a ciascuna prova del concorso ed ai titoli prodotti dal candidato”;
- che, alla luce dell’innovato regolamento, la Commissione esaminatrice, in netto contrasto con quanto prevedeva la lex specialis, con verbale n. 2 del 16 novembre 2010, stabiliva che la valutazione dei titoli presentati dai candidati sarebbe stata effettuata seguendo il criterio di proporzionalità “….secondo quanto previsto dall’art. 27 del Regolamento sulle modalità di reclutamento del personale (approvato con delibera di Giunta Comunale n. 59 del 16.2.2010)”, ovvero sulla scorta della disciplina successiva allo stesso bando e, per gli effetti, di criteri divergenti con quelli previsti dalla normativa speciale;
- che, prima dell’espletamento della prova orale, alla quale venivano ammessi tutti e tre i candidati, la Commissione esaminatrice procedeva, come da verbale n. 2 del 16.11.2011, ai sensi del predetto art. 27 del nuovo Regolamento, alla valutazione dei titoli e, per gli effetti, giusta scheda di valutazione allegata al verbale n. 10 del 16.2.2011, attribuiva alla C il punteggio complessivo di 4,75 (titoli di servizio - cat. C17 anni - punti 2,55;titolo di studio - laurea triennale 103/110, punti 2;titoli vari, punti 0;curriculum, punti 0, 20) ed a T G, giusta scheda di valutazione allegata al verbale n. 13 del 29.3.2011, il punteggio complessivo di 4,49 (titoli di servizio: punti 0,90;titoli di studio: punti 1 per laurea in economia e punti 1,5 per il voto 98/110 con il quale l’aveva conseguita, per un totale di punti 2,50;titoli vari: n. 2 abilitazione insegnamento, n. 1 abilitazione commercialista, punti 0,99;curriculum: punto 0,10);
- che, espletatesi tutte le prove, la Commissione esaminatrice, come da verbale n. 16 del 17.5.2011, procedeva a stilare la graduatoria di merito ai sensi dell’art. 29, comma 2, del Regolamento adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 16.2.2010, sottoponendola all’Amministrazione Comunale, la quale, nella persona del Dirigente del Settore AA.GG., tuttavia, all’atto dell’approvazione dei verbali, con nota del 24.5.2011, riscontrava la irregolarità del verbale n. 16, atteso che, per la redazione della graduatoria di idoneità, era stato applicato un criterio diverso da quello esplicitamente previsto dal bando di concorso (che si riferiva al vecchio regolamento) e, per gli effetti, rinviava il verbale alla Commissione, affinché si procedesse al rinnovo delle operazioni illegittime;
- che, dopo mesi di assoluto silenzio, la predetta Commissione, con verbale n. 19 del 6.10.2010, nel tentativo di giustificare la palese violazione della lex specialis, chiariva che all’intera procedura concorsuale era stata applicata la normativa regolamentare di cui alla delibera n. 59/2010, ritenuta l’unica riferibile, ma, contraddittoriamente, nello stesso verbale, in riscontro al vizio sollevato dal Dirigente del Settore, assumendo la incisività della lex specialis, procedeva a rinnovare le operazioni illegittime ed a riformulare la graduatoria di idoneità, ai sensi dell’art. 29, comma 2, del Regolamento di cui alla deliberazione n. 517/2009 (vecchio Regolamento).
Tanto premesso e preso atto che la Commissione esaminatrice, svincolatasi dalle disposizioni del bando per l’intera procedura, le aveva poi applicate unicamente in sede di valutazione complessiva, determinando così una illegittima sovrapposizione di norme divergenti, e che, conseguentemente, il Dirigente del Settore del Personale e Affari Generali, con l’impugnata determina n. 1072 del 19.10.2011, aveva approvato la graduatoria generale di merito, nella quale con punti 80,75 era collocata al posto n. 9, subito dopo T G, posizionatosi al posto n. 8 con punti n. 81,49 e M T (da escludere) al posto n. 7, con punteggio complessivo di 81,55, la ricorrente ha dedotto le seguenti censure:
1) Violazione della lex specialis - Violazione dell’art. 27 del Regolamento sulle modalità di reclutamento del personale di cui alla deliberazione della Giunta Comunale di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 517 del 15.12.2009 - Eccesso di potere (per contraddittorietà tra gli atti, illogicità manifesta) - Violazione del principio di trasparenza, correttezza, imparzialità e buona amministrazione.
