TAR Catania, sez. IV, sentenza breve 2023-06-26, n. 202302039

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. IV, sentenza breve 2023-06-26, n. 202302039
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202302039
Data del deposito : 26 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/06/2023

N. 02039/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01013/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1013 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato A I, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in -OMISSIS-, Via Luciano Manara n. 129;

contro

Ministero dell’Interno e Ufficio Territoriale del Governo di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, Via Vecchia Ognina n. 149;

per l’annullamento

- del provvedimento prot. n.-OMISSIS- di revoca di misura di accoglienza;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2023 la dott.ssa Manuela Bucca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso, ritualmente notificato il 13 maggio 2023 e depositato il 6 giugno 2023, il sig. -OMISSIS- impugna il provvedimento prot. n.-OMISSIS-, con cui la Prefettura della Provincia di -OMISSIS- ha revocato la misura di accoglienza disposta in suo favore in quanto, da comunicazione del Responsabile del -OMISSIS-” sito in -OMISSIS-, risulta che “ il cittadino straniero -OMISSIS-…ha abbandonato in data 27 febbraio u.s., il centro di accoglienza senza preventiva motivata comunicazione a questa Prefettura U.T.G. e non ha fatto rientro nelle 72 ore successive ”.

L’Amministrazione ha, quindi, ritenuto integrata la fattispecie prevista dall’art. 23, comma 1, lett. a) del d. lgs. 18 agosto 2015, n. 142, secondo cui “ Il prefetto della provincia in cui hanno sede le strutture di cui agli articoli 9 e 11, dispone, con proprio motivato decreto, la revoca delle misure d’accoglienza in caso di: a) mancata presentazione presso la struttura individuata ovvero abbandono del centro di accoglienza da parte del richiedente, senza preventiva motivata comunicazione alla prefettura - ufficio territoriale del Governo competente ”.

Il ricorrente censura il provvedimento impugnato per i seguenti motivi:

- omessa comunicazione dell’avvio del procedimento all’esito del quale è stato adottato l’atto gravato;

- mancata traduzione in lingua araba del provvedimento di revoca;

- inapplicabilità dell’art. 23 del d. lgs. n. 142/2015 per contrasto con l’art. 20 della direttiva 2013/33 UE, nella parte in cui, prevedendo la revoca della misura di accoglienza come conseguenza automatica all’allontanamento dal centro di accoglienza, violerebbe il principio europeo di gradualità e proporzionalità del sistema sanzionatorio da applicare nel caso di contravvenzione alle regole da parte dello straniero.

Con memoria del 14 giugno 2023, il Ministero degli Interni e l’Ufficio Territoriale del Governo di -OMISSIS- si costituiscono in giudizio, deducendone l’infondatezza nel merito.

Formulato avviso di eventuale definizione del giudizio ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., alla camera di consiglio del 22 giugno 2023, la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è manifestamente infondato.

È incontestato che il ricorrente ha volontariamente abbandonato la struttura di accoglienza per 72 ore, senza preventiva e motivata comunicazione.

Il ricorrente ha labialmente dedotto di essersi dovuto allontanare per problemi alla cute (una forma di allergia), dovuti probabilmente dalla convivenza con gli altri ospiti del centro, ma non ha fornito alcuna prova al riguardo.

La durata dell’allontanamento (72 ore) è tale da consentirne la qualificazione come abbandono e da rendere dovuta l’adozione del provvedimento di revoca della misura di accoglienza, in applicazione dell’art. 23, comma 1, lett. a) del d. lgs. n. 142/2015 (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VI, 16 settembre 2022, n. 5778).

Il carattere vincolato della decisione (“ il prefetto...dispone ”) rende irrilevante la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento, la cui definizione non poteva che trovare l’esito avuto;
né, d’altra parte, parte ricorrente ha dimostrato che la sua partecipazione al procedimento avrebbe potuto determinare l’adozione di un provvedimento diverso rispetto a quello in concreto adottato (cfr. T.A.R. Palermo, (Sicilia) sez. II, 19 maggio 2023, n. 1666).

Destituito di fondamento è il secondo motivo di ricorso, in condivisione al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “ la mancata traduzione del provvedimento impugnato, dall’italiano in lingua conosciuta all’interessata, costituisce semplice irregolarità suscettibile, in ipotesi, di riflettersi sui termini di impugnazione, ma che non comporta l’annullabilità e, tanto meno, la nullità del provvedimento stesso (cfr., fra le tante,

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