TAR Lecce, sez. II, sentenza 2015-05-06, n. 201501459
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N. 01459/2015 REG.PROV.COLL.
N. 02628/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2628 del 2014, proposto da:
A F C, rappresentato e difeso dall'avv. A S, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, Via 95 Rgt Fanteria 9;
contro
Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per Puglia, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Lecce, Via Rubichi;
nei confronti di
Iiss "F.Sco Redi" - Squinzano, Liceo Scientifico Sez. Ass. Iiss "Galilei" - Nardò, Liceo Scientifico "G. C. Vanini" - Casarano, Liceo Scientifico Sez. Ass. Iiss "E. Medi" - Galatone, Liceo Scientifico Sez. Ass. Iiss "Mattei" - Maglie, Liceo Scientifico e Linguistico "A. Vallone" - Galatina, Liceo Scientifico "L. Da Vinci" - Maglie, Ipsc Corso Serale "De Pace" - Lecce, Ipsc "F. Bottazzi" di Taurisano, Sez. Ass. Iiss "F. Bottazzi" di Casarano, Istituto Tecnico Agrario "G. Presta" di Lecce, Sez. Ass. Iiss "L. M. Columella" di Lecce, Istituto Tecnico Commerciale "M. Laporta" - Galatina, Istituto Tecnico Attività Sociali "G. Deledda" - Lecce, Itt "F. Bottazzi" Sez. Ass. Iiss "F. Bottazzi" di Casarano, Iiss "E. Fermi" - Lecce, Iiss "Vanoni" - Nardo', Itg "Galilei" Sez. Ass. Iiss di Lecce, Itg "Casarano" Sez. Ass. Iiss "A. Meucci" - Casarano, Iti Alessano, Sez. Ass. Iiss "G. Salvemini" - Alessano, Iti Maglie, Sez. Ass. Iiss "E. Mattei" - Maglie, Iiss "E L" - Maglie, Umberto Giuseppe Bruno;
per l'annullamento
dell'organico provinciale di diritto del personale docente di Istituti di Istruzione secondaria di 2° grado, della cui pubblicazione, avvenuta in data 4.7.2014, è stato dato avviso con nota prot. 7727 del 4.7.2014 a firma del Coordinatore dell'UST di Lecce;
ove occorra, dell'organico provinciale di fatto per l'a.s. 2014/2015 della Scuola di 1° e di 2° grado e di posti di sostegno, della cui pubblicazione, avvenuta in data 25.8.2014, è stato dato avviso con nota prot. 8676 del 25.8.2014 a firma del Coordinatore dell'Ufficio X di Lecce - USR Puglia;
nei limiti dell'interesse fatto valere, dei provvedimenti con i quali le Amministrazioni resistenti hanno provveduto ad assegnare alla classe di concorso A042 le ore disponibili relativi ad insegnamenti atipici destinati alle classi di concorso A035, A034 ed A042 e, successivamente, ad assegnare a docenti della classe A042 le predette ore;
di ogni atto e/o provvedimento con il quale il Dirigente Scolastico dell'IISS "E L" di Maglie ha provveduto ad assegnare alla classe di concorso A034 le ore derivanti da pensionamento di docente della classe A035 che, accorpate ad altre ore, hanno contribuito alla formazione di una nuova cattedra oraria esterna assegnata a docente della classe di concorso A034 (Sig. G U B) e del relativo provvedimento di assegnazione;
ove occorra, in via presupposta, della nota prot. 7695/2 del 29.7.2014 a firma del Coordinatore USP Lecce e della nota prot. 4875/C21 del 30.6.2014 della Dirigente Scolastica dell'IISS "E L" di Maglie;
ove occorra, di tutti gli atti di estremi sconosciuti, con i quali l'Amministrazione Scolastica ha negato al ricorrente la richiesta di trasferimento con priorità del 25.3.2014 per indisponibilità di posti;
di ogni atto connesso, presupposto e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e di Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 aprile 2015 la dott.ssa C L e uditi per le parti i difensori l’avv. A. S per i ricorrenti e, nei preliminari, l’avv. dello Stato G M;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, pendente nella prima posizione della graduatoria ad esaurimento provinciale della classe concorso A035 “Elettrotecnica ed Applicazioni” per la scuola secondaria di 2° grado, ha impugnato l’organico provinciale di diritto del personale docente di istituti di istruzione secondaria di 2° grado, la nota con cui sono state pubblicate le disponibilità delle ore derivanti dall’organico di fatto, l’assegnazione di 9 ore di insegnamenti “atipici”, fatta dal Dirigente dell’Istituto “E L” di Maglie, derivanti dal pensionamento di docente della classe A035 alla classe di concorso A034.
