TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2018-12-10, n. 201811934

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2018-12-10, n. 201811934
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201811934
Data del deposito : 10 dicembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/12/2018

N. 11934/2018 REG.PROV.COLL.

N. 06370/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6370 del 2010, proposto da
Azienda Agricola Zecca Angelo D e S Tna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati E E, M A, con domicilio eletto presso lo studio Angela Palmisano in Roma, via Nizza, 59;

contro

Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura;
Commissario Straordinario ex art. 8 quinquies L. 33/09, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del decreto del Commissario Straordinario nominato ai sensi dell’art. 8 quinquies L. n. 33/09 con D.P.C.M. 15 aprile 2009, prot. CS.

CCSLU.

2010.658 del 12 aprile 2010, avente ad oggetto “accoglimento della domanda di rateizzazione” dei debiti relativi alle quote latte;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Commissario Straordinario ex art. 8 quinquies L. 33/09;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 31 ottobre 2018 il dott. F M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con atto (n. 6370/2010) l’Azienda Agricola Zecca Angelo D e S Tna, produttrice di latte vaccino destinato prevalentemente alla produzione di formaggio Grana Padano e Parmigiano Reggiano DOP ha adito questo Tribunale per l’annullamento dei provvedimenti commissariali, in epigrafe indicati, ed in particolare del decreto del 28 aprile 2010 avente ad oggetto “accoglimento della domanda di rateizzazione” e relativo allegati tra cui il piano di ammortamento redatto da Agea del 2 aprile 2010.

Parte ricorrente, premessa una ricostruzione del quadro normativo e regolamentare interno e, segnatamente, in materia di quote latte e delle problematiche applicative ad esso sottese, riferisce che con legge n. 33/2009 è stato istituito presso AGEA il registro nazionale dei debiti riportante tutti gli importi accertati e dovuti dai produttori agricoli con previsione nell’ambito della procedura di recupero di tali debiti della possibilità di beneficiare, per importi superiori ad euro 25.000, di un sistema di rateizzazione governato dal Commissario straordinario, ex art. 8 quinquies della legge n. 33/2009, nel caso in esame nominato con DPCM del 15 aprile 2009, coadiuvato nella complessa fase istruttoria da una commissione di indagine amministrativa incaricata di accertare la correttezza dei calcoli svolti dall’Amministrazione tenuto conto della inattendibilità dei dati in possesso di Agea.

Espone che Agea, in applicazione del disposto di cui all’art. 8 quinquies della legge n. 33/2009 ha provveduto alla trasmissione degli importi relativi ai debiti sottesi alle quote latte esigibili e non ancora pagati ai fini dell’iscrizione nel predetto registro sino all’anno 2009, riaffermando la possibilità di beneficiare di un sistema di rateizzazione dei debiti previa presentazione di apposita istanza.

Riferisce che il Commissario straordinario ex lege n. 33/2009 con decreto del 10 marzo 2010 ha definito le modalità applicative del predetto sistema di rateizzazione dei debiti relativi alle quote latte e che susseguentemente, è stato adottato nei suoi riguardi il decreto commissariale di cui all’epigrafe, approvativo del contratto di rateizzazione e dello schema di rinuncia a qualsiasi contenzioso in atto.

Avverso i provvedimenti nell’epigrafe indicati, l’Azienda odierna ricorrente lamenta le seguenti doglianze:

a)Illegittimità del decreto ministeriale 10 marzo 2010 per erronea applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 8 quater ed 8 quinquies della legge n. 33/2009, avendo il Commissario straordinario travalicato i poteri e le attribuzioni a lui conferiti dalla normativa de qua, eccedendo i limiti prescritti ex lege, con previsione nel predetto decreto di tutta una serie di oneri, obblighi e decadenze, per nulla previste dalla normativa primaria di riferimento, imposti ai produttori che intendessero avvalersi del sistema di rateizzazione dei debiti.

b) Illegittimità derivata;
violazione degli artt. 8 quater ed 8 quinquies della legge n. 33/1990 e degli artt. 1 e 3 della legge n. 241 del 1990;
illegittima intimazione degli interessi;
eccesso di potere, dovendosi escludere dal computo degli importi ammessi a rateizzazione le somme previste a titolo di interessi.

c) Illegittimità derivata sotto differenti profili per erroneo conteggio degli interessi.

d) Illegittimità derivata per illegittimità comunitaria e falsa applicazione dell’art. 3 del regolamento CEE n. 536/1993, dell’art. 8 del regolamento CE n. 1392/2001 e dell’art. 15 del regolamento CE n. 595/2004;
omessa disapplicazione dell’art. 8 quater della legge n. 33/2009;
eccesso di potere sotto differenti profili.

e) Illegittimità per violazione dell’art. 1183 c.c.;
violazione degli artt. 8 quater ed 8 quinquies della legge n. 33/1990, eccesso di potere.

f) Illegittimità per violazione degli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, illegittimità costituzionale dell’art. 8 quinquies, comma 3 della legge n. 33/2009;
violazione del diritto di difesa.

g) Violazione degli artt. 8 quater ed 8 quinquies della legge n. 33/1990 e degli artt. 7 e ss. della legge n. 241 del 1990.

In via preliminare, il Tribunale ritiene inammissibili i profili di doglianza, rivolti avverso la nomina del Commissario per omessa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del relativo provvedimento, in quanto introdotti con memorie di parte ricorrente del 27/09/18, mai notificate a controparte.

In ogni caso, il ricorso è, nel merito, infondato.

Con un primo ed articolato motivo di ricorso l’Azienda ricorrente deduce sotto differenti profili l’illegittimità del decreto di rateizzazione e degli ulteriori atti in epigrafe menzionati, lamentando, nello specifico, i limiti previsti dagli artt. 8 quater e 8 quinquies d.l. n. 5/09 riguardo:

- alle previsioni relative alla restituzione in rate costanti posticipate in base al modello di ammortamento francese a tasso variabile anziché in rate di pari importo per capitale ed interessi;

- alla omessa individuazione di un piano personalizzato di rateizzazione, tale da consentire una “vitalità economica” a lungo termine delle imprese, come peraltro previsto dal legislatore;

- alla necessità di sottoscrivere con firma autenticata da un pubblico ufficiale un atto negoziale condizionante la rateizzazione;

- alla rinuncia al contenzioso al cui perfezionamento è subordinata la rateizzazione;

- alla revoca della rateizzazione nel caso di pagamento di una sola rata e, in tal caso, al pagamento del capitale residuo maggiorato degli interessi di mora anziché del solo capitale residuo.

Il riferito ordine di doglianze non è suscettibile di accoglimento, limitandosi il Collegio ad evidenziare che:

- la predisposizione di un piano personale di rateizzazione non è prevista dall’art. 8 quinquies d. l. n. 5/09;

- le doglianze relative al metodo di rimborso sulla base del modello dell’ammortamento francese e alla previsione di uno strumento negoziale per regolare il rapporto sono inammissibili per carenza d’interesse in quanto dal gravame non emerge l’attualità della lesione arrecata all’interesse della ricorrente dalle disposizioni in esame. In ogni caso, l’utilizzazione dello schema negoziale per regolare il rapporto conseguente all’accoglimento della domanda di rateizzazione è coerente con il disposto dell’art. 8 quinquies d.l. n. 5/09 che prevede (commi 3 e 6) la necessità che l’azienda agricola manifesti la propria volontà di accettare la rateizzazione e di rinunciare ai giudizi pendenti. La previsione dell’autenticazione della sottoscrizione dell’atto è ragionevole, non sproporzionata, compatibile con la tempistica prevista per il perfezionamento della rateizzazione e rispondente all’esigenza di conferire certezza alla provenienza dell’atto stesso;

- ad analoga conclusione, in punto d’inammissibilità per carenza d’interesse, deve pervenirsi in riferimento alla doglianza relativa alle conseguenze del mancato pagamento di una rata del piano di rateizzazione dal momento che la ricorrente, al momento della proposizione del gravame, non ha nemmeno dedotto di versare nella condizione di inadempienza al piano predetto;

- l’art. 8 quinquies comma 3 d.l. n. 5/09, convertito dalla legge n. 33/09, prevede espressamente che, in caso di accettazione della domanda di rateizzazione di cui all’art.

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