TAR Salerno, sez. III, ordinanza cautelare 2024-09-06, n. 202400344

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. III, ordinanza cautelare 2024-09-06, n. 202400344
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 202400344
Data del deposito : 6 settembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/09/2024

N. 01344/2024 REG.RIC.

N. 00344/2024 REG.PROV.CAU.

N. 01344/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1344 del 2024, proposto dal Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno, Bacini del Sarno, dei Torrenti Vesuviani e Dell’Irno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato F M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro

il Comune di Angri, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocato R V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

della Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore, non costituita in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia:

a – del provvedimento a tutela della pubblica incolumità del 14/07/2024, comunicato con pec prot. n.0023426/2024 U del 17/07/2024, con il quale il Sindaco f.f. del Comune di Angri, ha ingiunto al Consorzio di Bonifica ricorrente di “provvedere ad horas alla manutenzione e messa in sicurezza dei luoghi”;

b – per quanto occorra, delle ordinanze sindacali prot. n.1697/2020 del 07/05/2020 e prot. n. 019653/2024 dell’11/06/2024 richiamate nell’atto sub a, ma mai trasmesse al Consorzio;

c - di ogni altro atto, anche non conosciuto, presupposto, connesso o conseguente al suindicato provvedimento sindacale.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Comune di Angri;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 settembre 2024 il dott. P B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Ritenuto che il ricorso, ad un primo sommario esame della fase cautelare, appare sorretto da profili di fondatezza, atteso che appare condivisibile il primario coinvolgimento della Regione Campania nella manutenzione delle aree interessate dalle criticità indicate nell’ordinanza impugnata (sul punto, si veda la sentenza del C.d.S. n. 241/2024);

Ritenuto, comunque, anche alla luce dei principi di diritto richiamati nella citata pronuncia del C.d.S., di dover sollecitare una corretta e leale dialettica inter-istituzionale tra tutti gli enti coinvolti (con particolare riferimento alla tipologia – ordinaria e straordinaria – e alla localizzazione degli interventi da effettuare, apparendo evidentemente generica l’ordinanza impugnata);

Ritenuto, pertanto, di dover accogliere l’istanza cautelare;

Ritenuto di dover fissare, per la prosecuzione del giudizio nel merito, l’udienza pubblica indicata in dispositivo;

Ritenuto di dover compensare le spese della fase cautelare tra le parti costituite, per la peculiarità della fattispecie;
spese irripetibili per la parte non costituita.

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