Al riguardo, parte ricorrente, premesso che il bando di concorso rappresenterebbe la lex specialis della procedura concorsuale, contenendo tutte le regole della stessa sia per i candidati che per la stessa Amministrazione, per la quale costituirebbe un autovincolo (con la conseguenza che alla Commissione esaminatrice non sarebbe consentito di procedere alla disapplicazione delle norme del bando), deduce che, nel caso di specie, la Commissione medesima, prima, e l’Ente comunale, poi, avrebbero applicato alla procedura concorsuale de qua una disciplina regolamentare non solo diversa da quella prevista dal bando, ma neppure vigente al momento della sua pubblicazione e conferma che l’unica disciplina applicabile all’intera procedura sarebbe quella recata dal Regolamento sulle modalità di reclutamento del personale approvato con la deliberazione della G.C. n. 517 del 15.12.2009, la offrirebbe il medesimo bando di concorso con la previsione per la quale: “La graduatoria di merito sarà formulata a cura della Commissione sommando i punteggi ottenuti in ciascuna prova d’esame ed il punteggio dei titoli”, in tal modo riproducendo la disposizione di cui all’art. 29, comma 2, del predetto Regolamento.
D’altra parte l’ultima parte del bando richiamerebbe la disciplina regolamentare vigente (Deliberazione di G.C. n. 517 del 15.12.2009) quale unico parametro di valutazione, coerentemente con il fondamentale principio del tempus regit actum per il quale la disciplina applicabile alla procedura dovrebbe essere quella vigente al momento della pubblicazione del corso-concorso;nel caso di specie la Commissione, nel verbale n. 16 del 17.5.2011, illegittimamente, specificherebbe, che con deliberazione di Giunta Comunale n. 517 del 15.12.2009, il regolamento sulle modalità di reclutamento del personale sarebbe stato soltanto “adottato” e che, invece, il medesimo regolamento sarebbe stato approvato in via definitiva con la successiva deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 16.2.2010, con la conseguenza che, nel periodo di vacatio regolamentare nel quale sarebbe stato, quindi, pubblicato, la procedura concorsuale de qua avrebbe dovuto essere disciplinata dalle norme regolamentari approvate e non quelle (soltanto) adottate.
2) Idem sub 1) per altro verso;al riguardo, ribadito che la normativa applicabile sarebbe quella di cui alla deliberazione della G.M. n. 517/09, deduce che l’illegittima applicazione dei criteri di valutazione di cui al regolamento approvato con deliberazione di G.M. n. 59/2010 avrebbe determinato una erronea valutazione dei titoli dei candidati a suo danno che, sarebbe stata esclusa dalla rosa dei vincitori, a beneficio dei candidati M T e T G che, invece sarebbero inseriti nella graduatoria al posto n. 7 e n. 8.
In particolare parte ricorrente lamenta: A) l’illegittima decurtazione subita di 0,15 punti sui titoli di servizio;in particolare, essendo dipendente dell’Amministrazione resistente, con anzianità di servizio dal 28.1.2010, ovvero, alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, di 17 anni, 8 mesi e 10 giorni, ai sensi dell’art. 27, comma 5, del Regolamento di cui alla deliberazione n. 517/2009, le sarebbero dovuto essere riconosciuti 18 anni di servizio anziché 17, per un punteggio di 2,70, e non di 2,45, che modificando la valutazione dei titoli in 4,90 punti in luogo di 4,75, le avrebbe consentito di avere una valutazione complessiva finale di 80,90 punti, anziché 80,75 ed una posizione utile in graduatoria;
B) che T G avrebbe beneficiato dell’illegittima violazione del bando, per la circostanza di essergli stati attribuiti, per effetto dell’attuata applicazione del “nuovo regolamento”, di cui alla deliberazione n. 59/2010, 1,66 punti in più (1 punto in più sulla valutazione del titolo di laurea e 0,66 punti in più sulla valutazione degli ulteriori titoli);
C) quanto alla candidata M T, che, in ogni caso, ed indipendentemente dalla normativa regolamentare applicabile, avrebbe illegittimamente preso parte ad una procedura in assenza di un requisito e, pertanto, avrebbe dovuto essere esclusa.
