TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 2011-12-12, n. 201101971
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Testo completo
N. 01971/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01783/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1783 del 2011, proposto da:
V C, rappresentato e difeso dagli avv. V C, L C, con domicilio eletto presso V C Avv. * . * in Salerno, via M. Incagliati,2 c/o av. Caliulo;
contro
Comune di Solofra, rappresentato e difeso dall'avv. G M M, con domicilio eletto presso G M M Avv. in Salerno, via Velia,15;Consiglio Comunale di Solofra;
nei confronti di
Goffredo De Maio;
per l'annullamento dei provvedimenti di presa d’atto delle dimissioni e, ove occorra, dell’art. 50 dello Statuto comunale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Solofra;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 dicembre 2011 il dott. N D e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Visto l’art. 38, comma 8, del TUEL, nel testo introdotto dall’art. 3, del D.L. 29 marzo 2004, n. 80, a mente del quale “le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell’ente nell’ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci”;
Considerato che l’indicata novella ha sottoposto l’atto delle dimissioni del consigliere ad un maggiore formalismo rispetto al passato, prescrivendone l’onere di presentazione personale o tramite atto scritto autenticato;
Considerato che nessuna delle due anzidette formalità, prescritte ad substantiam dalla legge, risulta rispettata nella specie concreta, laddove invece le dimissioni sono state formulate oralmente nel corso di una seduta consiliare e, quindi, trascritte nel verbale approvato alla seduta successiva, secondo le modalità previste dall’art. 50 dello statuto comunale;
Ritenuto, tuttavia, che la menzionata regola normativa statutaria, in quanto incompatibile con la sopravvenuta legge dello Stato, è divenuta inapplicabile, in forza dei principi di gerarchia tra le fonti di diritto e di successione delle norme nel tempo;
Rilevato, in ogni caso, che le dichiarazioni successivamente effettuate dallo stesso consigliere, di segno evidentemente contrario rispetto alla volontà di dimettersi, concretizzerebbero, se necessaria, una revoca delle già rassegnate (ed eventualmente valide) dimissioni, da ritenersi legittima perché antecedente alla data di loro protocollazione (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 17 novembre 2009 n. 7166);
Visto il decreto monocratico di accoglimento della domanda cautelare incidentalmente proposta;
Ritenuto che il ricorso dev’essere accolto e che le spese del giudizio possono essere compensate, attese giuste ragioni.