TAR Palermo, sez. I, sentenza 2023-06-16, n. 202301998

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. I, sentenza 2023-06-16, n. 202301998
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202301998
Data del deposito : 16 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/06/2023

N. 01998/2023 REG.PROV.COLL.

N. 03453/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3453 del 2016, proposto da Autonoleggio di Fertitta e Gullo s.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore ;
B S, in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale su M K;
L G, in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale su L I;
M S M C, in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale su B M;
P C, in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale su S M;
S A M, in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale su B S e B A;
C M, in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale su G F e G D;
C G, in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale su Runfola Giuseppe;
Felice Angela, in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale su Valenza Giuseppe;
Picone Angelina, in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale su Runfola Alessio;
Runfola Ignazia, in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale su Castiglia Marco;
Nicastro Rosalia, in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale su Ortolano Giulia;
Furco Antonia, in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale su Gullo Maria Pia;
Cascio Angela, in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale su Runfola Rossella, rappresentati e difesi dall’avv. Giovanni Bertuglia e dall’avv. Cesare Montante, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia e domicilio fisico legale eletto presso il loro studio a Palermo, in via G. di Giovanni;

contro

Comune di Montemaggiore Belsito, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Giovanni Puntarello, digitale come da PEC da registri di giustizia e domicilio fisico legale eletto presso il suo studio in Palermo, via Libertà, n. 39;

nei confronti

Autoservizi Macaluso di Li Pomi Calcedonio, non costituito in giudizio;

per l’annullamento

- della delibera della giunta comunale n. 37 del 5 maggio 2016, avente ad oggetto “Atto di indirizzo - Servizio di trasporti studenti pendolari - anno scolastico 2016-2017”;

- del rigetto delle istanze motivate di affidamento del servizio a terzi (Autonoleggio Fertitta e Gullo) del 13 ottobre 2016, comunicato con note prot. n. 15515 del 18 ottobre 2016;

- della delibera della giunta comunale n. 91 del 29 novembre 2016, avente ad oggetto “Atto di indirizzo - servizi di trasporto studenti pendolari - anno scolastico 2016/2017. Integrazione costo abbonamenti”;

e per il risarcimento

dei danni derivanti dal mancato rimborso del costo degli abbonamenti al servizio scolastico agli studenti che si avvalgono del servizio alternativo di trasporto non di linea.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Montemaggiore Belsito;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell’udienza pubblica dell’8 giugno 2023, il Presidente A L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato.


FATTO

Con ricorso, notificato il 13 dicembre 2016 e depositato il giorno 22 successivo, la società “Autonoleggio di Fertitta e Gullo” s.a.s. e i genitori esercenti la potestà genitoriale sui minori in epigrafe, premesso di essere, rispettivamente, la concessionaria del servizio di autolinea da Montemaggiore Belsito a Caccamo/Cerda e gli utilizzatori del servizio di bus per raggiungere le scuole dagli stessi frequentate, hanno chiesto l’annullamento, previa sospensiva e vinte le spese: della delibera della Giunta comunale di Montemaggiore Belsito n. 37 del 5 maggio 2016, avente ad oggetto “Atto di indirizzo servizio di trasporto studenti pendolari - anno scolastico 2016/2017”;
del rigetto delle istanze motivate di affidamento del servizio a terzi (Autonoleggio Fertitta e Gullo) del 13 ottobre 2016, comunicato con nota prot. n. 15515 del 18 ottobre 2016;
della delibera della Giunta comunale di Montemaggiore Belsito n. 91 del 29 novembre 2016, avente ad oggetto “Atto di indirizzo - Servizio di trasporti studenti pendolari - anno scolastico 2016/2017. Integrazioni costo abbonamenti”;
hanno chiesto anche il risarcimento dei danni subiti.

Precisato che con gli atti impugnati era stato negato il diritto al rimborso del costo delle spese di viaggio sostenute per raggiungere le scuole frequentate nel caso di utilizzo del servizio pubblico non di linea, hanno dedotto i seguenti motivi:

1) Violazione dell’art. 1 della l.r. n. 24 del 1973. Erroneo riferimento alla circolare n. 22 del 19 dicembre 2013. Eccesso di potere sotto i profili dello sviamento e dell’illogicità manifesta.

2) Violazione e falsa applicazione: della l.r. 28 gennaio 2014, n. 5 e della l.r. 17 marzo 2016, n. 3.

3) Violazione e falsa applicazione: degli artt. 1 e 4, comma 2 e 3, della l. 15 gennaio 1992, n. 21;
del Regolamento europeo (CE) n. 1370/2007. Eccesso di potere sotto i profili: dello sviamento;
dell’illogicità manifesta.

I ricorrenti hanno anche chiesto il risarcimento dei danni subiti

Si è costituito in giudizio il Comune di Montemaggiore Belsito che ha depositato una memoria con cui in via preliminare ha: eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo;
rilevato la necessità d’integrare il contraddittorio nei confronti dell’Amministrazione Regionale;
eccepito l’inammissibilità del ricorso in quanto avente ad oggetto il rimborso di spese non sostenute.

Ha, comunque, chiesto il rigetto del ricorso, poiché infondato, vinte le spese.

Con ordinanza n. 123 del 2017, l’istanza cautelare è stata respinta.

