TAR Genova, sez. I, sentenza 2024-12-14, n. 202400870
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 14/12/2024
N. 00870/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00349/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la IA
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 349 del 2024, proposto da
ASD Grupposub Ospedale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Piera Sommovigo e Alessandra Bertocchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Piera Sommovigo in Genova, via Malta, 2, Interno 2 A;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Capitaneria di Porto di La Spezia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;
per l’annullamento
del decreto del Comandante della Capitaneria di Porto della Spezia, R. 0000037 del 15 febbraio 2024, notificato a mezzo PEC in pari data, recante revoca alla ricorrente dell’autorizzazione all’espletamento delle attività di appoggio alle immersioni.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e della Capitaneria di Porto di La Spezia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 novembre 2024 il dott. Davide Miniussi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L’art. 8, D.M. 1° settembre 2021 ha imposto a tutti i soggetti (tra i quali l’associazione odierna ricorrente) che utilizzano natanti da riporto ai fini, tra l’altro, di appoggio alle immersioni subacquee, di presentare apposita s.c.i.a., o comunicazione di inizio attività, allegando il certificato “ di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura da cui risulti l’attività di centro di immersione e di addestramento subacqueo per i praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo ”.
La ricorrente, associazione sportiva dilettantistica (iscritta nel registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui all’art. 5, d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 39) che svolge attività, senza scopo di lucro, nei settori delle attività subacquee e della pesca sportiva, ha impugnato il provvedimento con cui la Capitaneria di Porto di La Spezia, a seguito dell’entrata in vigore del summenzionato decreto, ha revocato l’autorizzazione all’espletamento dell’attività di appoggio alle immersioni in precedenza rilasciata all’associazione medesima. Revoca determinata dal fatto che la ricorrente, non essendo (né, in base alla prospettazione attorea, potendo essere) “iscritta alla camera di commercio”, in luogo del prescritto certificato di cui sopra, ha allegato alla s.c.i.a. copia dello statuto.
2. Con un primo motivo si deduce la violazione del termine (60 giorni) assegnato all’Amministrazione dall’art. 19, legge 7 agosto 1990, n. 241 per le verifiche ivi previste, in quanto il provvedimento è stato adottato in data 15 febbraio 2024, a fronte di una s.c.i.a. presentata in data 18 luglio 2022; né, peraltro, il provvedimento impugnato potrebbe ritenersi costituire esercizio del potere inibitorio di cui all’art. 19, co. 4, non sussistendo (e, comunque, non essendo state esplicitate) le ragioni di interesse pubblico che costituiscono presupposto per l’esercizio di detto potere (né i presupposti per l’esercizio del potere di revoca di cui all’art. 21- quinquies ) e, in ogni caso, essendo decorso il termine di dodici mesi.
Con un secondo motivo si deducono la violazione degli artt. 1 e 9 del D.M. 1° settembre 2021 e l’eccesso di potere, in quanto la ricorrente non svolge (nemmeno in via sussidiaria) attività commerciale (è priva di partita IVA) e, dunque, non è tenuta ad essere iscritta nel registro delle imprese, con la conseguenza che l’obbligo (stabilito