TAR Roma, sez. III, sentenza 2024-03-26, n. 202405952

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. III, sentenza 2024-03-26, n. 202405952
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202405952
Data del deposito : 26 marzo 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/03/2024

N. 05952/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00564/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 564 del 2024, proposto da Fallimento Lafrate S.r.l. in Liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati F D G, A I, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Comune di Reggio Calabria, non costituiti in giudizio;
Sindaco del Comune di Reggio Calabria F.D. L.246/89, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato P M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'ottemperanza

del Lodo arbitrale n. 16/12 pronunziato dal Collegio Arbitrale della Camera Arbitrale per i Contratti Pubblici.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Sindaco del Comune di Reggio Calabria F.D. L.246/89;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2024 il dott. Marco Savi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Con domanda d’arbitrato ritualmente notificata in data 6.4.2009, la Lafatre S.r.l. ha attivato il procedimento arbitrale nei confronti del Sindaco del Comune di Reggio Calabria, nella qualità di Funzionario Delegato della Presidenza del Consiglio dei Ministri (oggi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) per gli interventi di cui alla legge n. 246/1989.

2. Il citato procedimento veniva avviato per la risoluzione della controversia, rubricata al Ruolo Giudizi Arbitrali 27/2010, insorta in relazione al contratto d’appalto del 23 gennaio 1998 e successivi atti aggiuntivi, avente ad oggetto il “ Progetto integrato: Centro alimentare trasporti pubblici e servizi annessi ”.

3. Con lodo arbitrale n. 16/12 sottoscritto in data 23.2.2012 e depositato il 27.2.2012, il Collegio Arbitrale della Camera Arbitrale per i Contratti Pubblici, definitivamente pronunciando in ordine alle questioni tutte sottoposte dalle Parti, così ha provveduto: “ I. Accoglie il primo quesito della Lafatre nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, condanna il Sindaco del Comune di Reggio Calabria n.q. al pagamento della somma di € 29.333,10 oltre agli interessi legali e di mora come da motivazione e quesito sedicesimo;

2. Accoglie il secondo quesito della Lafatre nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, condanna il Sindaco del Comune di Reggio Calabria n.q. al pagamento della somma di € 546.906,75 oltre agli interessi legali e di mora come da motivazione e quesito sedicesimo;

3. Accoglie il terzo quesito della Lafatre nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, condanna il Sindaco del Comune di Reggio Calabria n.q. al pagamento della somma di € 365.818,97 oltre agli interessi legali e di mora come da motivazione e quesito sedicesimo;

4. Accoglie il quarto quesito della Lafatre nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, condanna il Sindaco del Comune di Reggio Calabria, n.q. al pagamento della somma di € 101.167,49, oltre agli interessi legali e di mora come da motivazione e quesito sedicesimo;

5. Accoglie il quinto quesito della Lafatre nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, condanna il Sindaco del Comune di Reggio Calabria n.q. al pagamento della somma di € 82.124,96, oltre agli interessi legali e di mora come da motivazione e quesito sedicesimo;
6) Accoglie il sesto quesito della Lafatre nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, condanna il Sindaco del Comune di Reggio Calabria n.q. al pagamento della somma di € 202.323,12, oltre agli interessi legali e di mora come da motivazione e quesito sedicesimo;

7. Accoglie il settimo quesito della Lafatre nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, condanna il Sindaco del Comune di Reggio Calabria n.q. al pagamento della somma di € 301.964,00, oltre agli interessi legali e di mora come da motivazione e quesito sedicesimo;

8. Accoglie l’ottavo quesito della Lafatre nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, condanna il Sindaco del Comune di Reggio Calabria n.q. al pagamento della somma di € 2.667.947,67, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi sull’importo rivalutato come da motivazione e quesito sedicesimo;

