TAR Bari, sez. II, sentenza 2019-12-23, n. 201901713
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Pubblicato il 23/12/2019
N. 01713/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00847/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 847 del 2019, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato C T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agea - Agenzia per le erogazioni in agricoltura, non costituita in giudizio;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza del T.A.R. Puglia, Bari, Sez. II n. -OMISSIS- del 5.11.2018, sul capo relativo alla condanna al pagamento delle spese di giudizio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’articolo 114 del codice del processo amministrativo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2019 il consigliere G A e udito l’avvocato Giuseppe Cozzi, su delega dell'avv. C T;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con l’atto introduttivo del presente giudizio la ricorrente ha richiesto l’ottemperanza alla sentenza in epigrafe, passata in giudicato, con la conseguente condanna dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura al pagamento delle somme liquidate in proprio favore, a titolo di spese di lite (“Condanna l'Amministrazione intimata alla rifusione delle spese di giudizio in favore del ricorrente, liquidandole in complessivi € 1000,00 (mille/00), oltre C.U., spese e accessori di legge”).
Tale sentenza è stata notificata con formula esecutiva all’Agenzia ed è decorso infruttuosamente altresì l’ulteriore termine, pari a 120 giorni, previsto dall’art. 14 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.
Nella specie, non risulta l’integrale adempimento al giudicato.
In definitiva, ricorrono tutti i requisiti, anche di rito, per l’accoglimento del ricorso;va quindi ordinato all’Agea di ottemperare alla sentenza indicata in epigrafe e, quindi, di pagare le somme ivi liquidate in favore dell’istante oltre i relativi interessi legali, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della presente decisione.
La domanda diretta alla fissazione di un’ulteriore somma a carico dell’Amministrazione nel caso di ritardo nell’esecuzione del giudicato non può invece essere accolta.
Per la modesta entità della somma e il limitato periodo di parziale inadempimento è da ritenersi l’indennità di mora manifestamente iniqua, nella fattispecie concreta.
Per il caso di ulteriore inadempimento dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura, il Collegio nomina sin d’ora, quale commissario ad acta , il Prefetto della Provincia di Roma, con facoltà di delega, il quale dovrà provvedere all’integrale esecuzione della menzionata sentenza in luogo e vece dell’Amministrazione inadempiente entro l’ulteriore termine di 60 (sessanta) giorni, decorrente dalla comunicazione a cura di parte dell’inutile spirare di quello assegnato dalla presente decisione all’Agenzia debitrice.
Vanno altresì poste a carico della stessa Amministrazione, ex articolo 26 del codice del processo amministrativo, le spese di lite, equitativamente liquidate in dispositivo.