TAR Bari, sez. II, sentenza 2009-12-17, n. 200903227
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N. 03227/2009 REG.SEN.
N. 00221/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 221 del 2009, proposto da:
V G B, rappresentata e difesa dall'avv. Mario C.A. Ferrara, con domicilio eletto presso l’avv. M D Marco in Bari, via Fiume, 5;
contro
Regione Puglia in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. M L e M G, con domicilio eletto presso l’avv. M G in Bari, presso il Settore Legale della Regione in Lungomare N. Sauro 31;
Azienda Sanitaria Locale BAT;
nei confronti di
R S – quale Commissario ad acta nominato dalla Regione Puglia con deliberazione di Giunta Regionale n. 178/2008 presso l’A.S.L. B.A.T.;
A G F, rappresentata e difesa dagli avv. S O e V P, con domicilio eletto presso l’avv. Maurizio Di Cagno in Bari, via Nicolai 43;
per l'annullamento
1. della deliberazione n. 178 del 19.2.2008 della Giunta della Regione Puglia, avente ad oggetto: “Revisione pianta organica delle farmacie del Comune di Barletta ricadente nel territorio della A.S.L. BAT bienni 2001/2002, 2003/2004 e 2005/2006. Nomina del commissario ad acta”;
2. della nota dell’1.4.2008 del Commissario ad acta dott.ssa R S nominato dalla Regione Puglia presso l’A.S.L. BAT avente ad oggetto “Proposta di revisione pianta organica delle farmacie del Comune di Barletta ricadente nel territorio della A.S.L. BAT bienni 2001/2002, 2003/2004 e 2005/2006”, indirizzata al Sindaco del Comune di Barletta ed al Presidente dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Bari;
3. della deliberazione n. 1 del 9.5.2008 del Commissario ad acta avente per oggetto: “Proposta di revisione pianta organica delle farmacie del Comune di Barletta ricadente nel territorio della A.S.L. BAT bienni 2001/2002, 2003/2004 e 2005/2006. Provvedimenti”;
4. della deliberazione n. 1002 in data 13.6.2008 della Giunta della Regione Puglia, avente ad oggetto: Art. 1 L. 362 dell’8.11.1991 – Revisione pianta organica bienni 2001/2002, 2003/2004 e 2005/2006 delle farmacie del Comune di Barletta ricadente nel territorio della A.S.L. BAT”;
5. di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia in persona del Presidente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di A G F;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2009 la dott. Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori avv. M.C.A. Ferrara, avv. M. Liberti e avv. F M, su delega dell'avv. V P;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con il ricorso in epigrafe, con il quale è stato trasposto in sede giurisdizionale il ricorso straordinario al Capo dello Stato, V G B ha impugnato i provvedimenti mediante i quali si è proceduto alla revisione delle piante organiche delle farmacie del Comune di Barletta per i bienni 2001/2002, 2003/2004 e 2005/2006.
La ricorrente ha esposto che, con delibera del 4.11.2003, la Giunta regionale aveva approvato la revisione della pianta organica delle farmacie del Comune di Barletta per gli anni dal 1995 al 2000, istituendo la sede farmaceutica n. 23 senza però individuarne i limiti territoriali;tale sede, ancora priva di formale delimitazione, era stata assegnata con decreto n. 783 del 5.9.2007 del Presidente della Giunta regionale ad A G F.
Nel gennaio 2008 la A.S.L. BAT aveva quindi avviato il procedimento di revisione della pianta organica delle farmacie del Comune di Barletta, a stralcio rispetto a quello dell’intera provincia, proprio per l’urgenza di delimitare la sede 23;la ricorrente e altri due farmacisti avevano formulato una proposta congiunta di modifica della pianta, comprensiva della localizzazione della sede in questione;nel frattempo con la delibera del 19.2.2008 la Regione nominava il Commissario ad acta per la revisione e la A.S.L., non ancora conoscenza di tale delibera, in data 22.2.2008 aveva formulato la propria proposta di revisione.
Il Commissario nominato e insediatosi aveva invece formulato la propria proposta, asseritamente annullando e sostituendo ogni altra precedente diversa comunicazione, in data 11.3.2008, inviandola al Sindaco di Barletta e al Presidente dell’ordine dei Farmacisti con termine di 30 giorni per il loro parere;il Presidente dell’ordine aveva comunicato il proprio parere sfavorevole ma in data 9.5.2008, oltre la scadenza del termine di giorni 60 assegnatole dalla Regione per provvedere, il Commissario aveva deliberato la propria proposta, poi approvata dalla Regione con delibera di Giunta n. 1002 del 13.6.2008, con la quale alla sede 23 è stato assegnato il 90-95% del territorio della sede 16 assegnata alla ricorrente.
A sostegno del ricorso e, in particolare, avverso la delibera di G.R. del 19.2.2008, venivano dedotte le seguenti censure: