TAR Catania, sez. III, sentenza 2021-06-24, n. 202102058
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 24/06/2021
N. 02058/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01420/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1420 del 2014, proposto da
Lo Giudice G, M G e O G, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato G M, con domicilio eletto presso lo studio Negretti Davide Alfredo Luigi in Catania, via Giuffrida n.23;
contro
Universita' degli Studi di Messina, in persona del Rettore pro tempore;
Assessorato Regionale della Salute della Regione Siciliana, entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "G. Martino" di Messina, non costituita in giudizio;
per l’accertamento
dell’obbligo dell’Università degli Studi di Messina di corrispondere ai ricorrenti a titolo retributivo un trattamento economico complessivo che, rispetto a quello concretamente loro erogato, risulti incrementato in misura pari al maggior importo dell’assegno ad personam che avrebbe dovuto essere loro essere corrisposto a far data dalla mensilità dell’aprile 2013, in ragione dell’avvenuto passaggio dei ricorrenti dal regime del tempo pieno a quello del tempo determinato presso il medesimo Ateneo;
e la condanna
dell’Università degli Studi di Messina a corrispondere ai ricorrenti le relative somme, incrementate a titolo d’interessi legali e rivalutazione monetaria rispetto alla data di scadenza di ciascun rateo e sino al soddisfo;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Assessorato Regionale della Salute della Regione Siciliana;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza del giorno 23 giugno 2021 il dott. G G R C;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I Sig.ri Lo Giudice G, M G e Otero Giacomo, oltre che appartenere al ruolo del personale docente dell’Università di Messina, hanno svolto attività assistenziale presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico G. Martino di Messina. In ragione di ciò essi hanno costantemente percepito l’indennità perequativa spettante al personale universitario operante presso strutture del SSR ex art. 6 D. Lgs. n. 517 /1999..
Dopo l’entrata in vigore della L. 240/2010, poiché i soggetti sopra indicati svolgevano altresì attività libero professionale, veniva rilevato dall’Ateneo di appartenenza come in base all’art. 6 della stessa essi non potessero più essere inseriti nei ruoli del personale docente a tempo indeterminato dell’Università di Messina, dovendo piuttosto essere inclusi all’interno di quello del personale docente a tempo definito - così come veniva poi consequenzialmente disposto ad opera di appositi Decreti Rettorali.
Per effetto di ciò i Sig.ri Lo Giudice G, M G e Otero Giacomo subivano una riduzione del loro trattamento retributivo complessivo, in quanto alla diminuzione delle somme corrisposte dall’Università non corrispondeva un aumento, in funzione compensativa a norma della lettera c) del Protocollo d’intesta fra la Regione e l’Università del 04/03/2010, delle indennità a carico dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico G. Martino di Messina ex art. 6 D. Lgs. n. 517 /1999.
I soggetti sopra indicati diffidavano pertanto l’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico G. Martino di Messina alla (ritenuta) corretta applicazione della lettera c) del Protocollo d’intesta fra la Regione e l’Università del 04/03/2010 nei propri confronti con atto notificato a quest’ultima il 21/05/2013 ed ivi assunto a prot. n. 23195.
L’Università di Messina, dal canto suo, consegnava dapprima all’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico G. Martino di Messina un elenco dei propri docenti medici collocati nel regime a tempo indefinito, al suo interno riconoscendo il loro diritto ad un incremento della quota-parte della retribuzione a carico dell’Azienda in base alla lettera c) del Protocollo d’intesta fra la Regione e l’Università del 04/03/2010, chiedendo poi con nota n. 27493 del 14/05/2013 se la seconda avesse “provveduto ad equiparare il trattamento economico universitario dei predetti docenti ai sensi dell’art. 13 del Protocollo d’intesa approvato con D.A. 4/3/10 ed, ove necessario, alla consequenziale attribuzione dell’assegno ad personam riassorbibile previsto da tale disposizione ”.
L’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico G. Martino di Messina tuttavia, nel rispondere alla diffida menzionata in precedenza, con nota n. 27748 del 19/06/2013, non operava alcuna perequazione del trattamento retributivo in favore dei Sig.ri Lo Giudice G, M G e Otero Giacomo;e ciò malgrado la stessa Azienda, riconoscendo sussistere perplessità nel merito, avesse richiesto, con nota n. 21464 del 09/05/2013, un parere all’Assessorato alla Salute della Regione Siciliana (reso effettivamente con nota n. 64823 del 09/08/2013, nel senso di escludere la sussistenza del diritto della perequazione del trattamento economico dei predetti soggetti mediante l’assegno ad personam riassorbibile previsto dalla lettera c) dell’art. 13 del Protocollo d’intesta fra la Regione e l’Università del 04/03/2010).
Nel proseguo, e malgrado la posizione di netto contrasto rispetto all’anzidetto parere dell’Assessorato alla Salute della Regione Siciliana assunta dalla Università degli Studi di Messina – così come da nota prot. n. 60939 del 25/11/2013 -, perdurando la situazione di mancata perequazione del proprio trattamento retributivo, i Sig.ri Lo Giudice G, M G e Otero Giacomo si vedevano costretti a dare avvio ad un giudizio volto ad ottenere l’accertamento dell’esistenza del relativo diritto, e la condanna dell’Università di Messina a pagarne l’importo alla ricorrente.
Si costituivano in giudizio l’Assessorato alla Salute della Regione Siciliana e l’Università degli Studi di Messina, quest’ultima eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto, a proprio giudizio, le pretese economiche dei ricorrenti avrebbero potuto trovare soddisfazione unicamente ad opera della (peraltro parimenti intimata) Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico G. Martino di Messina.