9. Accoglie il nono quesito della Lafatre nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, condanna il Sindaco del Comune di Reggio Calabria n.q. al pagamento della somma di € 56.093,69, oltre agli interessi legali e di mora come da motivazione e quesito sedicesimo;
10. Accoglie il decimo quesito della Lafatre nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, condanna il Sindaco del Comune di Reggio Calabria n.q. al pagamento della somma di € 5.842,80, oltre agli interessi legali e di mora come da motivazione e quesito sedicesimo;
11. Accoglie l’undicesimo quesito della Lafatre nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, condanna il Sindaco del Comune di Reggio Calabria n.q. al pagamento della somma di € 371.960,10, oltre agli interessi legali e di mora come da motivazione e quesito sedicesimo;
12. Accoglie il dodicesimo quesito della Lafatre nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, condanna il Sindaco del Comune di Reggio Calabria n.q. al pagamento della somma di € 6.565.938,63, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi sull’importo rivalutato come da motivazione e quesito sedicesimo;
13. Accoglie il tredicesimo quesito della Lafatre nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, condanna il Sindaco del Comune di Reggio Calabria n.q. al pagamento della somma di € 1.543.852,22, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi sull’importo rivalutato come da motivazione e quesito sedicesimo;
14. Accoglie il quindicesimo quesito della Lafatre nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, condanna il Sindaco del Comune di Reggio Calabria n.q. al pagamento della somma di € 510.420,83, oltre agli interessi legali e di mora come da motivazione e quesito sedicesimo;
15. Accoglie il sedicesimo quesito della Lafatre nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, condanna il Sindaco del Comune di Reggio Calabria n.q. al pagamento: a) sugli importi riconosciuti in accoglimento dei quesiti ottavo, dodicesimo e tredicesimo (riserve n. 11, n. 22 e n. 23) della rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT FOI (famiglie operai e impiegati) nonché degli interessi compensativi, con le modalità, indici, tassi e decorrenze indicate in motivazione;
b) sugli importi riconosciuti in accoglimento dei restanti quesiti degli interessi legali e di mora ai tassi fissati ai sensi degli artt. 33 e ss. D.P.R. 1062/1963 e successive norme modificative, integrative e sostitutive, con le decorrenze indicate in motivazione;
16. Accoglie il diciassettesimo quesito della Lafatre nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, condanna il Sindaco del Comune di Reggio Calabria n.q. al pagamento sulle somme di cui ai precedenti quesiti 8, 12 e 13, dalla data della formale messa in mora se esistente e, comunque, dalla domanda giudiziale (qui: domanda di arbitrato), i maggiori danni ai sensi dell’art. 1224 c.c., pari alla differenza, tra il tasso del rendimento medio annuo dei titoli di Stato di durata non superiore ai dodici mesi ed il saggio degli interessi legali. 17. Accoglie il diciannovesimo quesito della Lafatre nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, condanna il Sindaco del Comune di Reggio Calabria n.q. al pagamento delle somme di cui ai precedenti quesiti maggiorate di interessi, rivalutazione monetaria ed interessi compensativi come specificato in motivazione e nei dispositivi che precedono;
18. Respinge tutti gli altri quesiti, domande, eccezioni e richieste, anche istruttorie, formulate da entrambe le Parti, dichiarando assorbiti i quesiti, formulati da entrambe le Parti, non espressamente trattati;
19. Relativamente alle spese del presente giudizio, agli onorari degli Arbitri, del Segretario del Collegio ed alle spese ed onorari della Consulenza Tecnica d’Ufficio, nella misura in cui verranno determinate dalla Camera Arbitrale per i contratti pubblici, anche in accoglimento del diciottesimo quesito della Lafatre nei limiti di cui in motivazione, pone le stesse per i 5/6 (cinque sesti) a carico dell’Amministrazione, fermo restando il vincolo di solidarietà per l’intero tra le parti e salva rivalsa tra le stesse ai sensi dell’art. 814 c.p.c.;
20. Pone a carico dell’Amministrazione nella misura dei 5/6 (cinque sesti) le spese e gli onorari di difesa, che liquida in complessivi € 90.000,00 oltre IVA e CPA
”.

4. Il suddetto lodo arbitrale è stato dichiarato esecutivo, ai sensi dell’art. 825 c.p.c., con decreto del 6.6.2012 del Presidente del Tribunale di Roma e munito di formula esecutiva il 15.6.2012, ed è stato ritualmente notificato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente pro tempore , al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro pro tempore , ed al Sindaco del Comune di Reggio Calabria, in qualità di funzionario delegato ex L. n. 246/1989.

5. Il lodo arbitrale è stato impugnato per nullità dinanzi alla Corte d’Appello di Roma, con atto di citazione notificato il 2 ottobre 2012, ma la Corte d’Appello (dopo aver rigettato l’istanza di sospensione dell’esecutività del lodo con ordinanza del 4 aprile 2013), ha dichiarato inammissibile l’impugnazione con propria sentenza del 2 maggio 2018 (n. 2789/2018), condannando altresì l’impugnante alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate in complessivi € 71.140,00 oltre rimborso delle spese generali di studio, CPA e IVA.

6. Il ricorso per cassazione proposto avverso tale decisione della Corte d’Appello è stato dichiarato inammissibile dalla S.C. con ordinanza del 12 giugno 2023 n. 16561, con la quale parte ricorrente è stata altresì condannata alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 30.000,00 da maggiorare degli accessori di legge.

7. Nonostante quanto sopra, il diritto del Fallimento Lafatre S.r.l in liquidazione a conseguire quanto dovuto in forza del lodo, nonché delle sentenze di condanna al pagamento delle spese di giudizio, è rimasto privo di attuazione. La ricorrente, infatti, ha potuto incassare il solo importo di € 3.764.500,49 (quale somma allo stesso spettante detratte le spese e quanto riservato ad altri creditori intervenuti sull’importo ricavato di € 4.118.700,75) grazie a due procedimenti esecutivi promossi con pignoramento presso terzi eseguito presso la Banca d’Italia – Servizio di tesoreria dello Stato di Reggio Calabria, e portati a termine sin dal 2014.

8. L’effettiva erogazione delle somme assegnata è stata ritardata dalla esecuzione di un sequestro penale ex art. 321 c.p.p., ma dopo che il provvedimento di sequestro era stato annullato senza rinvio dalla S.C. di Cassazione, con ordinanza del 20 settembre 2022 che aveva ordinato la “ immediata restituzione in favore del Curatore Fallimentare ”, il Sindaco nella qualità di Funzionario delegato ha tentato di ottenere un provvedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. che inibisse il pagamento e dopo che questa domanda cautelare era stata rigettata ha proposto reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. per domandare la restituzione di quanto nel frattempo erogato.

9. Rileva la ricorrente che il Sindaco del Comune di Reggio Calabria, quale Funzionario delegato per gli interventi di cui al c.d. “Decreto Reggio”, avrebbe agito nella vicenda come ufficio costituito per l’attuazione di iniziative appartenenti alla diretta competenza dell’Amministrazione delegante, la quale non assumerebbe il ruolo di mero soggetto finanziatore degli interventi di cui si tratta, ma di soggetto direttamente investito dell’attuazione di detti interventi. Il c.d. “Decreto Reggio” (D.L. 8 maggio 1989, n. 166, convertito in L. n. 246/1989) avrebbe previsto due ben diversi ambiti di interventi:

- all’art. 2 si prevedono interventi da attuarsi su iniziativa del Sindaco del Comune di Reggio Calabria “ diretti al risanamento del patrimonio edilizio comunale, al completamento ed alla riqualificazione delle reti idriche e fognarie, alla valorizzazione del patrimonio storico, archeologico e monumentale, all'ammodernamento ed alla realizzazione di impianti sportivi, nonché di aree attrezzate a verde pubblico e per il tempo libero ”;

- invece, all’art. 3 si prevedono ulteriori interventi per il risanamento e lo sviluppo dell'area urbana di Reggio Calabria “ da realizzare ad integrazione di quelli di cui all'articolo 2 ”, per i quali l’iniziativa era rimessa al Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, al Ministro per i problemi delle aree urbane, e dal 1999 la competenza è passata al Ministero dei Lavori Pubblici, oggi Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Dunque, mentre con riguardo agli interventi di cui all’art. 2 l’impianto originario della legge potrebbe autorizzare l’attribuzione al Comune del ruolo di soggetto attuatore (e dunque di soggetto che assume gli obblighi inerenti agli interventi stessi), gli altri e diversi interventi di cui all’art. 3, già alla stregua di quell’impianto originario della legge, sarebbero da considerare direttamente a carico dell’Amministrazione centrale dello Stato, tenuta, altrettanto direttamente ed immediatamente, ad eseguire i pagamenti a tale titolo dovuti.

10. Il “Decreto Reggio” infatti, all’art. 5, dopo aver previsto che “ le somme destinate alla realizzazione degli interventi di cui al presente decreto … affluiscono su una apposita contabilità speciale da istituire presso la tesoreria provinciale dello Stato in Roma, avente autonomia contabile ed amministrativa ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, ed intestata ‘Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministro per i problemi delle aree urbane: particolari e straordinarie esigenze della città di Reggio Calabria ”, precisava: “ Gli ordinativi di pagamento sono emessi a firma del Ministro per i problemi delle aree urbane o dei suoi delegati e, nei limiti delle disponibilità di cui all'articolo 2, comma 1, dal sindaco del comune di Reggio Calabria ”. Dunque, le spese ed i debiti derivanti da interventi di cui all’art. 3 sarebbero non già “finanziati”, ma direttamente assunti a carico dell’Amministrazione centrale dello Stato. Le opere di cui si tratta nel caso di specie ricadono, appunto, tra gli interventi di cui all’art. 3 del c.d. “Decreto Reggio”.

11. Non vi sarebbe, con riguardo agli interventi nel cui novero ricade quello che ha dato origine al rapporto di cui si tratta nella specie, un soggetto attuatore che assume il ruolo di parte dei rapporti contrattuali e di quelli litigiosi che ne conseguano ed un diverso soggetto “finanziatore” (l’Amministrazione centrale dello Stato). Il “Funzionario delegato” (ruolo attribuito al Sindaco di Reggio Calabria, ma non solo e non necessariamente a questi, essendo stati nominati all’ufficio in questione anche un Vice Prefetto, in altra occasione lo stesso Prefetto, in altra occasione ancora il Provveditore alla Opere Pubbliche della Calabria, ed ancora il Segretario generale del Comune, e poi un funzionario) non avrebbe, nella vicenda, una veste soggettiva propria e diversa da quella dell’Amministrazione centrale dello Stato.

12. A fronte di quanto sopra, conclude la ricorrente per l’accoglimento del ricorso, con conseguente ordine alle Amministrazioni resistenti di corrispondere la somma complessivamente dovuta (e che comunque si incrementa di giorno in giorno per ulteriori interessi e rivalutazione), pari ad € 24.986.371,70, dalla quale dovrà essere detratto quanto già incassato dal Fallimento a seguito delle esecuzioni forzate a suo tempo intraprese dalla società in bonis , vale a dire l’importo di € 3.764.500,49, oltre a quello assegnato alla associata COFOR S.r.l. (anch’essa in fallimento) pari ad € 350.800,26, relativo al medesimo rapporto, mentre ogni altra somma ricavata dalle due esecuzioni forzate dovrebbe essere imputata a spese delle procedure, che incrementano il debito dell’Amministrazione, e dunque non potrebbero essere computate in diminuzione di esso.

13. Si costituito il Sindaco di Reggio Calabria nella qualità di Funzionario Delegato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ex lege 246/89 ed anche ai sensi degli att. 56 e ss. Del R.D. n.2440/1923, il quale, ripercorsi i fatti, ha dedotto, tra l’altro, che:

- le somme derivanti dallo stanziamento di cui ai capitoli 7374 e 7376 del Bilancio dello Stato, “ Fondo per il risanamento e lo sviluppo dell’area urbana di Reggio Calabria ”, sono finalizzate al pagamento di altri interventi programmati e non pertinenti all’opera pubblica oggetto del Lodo;

- i crediti e le somme di denaro dello Stato sono pignorabili, salvo siano destinate ad un pubblico servizio o all’attuazione di una funzione istituzionale dell’amministrazione, per disposizione di legge o di un provvedimento amministrativo;

- dalla documentazione in atti emergerebbe chiaramente che le somme che finanziano il progetto di cui è causa appartengono ad una specifica contabilità (cfr. contabilità speciale): ma ciò suffragherebbe l’interpretazione secondo la quale il Decreto Reggio non ha creato una diversa soggettività giuridica, ma avrebbe previsto un particolare finanziamento in favore dell’ente territoriale per determinate opere di risanamento, destinate a restare patrimonio dell’ente cittadino (Comune di Reggio Calabria);

- la previsione del finanziamento dello Stato sarebbe stata limitata a un rapporto di “provvista” fra lo Stato e l’Ente Comune, puramente “interno”, senza far sorgere in capo allo Stato alcun vincolo od onere;

- dall’esame della pertinente normativa non risulterebbe alcuna disposizione che stabilisca la responsabilità diretta della Presidenza del Consiglio per agli atti posti in essere dal Sindaco del Comune di Reggio Calabria nell’esercizio delle funzioni ad esso attribuite dalla legge, né tantomeno sarebbe possibile rintracciare una qualche disposizione che attribuisca al Sindaco il ruolo di organo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, tale da consentire di imputare gli effetti giuridici derivanti dai contratti stipulati dal primo direttamente alla seconda, secondo un rapporto di immedesimazione organica;

- in difetto di una tale statuizione espressa, il fatto che il Sindaco attinga a fondi appositamente stanziati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e destinati agli interventi previsti dal Decreto Reggio, nel rispetto della procedura pubblica sopra delineata, non renderebbe l’Amministrazione statale direttamente responsabile delle obbligazioni assunte da un organo dell’Amministrazione comunale;

- tutto ciò sarebbe conforme a quanto autorevolmente statuito dalla stessa Suprema Corte, che nella sent. n. 21113 del 2014, pur riconoscendo un rapporto di delega intercorrente, sulla base delle norme del D.L. n. 166 del 1989, tra Presidenza del Consiglio e Sindaco nella qualità di ufficiale di governo, ha escluso che dall’esercizio dei poteri di emissione degli atti delle procedure ablative (come i decreti di espropriazione o di occupazione d’urgenza) attribuiti al Sindaco medesimo possa “ farsi derivare automaticamente l’imposizione a carico dello Stato dell'obbligo di corrispondere le relative indennità ai proprietari espropriati ”, evidenziando in motivazione come, nonostante le spese degli interventi pubblici in questione fossero a carico del fondo costituito presso la Presidenza del Consiglio, “ il tenore letterale delle norme in esame, che si limitavano a prevedere lo «stanziamento» degli importi necessari per ciascun intervento (cfr. art. 1, comma terzo, e art. 2, comma terzo) e l'effettuazione delle spese «a valere sul finanziamento accordato», senza disporre espressamente l'assunzione diretta delle relative obbligazioni da parte dello Stato nei confronti dei terzi, consente di ravvisare nella fattispecie in questione un rapporto di finanziamento, avente ad oggetto la somministrazione dei mezzi economici necessari per la realizzazione delle opere, con la conseguente limitazione della responsabilità dello Stato ai rapporti interni con il Comune ”;

- l’impegno della contabilità statale sarebbe dunque limitato al pagamento delle opere concretamente eseguite, nulla potendo richiedersi al Ministero neppure in ordine a contenziosi che, direttamente o indirettamente, concernano i contratti stipulati tra l’Ente locale e le imprese appaltatrici delle opere;

- la Corte d’Appello di Reggio Calabria, con sentenza n. 774/2022 pubbl. il 23/09/2022 RG n. 317/2016, ha individuato come debitore non il Sindaco F.D. L.246/89 bensì il Comune di Reggio Calabria, in ordine a crediti nascenti da contratti d’appalto;

- le somme pignorate ed assegnate sarebbero impignorabili ex lege in quanto destinate ad altri interventi rispetto a quello oggetto del Lodo;

- il ricorso di parte avversa sarebbe privo dei requisiti di legge perché non si sarebbe in presenza di un provvedimento passato in giudicato, in quanto avverso la sentenza della Corte di Cassazione del 12.6.2023 n.16562 è stato proposto giudizio di Revocazione davanti la Corte di Cassazione e tutt’ora pendente n.14608/2023 depositato il 10/7/2023;

- a seguito della risoluzione del contratto d’appalto le somme portate dal Lodo non potrebbero essere riscosse perché inerenti l’adempimento del contratto trattandosi di riserve;

- il debitore delle somme richieste in pagamento non sarebbe il Sindaco F.D. L.246/89 e pertanto neanche dal Ministero adito, ma il Comune di Reggio Calabria, che non sarebbe stato mai chiamato in causa, con la conseguenza che l’eventuale credito, ove vantato, si sarebbe prescritto;

- opererebbe nella fattispecie la compensazione impropria, derivante dalla risoluzione del contratto d’appalto, tra le somme corrisposte a cui la Curatela è soggetta alla restituzione e il credito vantato, altrimenti profilandosi il dubbio di costituzionalità di una conclusione che escludesse la possibilità del rilievo officioso dell’intervenuta risoluzione;

- il lodo è stato emesso esclusivamente nei confronti del Sindaco di Reggio Calabria, in qualità di Funzionario Delegato secondo la legge L.246/89, e non verso il Comune di Reggio Calabria o il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in quanto tali, unica parte evocata in giudizio ed in vigenza di un contratto d’appalto successivamente risolto ex lege ;

- fra il giudizio di ottemperanza e il processo esecutivo sussiste una sorta di concorrenza che potrebbe risolversi solo una volta che uno dei due processi è portato a conclusione o che comunque il credito è soddisfatto per l'intero. Invero, sarebbe ammissibile la litispendenza contemporanea del giudizio di ottemperanza davanti al g.a. e del giudizio di esecuzione davanti al g.o. fino a che la tutela non è resa effettiva dalla conclusione di uno dei due. Nel caso di specie il giudizio di esecuzione è pendente davanti il Tribunale di Reggio Calabria;

- l’opera pubblica non sarebbe collaudabile e nessun pagamento potrebbe avvenire. Senza un collaudo positivo, l'opera non potrebbe essere considerata formalmente completata né potrebbe essere messa a disposizione dell'ente appaltante per il suo utilizzo previsto. La normativa e le prassi amministrative prevedrebbero che nessun pagamento finale, o saldo, possa essere erogato all'appaltatore prima che il collaudo sia stato effettuato e abbia dato esito positivo.

14. Alla camera di consiglio del 20.3.2024 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

15. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.

16. Il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi dai principi affermati, quanto agli interventi di cui al d.l. n. 166/1989, dal Consiglio di Stato (da ultimo con sentenza 2.5.2022, n. 3428), secondo cui nella fattispecie per cui è causa il Sindaco di Reggio Calabria risulta avere agito non come tale, bensì come funzionario delegato del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell’ambito degli interventi di cui al “decreto Reggio”. Tali interventi:

- sono dichiarati ex lege di “preminente interesse nazionale” (art. 1, comma 1);

- sono finanziati con risorse statali (art. 1, comma 2), costituite da una “apposita contabilità speciale da istituire presso la tesoreria provinciale dello Stato in Rona, avente autonomia contabile ed amministrativa ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041” (art. 5, comma 3);

- sono previamente individuati da un apposito comitato, costituito dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, dal Presidente della Regione Calabria, dal Presidente della Provincia di Reggio Calabria e dal Sindaco di Reggio Calabria (art. 1, comma 3), le cui deliberazioni sono vincolanti per tutti “i soggetti competenti alla realizzazione degli interventi … tenuti ad adottare gli atti necessari alla loro realizzazione nei tempi indicati nel programma medesimo” (art. 3, commi 1 e 2);

- sono approvati in esito ad una “apposita conferenza, che acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le esigenze ambientali, territoriali, paesaggistiche e culturali … l’approvazione del progetto sostituisce ad ogni effetto, per ciascun soggetto partecipante alla conferenza, gli atti d'intesa, le concessioni, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta, i pareri e le valutazioni previsti dalle leggi statali e regionali, eccezione fatta per quelli concernenti la materia paesaggistica, ambientale, storico-monumentale ed antisismica”;
peraltro, “in caso di mancata approvazione da parte di uno o più soggetti tenuti a partecipare alla conferenza, su motivata richiesta del soggetto competente alla realizzazione dell'intervento o dell'opera, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i problemi delle aree urbane, nel rispetto delle norme a tutela delle zone sismiche, dei valori ambientali, paesaggistici, culturali e storico-monumentali, nonché della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri produce gli stessi effetti” dell’approvazione in sede di conferenza (art. 4);

- “nei casi in cui i soggetti competenti non provvedano nei termini prefissati”, possono essere attuati in via sostitutiva dal Presidente del Consiglio dei Ministri “direttamente o a mezzo di propri delegati”, ove l’Ente deputato rimanga inadempiente pur dopo la ricezione di apposita diffida (art. 5, comma 2);
per gli interventi più urgenti la potestà sostitutiva del Presidente del Consiglio dei Ministri non richiede neppure la previa diffida, essendo in tal caso sufficiente il mero decorso di novanta giorni dalla “data di effettiva disponibilità delle somme attribuite dal comitato” (art. 2, comma 4);

- “per l’individuazione del delegato non sussiste vincolo soggettivo o funzionale, rimanendo libera la scelta del Ministro delle infrastrutture dei trasporti”;

-pertanto, il “decreto Reggio” disciplina interventi di interesse statale, finanziati con risorse statali, deliberati in sede centrale ed attuati da un soggetto delegato liberamente individuato dal Ministro (non necessariamente, peraltro, nella persona del Sindaco di Reggio Calabria), con potere sostitutivo in capo al Ministro stesso;

- tale conclusione è coerente con l’assetto complessivo del “decreto Reggio”: gli eventuali danni arrecati nel corso della relativa attuazione, infatti, debbono gravare sull’apposita contabilità speciale (statale), non sull’ordinaria contabilità (locale) del Comune di Reggio Calabria ”.

17. Deve, dunque, essere dichiarata la carenza di legittimazione passiva, con conseguente estromissione dal giudizio, del Comune di Reggio Calabria, vertendosi in fattispecie attinente all’esercizio di poteri (statali) che il titolare di quest’ultimo (non nella qualità di Sindaco, ma in quella di funzionario delegato) ha attuato “ con inevitabile imputazione delle relative fattispecie direttamente in capo al soggetto che ha operato il suindicato trasferimento, in via delegata, dei poteri previsti dalla legge di che trattasi ” (cfr.

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