Il ricorrente ha dedotto i seguenti motivi: violazione delle circolari Miur n. 34, prot. 390 e prot. 3119 del 1° aprile 2014;erronea presupposizione in fatto e in diritto;carenza assoluta di istruttoria;difetto assoluto di motivazione;sviamento di potere.
Sostiene il ricorrente: che l’organico di diritto del 4 luglio 2014 ha individuato 150 ore libere;che queste ore sono state tutte assegnate alla classe di concorso A042;che l’assegnazione è avvenuta senza alcun coordinamento con l’Ufficio scolastico territoriale e senza il parere preventivo del Collegio dei docenti.
Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni.
A seguito di ordinanza ex art. 73, comma 3, c.p.a., con la quale è stata rilevata una questione di giurisdizione, il ricorrente ha dedotto sulla sussistenza della giurisdizione di questo giudice.
Nella pubblica udienza del 15 aprile 2015 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione.
È anzitutto da rilevare che questa Sezione con la sentenza 1148/2014, in un caso del tutto analogo a quello in esame, ha dichiarato il difetto di giurisdizione rilevando: “Il processo di privatizzazione ha innovato il sistema delle fonti e la disciplina sostanziale del pubblico impiego, trasformando un sistema disciplinato da fonti pubblicistiche in un sistema regolato tendenzialmente dalla disciplina giuslavoristica comune. In particolare, gli atti di gestione ed organizzazione del rapporto di lavoro, con esclusione degli atti di macro organizzazione riguardanti gli atti idonei a delineare le linee organizzative generali dei pubblici uffici, non hanno più natura autoritativa ma privatistica, da atti di imperio sono diventati atti di relazione incidenti su posizioni di diritto soggettivo.
Sul piano processuale il legislatore ha devoluto alla cognizione del giudice ordinario tutte le controversie attinenti alla gestione del rapporto di lavoro con l'esclusione delle procedure concorsuali sino alla fase di approvazione della graduatoria e le questioni inerenti alle violazioni immediate di interessi legittimi connessi agli atti di macro organizzazione. Per questa via il legislatore distingue un livello macro organizzativo, disciplinato da principi e regole del diritto amministrativo, ed un livello micro organizzativo, nel quale i rapporti tra amministrazione e lavoratore assumono la natura di atti paritetici e, quindi, vengono ricondotti nell'ambito della gestione privatistica del rapporto di lavoro. Al di fuori dalle ipotesi degli atti che incidono sulla configurazione strutturale degli uffici ed alle ipotesi di procedure concorsuali, tutti gli atti di organizzazione e gestione del rapporto di lavoro sono adottati dagli organi preposti alla gestione con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro ai sensi dell'art. 5, comma 2, d. lgs. 165/2001.
Cercando di individuare una linea di demarcazione tra i due diversi livelli di organizzazione, è possibile affermare che i soggetti preposti alla direzione politica e all'alta amministrazione degli enti pongono in essere atti di macro organizzazione, mentre i dirigenti ed i funzionari che assumono la responsabilità gestionale dell'ente svolgono un'attività di micro organizzazione. In sostanza, gli organi di indirizzo fissano le linee generali dell'azione amministrativa attraverso l'adozione di direttive e l'elaborazione delle linee strategiche dell'amministrazione dell'ente, i dirigenti, invece, assumono le iniziative a rilevanza esterna attraverso l'esercizio del potere gestionale finalizzato all'attuazione delle direttive degli organi di indirizzo. Nell'ambito di tale attività di gestione, ai dirigenti è attribuita la competenza ad adottare atti e provvedimenti amministrativi, compresi gli atti di organizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie ai sensi dell'art. 4, comma 2, d. lgs. 165/2001.