In vista dell’udienza parte ricorrente ha depositato una memoria con cui ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

Alla pubblica udienza dell’8 giugno 2023 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Viene in decisione il ricorso promosso dalla concessionaria del servizio di autolinea da Montemaggiore Belsito a Caccamo/Cerda e dai genitori esercenti la potestà genitoriale sulle figlie (allora) minori avverso i provvedimenti adottati dal Comune di Montemaggiore Belsito di diniego di rimborso del costo del trasporto spettante agli studenti che fruiscono del servizio pubblico non di linea;
con lo stesso mezzo hanno, inoltre, chiesto il risarcimento dei danni asseritamente patiti a causa dei dinieghi.

Preliminarmente va esaminata l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sollevata dal Comune di Montemaggiore Belsito che è infondata in quanto la causa non ha ad oggetto, per le ragioni che s’illustreranno in seguito, un diritto di credito, ma un interesse legittimo il cui soddisfacimento presuppone una valutazione da parte dell’Amministrazione.

Parimenti infondata è l’eccezione d’inammissibilità sollevata con riferimento alla circostanza che sarebbe stato chiesto il rimborso di spese non sostenute, in quanto parte ricorrente chiede l’annullamento dei provvedimenti che precludono la copertura dei costi nel caso di utilizzo di servizi non di linea.

Non può, invece, essere accolta l’istanza d’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Amministrazione regionale che è estranea al giudizio, il quale ha ad oggetto provvedimenti adottati da parte del Comune di Montemaggiore Belsito, che è stato correttamente intimato.

Nel merito il Collegio, re melius perpensa, ritiene di dovere rivedere l’orientamento assunto in fase cautelare, in quanto il ricorso è fondato nei limiti e con gli effetti che saranno appresso precisati, per la ritenuta fondatezza del dedotto difetto di motivazione.

Sostengono, in particolare, le ricorrenti che gli atti di diniego adottati dal Comune violerebbero l’art. 1 della l.r. n. 24/1973, il quale consentirebbe agli interessati la scelta alternativa del sistema del servizio pubblico non di linea tanto in caso di assenza, quanto in caso di carenza del servizio di linea, laddove tale condizione – come nella situazione degli studenti interessati – sia causa di gravi disagi per gli studenti pendolari.

Evidenziano altresì come l’amministrazione non ha fornito una congrua motivazione a sostegno della determinazione negativa, pur a fronte della parità di esborsi per i due servizi.

Il collegio ritiene, in particolare, di dare seguito all’orientamento assunto con la propria sentenza n. 1294 del 2023, alle cui motivazioni si rinvia, la quale ha, a sua volta, richiamato la sentenza del CGA n. 892 del 2022, con la quale, in estrema sintesi, è stato rilevato:

- con riferimento all’art. 1 della l.r. n. 24/1973, che “… L’abrogazione del quarto comma lascia integra la portata del terzo comma, che stabilisce: Il sindaco, sulla base delle certificazioni attestanti la frequenza scolastica, assicura agli alunni il trasporto gratuito attraverso il rilascio di abbonamenti a servizi pubblici di linea o, su richiesta motivata degli interessati, mediante altri mezzi gestiti direttamente dal comune o mediante servizio affidato a terzi. L’abrogazione non autorizza pertanto l’affermazione della non rimborsabilità di forme di trasporto diverse dal (e alternative al) trasporto pubblico di linea: rimborsabilità che permane, ma che in quanto eccezionale rispetto alla modalità ordinaria è subordinata al ricorrere di specifiche esigenze ”;

- dunque, seppure l’abrogazione del comma 4 ha fatto venire meno qualsiasi automatismo quanto a diritti al rimborso di forme di trasporto alternative, si è espresso l’avviso che l’abrogazione anzidetta abbia lasciato integra la portata per dir così “permissivo – concessiva” ricavabile dalla disposizione del comma 3, che, all’epoca della adozione dei dinieghi impugnati, consentiva il ricorso a forme alternative di trasporto al sussistere di esigenze che gli interessati erano tenuti a rappresentare motivatamente all’amministrazione comunale;
il disposto di cui al comma 3 continuava a rendere possibile, a determinate condizioni, motivatamente indicate dagli interessati, il ricorso a forme di trasporto gratuito avvalendosi di servizi svolti da terzi.

Nel caso in esame parte ricorrente ha censurato la carente motivazione dei dinieghi impugnati ed hanno argomentato in ordine all’inadeguatezza del servizio di linea rispetto alle effettive esigenze scolastiche, attraverso la comparazione con il servizio concretamente utilizzato.

Ne consegue che – come rilevato anche dal Giudice di appello – “… l’Amministrazione, nell’adottare i provvedimenti di diniego di rimborso impugnati, avrebbe dovuto fornire perlomeno una motivazione rafforzata a sostegno della propria decisione, considerata inoltre la parità di esborsi per i due servizi …” (cfr. C.G.A. n. 892/2022 cit).

La fondatezza dell’assorbente motivo del difetto di motivazione esime il Collegio dall’esaminare la domanda risarcitoria, basata sulla presunta responsabilità del Comune per i danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente cagionati alle ricorrenti.

Conclusivamente, il ricorso, in quanto fondato nei limiti su indicati, deve essere accolto e, per l’effetto, vanno annullati i dinieghi impugnati, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione.

Avuto riguardo al diverso andamento della fase cautelare, sussistono i presupposti per compensare tra le parti le spese di giudizio.

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