L’intimato Comune si è costituito in giudizio preliminarmente eccependo l’inammissibilità del ricorso e, nel merito, sostenendone l’infondatezza.
Si è costituita in giudizio S N chiedendo di essere estromessa dal giudizio.
Si è costituito in giudizio il controinteressato T G, preliminarmente eccependo l’inammissibilità del ricorso e, nel merito, chiedendone accogliersi il ricorso incidentale ed, in subordine, respingersi il ricorso principale.
Si è costituita in giudizio la controinteressata M T chiedendo che il ricorso sia dichiarato preliminarmente parzialmente inammissibile e, nel merito, per la restante parte, infondato..
Si è costituito in giudizio anche P L, preliminarmente eccependo l’inammissibilità del ricorso e, nel merito, chiedendone il rigetto.
Con l’ordinanza in epigrafe è stata ordinata l’integrazione del contraddittorio.
Alla pubblica udienza del 28 giugno 2012 la causa è passata in decisione.
DIRITTO
1. Preliminarmente deve prendersi atto che, in esecuzione dell’ordinanza in epigrafe, parte ricorrente ha integrato il contraddittorio nei confronti dei soggetti presenti nella impugnata graduatoria.
2. Sempre in via preliminare la domanda di accertamento del diritto della ricorrente alla rettifica della propria posizione nella impugnata graduatoria è senz’altro inammissibile atteso nella materia dei concorsi pubblici in sede di giurisdizione generale di legittimità il giudice amministrativo non dispone di alcun potere di accertamento.
3. Preliminarmente va esaminata la richiesta di estromissione dal giudizio di S N.
Al riguardo quest’ultima nella memoria di costituzione rileva che in caso di accoglimento integrale del ricorso (e quindi aggiungendo alla graduatoria così come redatta dalla Commissione con il verbale n. 16 del 17.5.2011, anche tutti gli altri punteggi invocati in ricorso) la Dell’Aquila passerebbe al 5° posto in graduatoria, con punti 57,83, lasciando inalterata la posizione ed il punteggio della Sequino che resterebbe al 1° posto con punti 63,33.
L’eccezione è senz’altro condivisibile, atteso che, non avendo la ricorrente chiesto l’annullamento dell’intera graduatoria, ma unicamente nella parte in cui risulta collocata all’undicesimo, anziché al sesto posto, anche in caso di accoglimento integrale del gravame, giammai verrebbe messa in discussione la posizione di S N che, pertanto, collocata al primo posto nella impugnata graduatoria, quale vincitrice della competizione, non riveste la posizione di controinteressata nel presente giudizio.
3.1. Per analoga ragione va disposta l’estromissione dal giudizio anche di D’Agostino Maria Domenica e Tambaro Serafina che, in caso di accoglimento del ricorso, resterebbero rispettivamente al 2° ed al 3° posto, nonché di Borgese Salvatore (nominato vincitore con la impugnata determina n. 1072 del 19.10.2011, da cui si evince la sua collocazione al 4° posto utile in graduatoria) che, (oltre ad aver eccepito l’irricevibilità del ricorso per tardività) ha eccepito l’inammissibilità del ricorso nei suoi confronti atteso che, “pur laddove fossero accolte le doglianze sollevate dalla ricorrente, sarebbe in ogni caso inserito nella graduatoria in posizione utile per l’assunzione, essendo collocato al 6° posto, con un punteggio totale di 57.40”.