Sua base di tali preliminari considerazioni, appare necessario individuare con esattezza la natura giuridica del provvedimento impugnato con l'odierno ricorso.
In particolare, nella materia in esame, in assenza di una disciplina regolamentare idonea a disciplinare compiutamente l'organizzazione delle classi di concorso, il MIUR ha emanato una serie di note attraverso le quali indirizzare, "a monte", l'attività dei dirigenti scolastici dei vari uffici territoriali. Questi ultimi, "a valle", hanno il compito di gestire i rapporti di lavoro attraverso atti e provvedimenti aventi rilevanza esterna.
Nel caso di specie, se si può riconoscere la natura di atto di macro organizzazione alle c.d. note del MIUR, vere e proprie direttive finalizzate ad uniformare e ad indirizzare l'attività degli uffici territoriali, non si può pervenire alla medesima conclusione per quanto concerne i provvedimenti dei dirigenti degli uffici territoriali che devono più propriamente essere ricondotti all'alveo degli atti di gestione del rapporto di lavoro in quanto concernenti la gestione delle risorse umane dei singoli istituti scolastici.
Per questo motivo, l'asserita lesione subita dal lavoratore a causa dell'adozione di un provvedimento di assegnazione di ore di insegnamento che, nell'ambito di un istituto scolastico, vengono attribuite ad una piuttosto che ad un'altra classe di concorso, deve essere rimessa alla cognizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro in quanto atto paritetico di gestione del rapporto di lavoro privatizzato non rientrante nella categoria degli atti di macro organizzazione”.
Non sono poi condivisibili le osservazioni presentate dalla difesa del ricorrente con le quali si è sostenuta la giurisdizione di questo giudice evidenziandosi una posizione di interesse legittimo.
Come chiarito da Cons. Stato, ad. plen., 12 luglio 2011, n. 11, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario in materia di gestione delle graduatorie riguardanti gli insegnanti, sia per la natura della situazione giuridica protetta, sia per la natura della attività esercitata dall'amministrazione, sia per l'assenza di una procedura concorsuale in senso stretto.
Con riguardo alla natura dell'attività esercitata e alla posizione soggettiva azionata in relazione alla gestione della graduatoria, vengono in rilievo unicamente determinazioni assunte con la capacità e i poteri datoriali ex dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001;determinazioni di fronte alle quali sussistono soltanto diritti soggettivi.
Nel contempo, deve ritenersi esclusa la configurabilità di una procedura concorsuale in senso stretto, unicamente in corrispondenza della quale resta devoluta al giudice amministrativo la cognizione residuale ex art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001: ciò, in quanto, nell'ipotesi delineata in materia scolastica dall'art. 401 del d.lgs. n. 297/1994, e caratterizzata dall'inserimento dei docenti in possesso di determinati requisiti in apposite graduatorie permanenti o ad esaurimento, nonché preordinata al conferimento delle cattedre man mano disponibili, non sussistono gli elementi caratterizzanti una procedura concorsuale in senso stretto, ossia un bando, delle prove selettive, una valutazione dei candidati (non avendo la prevista valutazione dei titoli i connotati propri di una comparazione meritocratica della preparazione e dell'esperienza professionale, bensì atteggiandosi come graduazione meccanica, ricognitiva del possesso di alcuni essenziali requisiti e consequenziale attribuzione del punteggio), una compilazione ed approvazione finale di una graduatoria che individui i vincitori (Tar Napoli, sez. VIII, 9 ottobre 2013, n. 4598).
In sostanza, ciò che viene in rilievo nel caso in esame è un diritto soggettivo, posto che gli atti in contestazione rientrano tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato
In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, deve dichiararsi il difetto di giurisdizione dell'adito Tribunale amministrativo regionale e, ai sensi dell'art. 11 cod. proc. amm., va individuata nel giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, l'autorità munita di giurisdizione, dinanzi alla quale il processo dovrà essere riassunto, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio.