TAR Roma, sez. III, sentenza 2024-03-26, n. 202405952
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Testo completo
Pubblicato il 26/03/2024
N. 05952/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00564/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 564 del 2024, proposto da Fallimento Lafrate S.r.l. in Liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati F D G, A I, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Comune di Reggio Calabria, non costituiti in giudizio;
Sindaco del Comune di Reggio Calabria F.D. L.246/89, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato P M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'ottemperanza
del Lodo arbitrale n. 16/12 pronunziato dal Collegio Arbitrale della Camera Arbitrale per i Contratti Pubblici.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Sindaco del Comune di Reggio Calabria F.D. L.246/89;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2024 il dott. Marco Savi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con domanda d’arbitrato ritualmente notificata in data 6.4.2009, la Lafatre S.r.l. ha attivato il procedimento arbitrale nei confronti del Sindaco del Comune di Reggio Calabria, nella qualità di Funzionario Delegato della Presidenza del Consiglio dei Ministri (oggi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) per gli interventi di cui alla legge n. 246/1989.
2. Il citato procedimento veniva avviato per la risoluzione della controversia, rubricata al Ruolo Giudizi Arbitrali 27/2010, insorta in relazione al contratto d’appalto del 23 gennaio 1998 e successivi atti aggiuntivi, avente ad oggetto il “ Progetto integrato: Centro alimentare trasporti pubblici e servizi annessi ”.
3. Con lodo arbitrale n. 16/12 sottoscritto in data 23.2.2012 e depositato il 27.2.2012, il Collegio Arbitrale della Camera Arbitrale per i Contratti Pubblici, definitivamente pronunciando in ordine alle questioni tutte sottoposte dalle Parti, così ha provveduto: “ I. Accoglie il primo quesito della Lafatre nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, condanna il Sindaco del Comune di Reggio Calabria n.q. al pagamento della somma di € 29.333,10 oltre agli interessi legali e di mora come da motivazione e quesito sedicesimo; 2. Accoglie il secondo quesito della Lafatre nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, condanna il Sindaco del Comune di Reggio Calabria n.q. al pagamento della somma di € 546.906,75 oltre agli interessi legali e di mora come da motivazione e quesito sedicesimo; 3. Accoglie il terzo quesito della Lafatre nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, condanna il Sindaco del Comune di Reggio Calabria n.q. al pagamento della somma di € 365.818,97 oltre agli interessi legali e di mora come da motivazione e quesito sedicesimo; 4. Accoglie il quarto quesito della Lafatre nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, condanna il Sindaco del Comune di Reggio Calabria, n.q. al pagamento della somma di € 101.167,49, oltre agli interessi legali e di mora come da motivazione e quesito sedicesimo; 5. Accoglie il quinto quesito della Lafatre nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, condanna il Sindaco del Comune di Reggio Calabria n.q. al pagamento della somma di € 82.124,96, oltre agli interessi legali e di mora come da motivazione e quesito sedicesimo; 6) Accoglie il sesto quesito della Lafatre nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, condanna il Sindaco del Comune di Reggio Calabria n.q. al pagamento della somma di € 202.323,12, oltre agli interessi legali e di mora come da motivazione e quesito sedicesimo; 7. Accoglie il settimo quesito della Lafatre nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, condanna il Sindaco del Comune di Reggio Calabria n.q. al pagamento della somma di € 301.964,00, oltre agli interessi legali e di mora come da motivazione e quesito sedicesimo; 8. Accoglie l’ottavo quesito della Lafatre nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, condanna il Sindaco del Comune di Reggio Calabria n.q. al pagamento della somma di € 2.667.947,67, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi sull’importo rivalutato come da motivazione e quesito sedicesimo; 9. Accoglie il nono quesito della Lafatre nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, condanna il Sindaco del Comune di Reggio Calabria n.q. al pagamento della somma di € 56.093,69, oltre agli interessi legali e di mora come da motivazione e quesito sedicesimo; 10. Accoglie il decimo quesito della Lafatre nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, condanna il Sindaco del Comune di Reggio Calabria n.q. al pagamento della somma di € 5.842,80, oltre agli interessi legali e di mora come da motivazione e quesito sedicesimo; 11. Accoglie l’undicesimo quesito della Lafatre nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, condanna il Sindaco del Comune di Reggio Calabria n.q. al pagamento della somma di € 371.960,10, oltre agli interessi legali e di mora come da motivazione e quesito sedicesimo; 12. Accoglie il dodicesimo quesito della Lafatre nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, condanna il Sindaco del Comune di Reggio Calabria n.q. al pagamento della somma di € 6.565.938,63, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi sull’importo rivalutato come da motivazione e quesito sedicesimo; 13. Accoglie il tredicesimo quesito della Lafatre nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, condanna il Sindaco del Comune di Reggio Calabria n.q. al pagamento della somma di € 1.543.852,22, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi sull’importo rivalutato come da motivazione e quesito sedicesimo; 14. Accoglie il quindicesimo quesito della Lafatre nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, condanna il Sindaco del Comune di Reggio Calabria n.q. al pagamento della somma di € 510.420,83, oltre agli interessi legali e di mora come da motivazione e quesito sedicesimo; 15. Accoglie il sedicesimo quesito della Lafatre nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, condanna il Sindaco del Comune di Reggio Calabria n.q. al pagamento: a) sugli importi riconosciuti in accoglimento dei quesiti ottavo, dodicesimo e tredicesimo (riserve n. 11, n. 22 e n. 23) della rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT FOI (famiglie operai e impiegati) nonché degli interessi compensativi, con le modalità, indici, tassi e decorrenze indicate in motivazione; b) sugli importi riconosciuti in accoglimento dei restanti quesiti degli interessi legali e di mora ai tassi fissati ai sensi degli artt. 33 e ss. D.P.R. 1062/1963 e successive norme modificative, integrative e sostitutive, con le decorrenze indicate in motivazione; 16. Accoglie il diciassettesimo quesito della Lafatre nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, condanna il Sindaco del Comune di Reggio Calabria n.q. al pagamento sulle somme di cui ai precedenti quesiti 8, 12 e 13, dalla data della formale messa in mora se esistente e, comunque, dalla domanda giudiziale (qui: domanda di arbitrato), i maggiori danni ai sensi dell’art. 1224 c.c., pari alla differenza, tra il tasso del rendimento medio annuo dei titoli di Stato di durata non superiore ai dodici mesi ed il saggio degli interessi legali. 17. Accoglie il diciannovesimo quesito della Lafatre nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, condanna il Sindaco del Comune di Reggio Calabria n.q. al pagamento delle somme di cui ai precedenti quesiti maggiorate di interessi, rivalutazione monetaria ed interessi compensativi come specificato in motivazione e nei dispositivi che precedono; 18. Respinge tutti gli altri quesiti, domande, eccezioni e richieste, anche istruttorie, formulate da entrambe le Parti, dichiarando assorbiti i quesiti, formulati da entrambe le Parti, non espressamente trattati; 19. Relativamente alle spese del presente giudizio, agli onorari degli Arbitri, del Segretario del Collegio ed alle spese ed onorari della Consulenza Tecnica d’Ufficio, nella misura in cui verranno determinate dalla Camera Arbitrale per i contratti pubblici, anche in accoglimento del diciottesimo quesito della Lafatre nei limiti di cui in motivazione, pone le stesse per i 5/6 (cinque sesti) a carico dell’Amministrazione, fermo restando il vincolo di solidarietà per l’intero tra le parti e salva rivalsa tra le stesse ai sensi dell’art. 814 c.p.c.; 20. Pone a carico dell’Amministrazione nella misura dei 5/6 (cinque sesti) le spese e gli onorari di difesa, che liquida in complessivi € 90.000,00 oltre IVA e CPA ”.
4. Il suddetto lodo arbitrale è stato dichiarato esecutivo, ai sensi dell’art. 825 c.p.c., con decreto del 6.6.2012 del Presidente del Tribunale di Roma e munito di formula esecutiva il 15.6.2012, ed è stato ritualmente notificato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente pro tempore , al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro pro tempore , ed al Sindaco del Comune di Reggio Calabria, in qualità di funzionario delegato ex L. n. 246/1989.
5. Il lodo arbitrale è stato impugnato per nullità dinanzi alla Corte d’Appello di Roma, con atto di citazione notificato il 2 ottobre 2012, ma la Corte d’Appello (dopo aver rigettato l’istanza di sospensione dell’esecutività del lodo con ordinanza del 4 aprile 2013), ha dichiarato inammissibile l’impugnazione con propria sentenza del 2