4. Nel merito, alla stregua di quanto si andrà esponendo, il ricorso è in parte fondato e nella restante parte infondato.
5. Dalle premesse dell’impugnata determina n. 1072 del 19.10.2011 si evince che, a seguito di riscontro di legittimità formale e procedurale delle operazioni concorsuali sulla base dei verbali trasmessi - effettuato dal Dirigente responsabile del procedimento, sulla base dei verbali trasmessi ai sensi dell’art. 31 del Regolamento concorsi - si perveniva alla riformulazione della graduatoria originariamente formulata dalla Commissione esaminatrice e, preso atto in sede di riscontro, di una difformità nella formulazione della graduatoria rispetto a quanto previsto dal bando, quale “lex specialis” del concorso ed, in data 24.5.2011, si procedeva a ritrasmettere gli atti alla Commissione giudicatrice per la rimozione del vizio rilevato.
O, considerato altresì che, in data 25.7.2011, veniva notificato, da parte di alcuni candidati, ricorso giurisdizionale con il quale veniva impugnato il silenzio dell’Amministrazione sull’obbligo di conclusione del procedimento, la Commissione esaminatrice trasmetteva, in data 6.10.2011, i verbali conclusivi, e preso atto che, alla luce dell’ulteriore riscontro, il vizio rilevato, ai sensi dell’art. 31 del Regolamento concorsi, era stato rimosso, procedeva all’approvazione della graduatoria definitiva generale di merito del corso-concorso per la copertura di 8 posti di istruttore direttivo cat. “D1” riservato al personale della categoria “C” di cui all’allegato A), dichiarato formante parte integrale e sostanziale del provvedimento, e nella nuova graduatoria riformulata la ricorrente con punti 80,75 era collocata al 9° posto.
6. Nella prima censura è dedotta la violazione del Bando di concorso, approvato con determina del Dirigente del Settore Personale n. 1184 del 22.12.2009, la violazione dell’art. 7, commi 3 ed 8, del D.P.R. n. 487 del 9.5.1994 e la violazione dell’art. 29 del Regolamento sulle modalità di reclutamento del personale, oltre all’eccesso di potere, sotto vari profili.
Al riguardo parte ricorrente premesso che, coerentemente con il fondamentale principio del tempus regit actum, per il quale la disciplina interamente applicabile ad una procedura concorsuale dovrebbe essere quella vigente al momento della pubblicazione del corso-concorso, l’ultima parte del Bando del corso-concorso avrebbe richiamato la disciplina regolamentare vigente, di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 517 del 15.12.2009, quale unico parametro di valutazione, illegittimamente, la Commissione, nel verbale n. 16 del 17.5.2011, avrebbe precisato che, con la predetta deliberazione n. 517 del 15.12.2009, il Regolamento sulle modalità del personale sarebbe stato soltanto “adottato” e che, invece, lo stesso sarebbe stato approvato in via definitiva con la successiva deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 16.2.2010, con la conseguenza che nel periodo di vacatio regolamentare nel quale sarebbe stato, quindi, pubblicato il bando, la procedura concorsuale de qua avrebbe dovuto essere disciplinata dalle norme regolamentari approvate e non quelle (soltanto) adottate.
Inoltre, parte ricorrente, denunciata la totale assenza di competenza della Commissione esaminatrice ad effettuare valutazioni correlate alla disciplina applicabile (con conseguente eccesso di potere ed incompetenza), rileva che il regolamento ex deliberazione della G.M. n. 517/09 sarebbe atto assolutamente valido ed efficace e, dunque, quale unica disciplina vigente, certamente applicabile;invero il tenore letterale dell’atto giuntale che approverebbe tale disciplina non recherebbe alcun riferimento ad uno pseudo procedimento complesso di adozione/approvazione che dovrebbe attuarsi, né conterrebbe affermazioni relative ad una sua inefficacia medio tempore.