In data 23/06/2021 si svolgeva – in concreto in assenza della discussione da remoto ad opera dei patrocinatori delle parti, malgrado tale possibilità fosse stata loro garantita secondo le previsioni di cui al primo comma dell’art. 4 del D.L. n. 28/2020, così come richiamato dall’art. 25 del D.L. n. 137/2020 - l’udienza per l’esame del ricorso in epigrafe, che veniva trattenuto in decisione
DIRITTO
I – Preliminarmente il Collegio deve esaminare la proposta eccezione di difetto legittimazione processuale passiva dell’Università degli Studi di Messina. Il Collegio non ignora di avere già esaminato una analoga questione processuale nel ricorso n. 2043/2013 di R.G., statuendo – con ordinanza collegiale n. 1420/2021 - che a dover essere evocata in giudizio sarebbe stata l’Azienda Universitaria Policlinico di Messina, piuttosto che l’Ateneo cui apparteneva la ricercatrice confermata lì ricorrente. Ad una tale soluzione il Collegio è però pervenuto in applicazione del Protocollo d'intesa, stipulato il 18 novembre 2003 tra l'Assessore della Sanità della Regione Sicilia e l'Università degli Studi di Messina e vigente all'epoca dei fatti per cui era causa, il quale al paragrafo 9 prevedeva espressamente che ai docenti universitari fosse corrisposto il trattamento di cui all'art. 6 del D.Lgs. 517/99 "… in aggiunta al trattamento economico erogato dall' Università ", mediante importo " attribuito mensilmente dall'Azienda ”. Nel caso a mani, invece, viene in questione l’applicazione del Protocollo d’intesta fra la Regione e l’Università del 04/03/2010, approvato con D.A. 4/3/10: a norma del primo paragrafo del secondo comma del cui art. 13 “ l’importo dei suddetti trattamenti viene attribuito mensilmente dall’Azienda all’Università e da questa ai docenti universitari ”. Correttamente dunque i ricorrenti – nella vigenza del Protocollo d’intesa del 04/03/2010, piuttosto che di quello del 18/11/2003 – hanno evocato in giudizio (nel caso di specie, anche) l’Università degli Studi di Messina. Né, in senso contrario, può apprezzarsi quanto affermato nella memoria depositata in segreteria dall’intimata Università degli studi l’11/05/2021, là dove essa fa riferimento alla “ 'allegata nota n. 36826/14, ove si chiarisce che "il trattamento perequativo ... viene erogato direttamente dall'AOU, in relazione agli accordi siglati tra Università ed Azienda ". Premesso infatti che per il pagamento degli importi qui in specifica considerazione il primo paragrafo del secondo comma dell’art. 13 del Protocollo d’intesta fra la Regione e l’Università del 04/03/2010, approvato con D.A. 4/3/10, fa espressamente salva la possibilità di specifici diversi accordi fra “l’Azienda e l’Università”, la prova del sussistere di tali “accordi” non è mai stata fornita in giudizio dall’Ateneo intimato: il quale non può pretendere di supportare l’eccepito proprio difetto di legittimazione processuale passiva esclusivamente con il richiamo ad una (mera) nota interna dei propri uffici amministrativi. Viene pertanto respinta la eccezione di difetto di (propria) legittimazione processuale passiva proposta da quest’ultima.
II – Passando al merito, il Collegio osserva come la pretesa dei ricorrenti, benchè fondata sulla lettera c) del Protocollo d’intesta fra la Regione e l’Università degli Studi di Messina del 04/03/2010, appaia quantomeno “eccentrica” rispetto alle dinamiche che hanno caratterizzato le dinamiche il trattamento retributivo del personale universitario docente impegnato (anche) in compiti assistenziali presso le Aziende Ospedaliere Universitarie, e che sarà necessario esporre – quantomeno per sommi capi – al fine di esattamente individuare lo scarto esistente fra l’una e le altre, in vista di un giudizio circa le conseguenze di tipo giuridico che dal suo sussistere debbano essere tratte.
II.1 – Innanzitutto occorre avere riguardo a quanto previsto dalla prima delle fonti normative che ha disciplinato lo stato giuridico del personale sanitario pubblico dopo la riforma del SSN operato dalla L. n. 833/1978. A tal riguardo quel che interessa sono le previsioni del D.P.R. n. 761/1979, il cui art. 31, al primo comma, così dispone: “ al personale universitario che presta servizio presso i policlinici, le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura convenzionati con le regioni e con le unità sanitarie locali, anche se gestiti direttamente dalle università, è corrisposta una indennità, non utile ai fini previdenziali e assistenziali, nella misura occorrente per equiparare il relativo trattamento economico complessivo a quello del personale delle unità sanitarie locali di pari funzioni, mansioni e anzianità;analoga integrazione è corrisposta sui compensi per lavoro straordinario e per le altre indennità previste dall'accordo nazionale unico, escluse le quote di aggiunta di famiglia ”.
Nel proseguo, una disciplina non dissimile è stata dal D.P.R. n. 382/1980, che al secondo comma del suo art. 102 così ha disposto: “ al personale [docente universitario, e (a)i ricercatori che esplicano attività assistenziale presso le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura anche se gestiti direttamente dalle università, convenzionati ai sensi dell'art. 39, L. 23 dicembre 1978, n. 833] è assicurata l'equiparazione del trattamento economico complessivo corrispondente a quello del personale delle unità sanitarie locali di pari funzione, mansione ed anzianità secondo le vigenti disposizioni ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 ”.
Un cambiamento sostanziale, rispetto all’assetto normativo così delineato, si è realizzato soltanto ad opera del D. Lgs. n. 517/1999, il cui art. 6 così dispone:
“