TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2019-01-04, n. 201900005

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2019-01-04, n. 201900005
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 201900005
Data del deposito : 4 gennaio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/01/2019

N. 00005/2019 REG.PROV.COLL.

N. 01230/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1230 del 2018, proposto da
B M, R B, rappresentati e difesi dall'avvocato R B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Catanzaro, domiciliata ex lege in Catanzaro, via G.Da Fiore, 34;

per l'ottemperanza

del decreto di accoglimento emesso dalla Corte d'Appello di Catanzaro nel Proc.

RGVG

552/2017 legge pinto - notificata al ministero della giustizia in data 27.6.2017, passata in giudicato per decorrenza dei termini ad impugnare.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;

Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2018 il dott. Vincenzo Salamone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


1. Preliminare il Collegio deve rilevare che non sono stati assolti gli obblighi informativi di cui all’art. 5 sexies commi 3 e 4 della legge 89/2001.

È solo con il compimento di siffatti adempimenti che inizia a decorre il termine semestrale, spirato il quale, possono essere proposte azioni esecutive nei confronti dell’amministrazione debitrice di somme a titolo di equa riparazione come espressamente statuito dai commi 5 e 7 del citato articolo 5 sexies .

1.1. Il predetto termine semestrale, dunque, risulta tuttora pendente come puntualmente rilevato dall’intimato Ministero, dovendosi, conseguentemente, respingere l’odierno ricorso per il difetto di uno dei presupposti processuali per la proposizione dell’azione.

2. Sussistono giustificati motivi per compensare le spese di giudizio stante, comunque, la mancata ottemperanza da parte dell’amministrazione intimata.

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