Si sarebbe pertanto in presenza di una mera successione nel tempo di norme regolamentari, assolutamente autonome l’una dall’altra, e non anche di un atto provvisorio che dovrebbe trovare il suo completamento dalla normativa successiva ed ulteriore conferma della correttezza di tale assunto si avrebbe nella dirimente circostanza che la stessa Commissione che riterrebbe la normativa regolamentare ex Deliberazione n. 517/09 non efficace, sulla scorta dei rilievi emessi dal dirigente del Settore Personale, con nota del 24.5.2011, la applicherebbe, poi, alla procedura sebbene per la sola fase della valutazione delle prove scritte, adottando il criterio della somma aritmetica dei voti e non quello della valutazione mediata delle prove scritte.
Conclude la ricorrente nel senso che, risultando la deliberazione n. 517/09, regolarmente in vigore alla data del 30.12.2009, allorquando il bando sarebbe stato pubblicato, essa costituirebbe l’unico riferimento normativo cui attenersi e modificare i criteri di valutazione a concorso oramai avviato, ovvero quando le domande ed i relativi titoli sarebbero stati già presentati, significherebbe privare ciascun candidato delle necessarie garanzie di equità e giustizia.
7. Il motivo è infondato.
8. La censura in esame induce ad individuare la corretta disciplina applicabile all’intera procedura corso-concorsule de quo atteso che, in fine dell’Avviso di corso-concorso per esami e titoli per le progressioni verticali, reso pubblico era precisato che: <<Per tutto quanto non previsto dal presente bando si rinvia al C.C.N.L. del comparto Regioni Autonomie Locali ed alla normativa regolamentare >>, senza, però nell’altro dire in ordine alla normativa regolamentare vigente concretamente applicabile.
In proposito il corso-concorso era stato indetto con determina del Dirigente del Settore Risorse Umane n. 1184 del 22.12.2009 ed, all’epoca e precisamente in data 15 dicembre 2009 e, nonostante la delibera di Giunta Municipale n. 517 del 15.12.2009, nella sua parte dispositiva, si esprima nel senso di <<Adottare la proposta formulata dal Servizio Risorse Umane del nuovo “Regolamento sulle modalità di reclutamento del personale”, che si allega alla presente al fine di farne parte integrante e sostanziale che si compone di n. 43 articoli >>, dopo la sua pubblicazione all’Albo Pretorio per gg. 15 consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, D.L. vo n. 267/2000, da nessun dato testuale è dato evincere che la disciplina da esso posta non trovi immediata applicazione in attesa della definitiva approvazione con successiva deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 16.2.2010, entrando in vigore il 13.3.2010.
8.1. Sul punto può convenirsi con parte ricorrente, secondo la quale il tenore letterale dell’atto giuntale che approverebbe tale disciplina non recherebbe alcun riferimento ad uno pseudo procedimento complesso di adozione/approvazione che dovrebbe attuarsi, né conterrebbe affermazioni relative ad una sua inefficacia medio tempore concludendo, relativamente al regolamento di cui alla delibera di Giunta Comunale n. 59 del 2010 che non trattasi di un atto provvisorio che dovrebbe trovare il suo completamento dalla normativa successiva.
8.2. Non altrettanto può convenirsi con la ricorrente, invece, relativamente all’affermazione di quest’ultima per la quale si sarebbe pertanto in presenza di una mera successione nel tempo di norme regolamentari, assolutamente autonome l’una dall’altra.
Infatti, contrariamente a quanto infondatamente dedotto, il Regolamento di cui alla deliberazione di Giunta Municipale n. 517 del 15.12.2009 non è un regolamento autonomo e distinto da quello risultante dal testo approvato con la deliberazione giuntale n. 59 del 16.2.2010, per la qual cosa non è possibile strumentalizzare le differenze di disciplina rinvenibile dalla comparazione tra il testo originario e quello modificato dell’unico Regolamento, per desumerne la distinzione ed autonomia dei due regolamenti, atteso che trattasi di un unico regolamento sia pure suscettibile di ulteriori modifiche.
8.3. Ne deriva che, nel testo “adottato” con delibera n. 517 del 15.12.2009, il Regolamento per il reclutamento del personale doveva ritenersi già emanato e, con la pubblicazione all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, immediatamente valido ed efficace in relazione alle fasi concorsuali poste in essere sotto la sua vigenza (in particolare, dal 22.12.2009, data di indizione della procedura de qua sino all’atto dell’insediamento della Commissione, in data 11.11.2010, come da verbale n. 1, da cui risulta che era consegnato dal Segretario della Commissione, in uno alla restante documentazione, il Regolamento adottato dall’Ente Locale ed approvato con la predetta deliberazione n. 59 del 16.2.2010, entrato in vigore il 13.3.2010, che, come risulta dai verbali redatti dalla predetta Commissione all’esito delle prove concorsuali e della predeterminazione dei criteri per la valutazione dei titoli è stato applicato a tutte le fasi concorsuali, ivi compresa quella di valutazione ed attribuzione dei punteggi dei titoli documentati dai candidati), con particolare riferimento alla fase di valutazione dell’ammissibilità delle domande in relazione al possesso dei requisiti di ammissione ed allo svolgimento del corso, mentre, una volta modificato il Regolamento, nel testo risultante dalla deliberazione n. 59 del 16.2.2010, in forza del principio “tempus regit actum”, legittimamente tale testo è stato applicato alle successive fasi concorsuali.
8.4. Il rinvio nel bando alle norme regolamentari deve intendersi come rinvio dinamico, per cui le modifiche apportate al testo originario si applicano in corso di procedura;invero, stante la natura del disposto rinvio dinamico, quest’ultimo riguarda non solo il testo regolamentare in vigore all’atto della indizione del corso concorso e della pubblicazione del bando, ma anche tutte le successive variazioni che il predetto testo possa aver subito durante l’espletamento della procedura.
Nella fattispecie, considerato che nel bando, <<Per tutto quanto non previsto dal presente bando si rinvia al C.C.N.L. del comparto Regioni Autonomie Locali ed alla normativa regolamentare >>, e che all’atto della indizione del concorso (22.12.2009), con delibera di G.C. n. 517 del 15.12.2009 era già in corso il procedimento di adozione/approvazione del nuovo Regolamento, è pienamente legittimo ritenere che la normativa regolamentare cui rinviava il Bando (anche se non ancora operativa all’atto della indizione del concorso) per disciplinare l’attività della Commissione giudicatrice era quella fissata con la deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 16.2.2010, all’atto dell’approvazione del testo finale del Regolamento, entrato in vigore il 13.3.2010 ed, essendosi applicato sempre il medesimo Regolamento, sia pure con le modifiche apportate, alcuna variazione della disciplina regolamentare in corso di procedura concorsuale vi è stata.
8.5. Infine, contrariamente a quanto ritenuto dalla ricorrente la “riformulazione” della graduatoria applicando il criterio della “somma aritmetica” dei punteggi in luogo della “media matematica” degli stessi, previsto nel Regolamento definitivamente approvato con deliberazione n. 59/2010, non è stata prevista per uniformarsi alla disciplina contenuta nel vecchio Regolamento adottato con delibera n. 517 del 15.12.2009, e destinato a disciplinare l’intera procedura concorsuale, ma unicamente in ossequio di una precisa e puntuale previsione del Bando alla stregua della quale: “La graduatoria di merito sarà formulata dalla commissione di esame sommando i punteggi ottenuti in ciascuna prova di esame ed il punteggio dei titoli”, destinata a prevalere, quale lex specialis, su qualsivoglia Regolamento comunale, mentre la circostanza che il criterio della “somma aritmetica” coincideva con il Regolamento del 2009 è solo accidentale.
9. Pertanto alcuna illegittima sovrapposizione di norme divergenti vi è stata da parte della Commissione, la quale - a detta della ricorrente - svincolatasi dalle disposizione del bando per l’intera procedura (e dal regolamento del 2009), le avrebbe poi applicate solo in sede di valutazione complessiva, atteso che, in ossequio alla lex specialis che rinviava genericamente, ma recettiziamente, al Regolamento e nel rispetto del principio del “tempus regit actum”, la Commissione ha applicato il Regolamento nel testo licenziato con la delibera giuntale n. 157/2009, fin quando (a partire dal verbale n. 1 dell’11.11.2010) non era stato approvato il testo modificato di cui alla delibera giuntale n. 59/2010.
10. Nella seconda censura è dedotta la violazione della lex specialis e dell’art. 27 del Regolamento sulle modalità di reclutamento del personale di cui alla deliberazione n. 517 del 15.12.2009, oltre all’eccesso di potere sotto vari profili.
11. In un primo profilo di censura parte ricorrente lamenta che l’illegittima applicazione dei criteri di valutazione di cui al Regolamento approvato con deliberazione n. 59/2010 (anziché quello approvato con deliberazione n, 517/2009) avrebbe determinato l’illegittima decurtazione di punti sui titoli di servizio da lei vantati.
12. Il profilo di censura è infondato, atteso che, come dimostrato in occasione della trattazione della precedente censura, nella quale si è escluso che i regolamenti del 2009 e del 2010 costituiscano autonomi e distinti Regolamenti, l’unica disciplina applicabile nella valutazione dei titoli è quella di cui al testo modificato, quale risulta dalla deliberazione giuntale n. 59/2010.
13. All’inverso, in successivo profilo di censura la ricorrente deduce che T G, per effetto dell’applicazione del “nuovo Regolamento” di cui alla deliberazione n. 59/2010 avrebbe beneficiato della illegittima violazione del Bando, con l’attribuzione di 1,66 punti in più (1 punto in più per la valutazione del titolo di laurea e 0,66 in più sulla valutazione degli ulteriori titoli).
14. Anche tale profilo di censura è infondato per ragione analoga al precedente profilo, ossia in quanto l’unico Regolamento applicabile alla valutazione dei titoli è sempre e soltanto quello di cui al testo quale risulta dalla deliberazione giuntale n. 59/2010.
15. In ulteriore profilo di censura parte ricorrente deduce che la candidata M T, in ogni caso e a prescindere dalla normativa regolamentare applicabile, avrebbe illegittimamente preso parte alla procedura in assenza di un requisito di ammissione ed avrebbe dovuto essere esclusa, avendo dichiarato nella domanda di partecipazione di essere in possesso del titolo di studio costituito dal Diploma triennale in Scienze religiose “San Paolo di Aversa” conseguito con votazione di 102/110, contenente la postilla “il presente diploma costituisce titolo di qualificazione professionale ai sensi dell’intesa concordataria 14.12.1985 per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche”.
16. Tale profilo di censura è fondato, trattandosi di un titolo di studio effettivamente non equipollente a diploma di laurea, ma di diploma di abilitazione costituente <<titolo di qualificazione professionale ai sensi della “intesa” concordataria 14-12-1985 per l’insegnamento della religione nelle scuole pubbliche >>.
Come risulta dal sito internet, da una nota del Direttore, l’Istituto “San Paolo di Aversa <<solo dal 1° giugno 2010 è stato ufficialmente abilitato a rilasciare i nuovi titoli di Laurea e Laurea Magistrale in Scienze Religiose, riconosciuti in Italia ed aventi pieno valore legale in tutta Europa, grazie all’adesione della Chiesa Cattolica al cosiddetto “Processo di Bologna”, che prevede la libera circolazione dei titoli accademici in 48 Paesi europei, sottoscrittori del Processo stesso >>, specificando, poi, che: <<Coloro poi che hanno il Diploma di Scienze Religiose riconosciuto dalla Conferenza Episcopale Italiana (statuto del 15 luglio 1985), se vogliono conseguire la Laurea (triennale) e magari anche la Laurea Magistrale possono tornare ad iscriversi all’Istituto diocesano “San Paolo” >>, con la conseguenza che il diploma e/o titolo di studio conseguito dalla M prima di tale data e, segnatamente, il 25.6.2006, non è da considerare un diploma di laurea triennale, né è equipollente a quest’ultimo.
16.1. La funzionalizzazione del diploma in scienze religiose, rilasciato dagli I.S.S.R. all’abilitazione ai sensi della normativa di cui al D.P.R. n. 751 del 16 dicembre 1985, unicamente all’insegnamento della Religione Cattolica nelle scuole pubbliche, è confermata anche da numerose pronunzie del Consiglio di Stato.
Con parere di tale Consesso n. 1049/1992, trasmesso al Ministero della Pubblica Istruzione il 23 marzo 1997, con prot. n. 64/1997 (C.M. n. 291 del 7 maggio 1997) ed, ancora, con parere del Consiglio di Stato n. 365 del 1° aprile 1998, è stato rimarcato che il titolo di studio “Diploma in Scienze Religiose” rilasciato dagli I.S.S.R. non è equivalente ai titoli di laurea rilasciati da istituti statali, ma abilita esclusivamente all’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche.
Peraltro, a prescindere dalla natura del titolo, il diploma di abilitazione all’insegnamento della Religione Cattolica risulta non avere alcuna attinenza con il posto messo a concorso.
17. Sul punto la difesa della controinteressata M, nulla obietta in merito alla equipollenza del titolo di studio prodotto dalla propria assistita ad un “diploma di laurea triennale o specialistica” limitandosi ad eccepire l’inammissibilità della relativa censura per non essere stata fatta valere tempestivamente attraverso l’impugnativa dell’atto di ammissione della candidata al propedeutico corso di formazione.
Al riguardo basterà rilevare che alcun onere di impugnativa in tal senso sussisteva in capo alla ricorrente, atteso che la lesione del suo interesse si è materializzata unicamente allorquando ha preso atto che la candidata M T è risultata utilmente collocata al 7° posto nella graduatoria generale definitiva.
17.1. Non condivisibile è anche l’altra obiezione sollevata dalla difesa della controinteressata M per la quale anche alcuni Diplomi di Laurea Triennali, quali la laurea triennale in lettere moderne, o in storia e filosofia (come il Diploma in Scienze Religiose) abiliterebbero unicamente all’insegnamento, con la conseguenza che “non è da escludere che la P.A., anzi l’Amministrazione preposta all’ammissione al corso-concorso abbia valutato l’equipollenza dei due diversi titoli di studio”.
Sul punto non può che ribadirsi che il Bando di concorso prevedeva per l’ammissione alla procedura de qua il possesso del “diploma di laurea triennale o specialistica”, mentre il diploma in Scienze Religiose - proprio alla stregua di quanto argomentato dalla difesa della controinteressata, tale non può considerarsi - senza che (nonostante le affermazioni in tal senso della difesa ricorrente) possano trovare spazio questioni relative alla “spendibilità” del titolo di studio richiesto dal Bando quale requisito di ammissione alla procedura nel (vano) tentativo di dimostrare una ipotetica equipollenza del titolo che, in ogni caso dovrebbe avere tipico e specifico riferimento legislativo o regolamentare.
18. Ne consegue che, illegittima l’ammissione della candidata M T alla procedura concorsuale, in quanto sprovvista del requisito di accesso del titolo di studio prescritto dal bando per l’ammissione al corso-concorso, deve disporsene l’esclusione dalla graduatoria impugnata, con annullamento, in parte qua, della stessa.
19. Per tutti gli esposti motivi, il ricorso deve dunque giudicarsi, alla stregua di quanto si è andato esponendo, in parte fondato, e, per questa parte va accolto, con conseguente annullamento per quanto di ragione degli atti impugnati, mentre, per la restante parte, è infondato e deve essere respinto.
20. Il rigetto del ricorso, nella parte inerente ai vizi/motivi per i quali era stato proposto il ricorso incidentale da T G, fa venir meno l’interesse di quest’ultimo ad insistere in tale ricorso che, pertanto, deve dichiararsi improcedibile.
21. L’esito del giudizio suggerisce di compensare integralmente fra le parti le spese giudiziali.