TAR Napoli, sez. VIII, ordinanza collegiale 2022-10-18, n. 202206423
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Pubblicato il 18/10/2022
N. 06423/2022 REG.PROV.COLL.
N. 04703/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 4703 del 2019, proposto da
P D, rappresentato e difeso dagli avvocati F C e S C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Napoli, via F. Coletta n.12;
contro
Comune di Maddaloni, in persona del rappresentante legale p.t., non costituito in giudizio;
Ministero dell’interno, Ufficio Territoriale del Governo Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la quale domicilia in Napoli, via Diaz 11;
per la declaratoria di illegittimità del silenzio – rifiuto serbato dal Prefetto della Provincia di Caserta, nonché’ per conseguire gli effetti della sentenza del TAR Campania, Napoli, sez. VIII, 12708/2010;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la relazione depositata dal commissario ad acta;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ufficio Territoriale del Governo Caserta;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2022 la dott.ssa Paola Palmarini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Vista la relazione del Commissario ad acta depositata in data 28 luglio 2022 con la quale lo stesso, oltre a riferire dell’attività fin qui svolta, ha comunicato le proprie dimissioni a far data dall’8 luglio 2022 (per l’assunzione di un nuovo incarico lavorativo presso altra amministrazione), nonché, chiesto la liquidazione del proprio compenso (allegando al riguardo un’apposita tabella riepilogativa delle spese sostenute e dell’onorario spettante ai sensi del D.M. 30 maggio 2002);
Ritenuto da quanto precede di liquidare al Commissario ad acta la somma di euro 3.370,00, al netto di eventuali imposte e voci contributive (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII, ordinanze collegiali n. 4082/2012;n. 1619/2012), ponendola a carico del Comune di Maddaloni;