TAR Brescia, sez. II, sentenza 2023-02-03, n. 202300104

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. II, sentenza 2023-02-03, n. 202300104
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 202300104
Data del deposito : 3 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/02/2023

N. 00104/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00073/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 73 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato R P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Comune di -OMISSIS-, Sindaco del Comune di -OMISSIS-, Regione Lombardia, Regione Lombardia - Presidente - in Qualità di Commissario Delegato, non costituiti in giudizio;
Commissario delegato per l'emergenza sisma del 20 e 29 maggio 2012, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;



per l'annullamento:

- dell’ordinanza n. -OMISSIS-del -OMISSIS- 2019 del Sindaco del Comune di -OMISSIS-;

nonché la condanna:

- alla corresponsione del contributo nella misura quantificata dal ricorrente nella domanda MUTA n. -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-2018, codice CUP n. -OMISSIS-.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Commissario delegato per l'emergenza sisma del 20 e 29 maggio 2012;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 gennaio 2023 il dott. Massimo Zampicinini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Il Sig. -OMISSIS- è proprietario di un immobile ubicato in -OMISSIS- (MN), strada -OMISSIS-, accatastato al Foglio -OMISSIS-.

Il fabbricato in questione ha subito danni a seguito del sisma del 20-29 maggio 2012.

Al momento del sisma il fabbricato del ricorrente era concesso in locazione all’Azienda Agricola -OMISSIS-.

Al fine di acquisire nuovamente l’agibilità strutturale dell’edificio, il ricorrente ha presentato al Comune di -OMISSIS- il progetto per l’intervento di “Riparazione e rafforzamento locale di edificio ad uso abitazione rurale danneggiato dal sisma del 20-29/05/2012” (SCIA -OMISSIS- del -OMISSIS- 2018, prot. -OMISSIS-) e, in data -OMISSIS- 2018, ha inoltrato domanda di contributo MUTA: -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS-.

L’importo complessivo dei lavori richiesti a finanziamento era pari ad euro 112.353,56, oltre alle spese tecniche (pari ad euro 13.095,43) e all’IVA (pari ad euro 14.116,34), così per complessivi euro 139.565,33 (IVA inclusa).

A conclusione dell’istruttoria di ammissibilità è stata notificata al ricorrente l’ordinanza sindacale n. -OMISSIS-del -OMISSIS- 2019 con la quale, per le ragioni esposte nell’allegata relazione di istruttoria tecnico/amministrativa, è stato concesso un contributo di euro 57.034,34 (IVA inclusa).

Tale provvedimento è stato impugnato dal ricorrente con ricorso affidato ai motivi di seguito sintetizzati.

I. Con il primo motivo, rubricato “violazione dell’art. 10 e dell’art. 10-bis della legge 7 agosto 1990 n. 241; conseguente vizio della motivazione”, il ricorrente lamenta la mancata comunicazione del preavviso di rigetto e, più in generale, la lesione delle garanzie partecipative.

II. Con il secondo motivo, rubricato “violazione e/o falsa applicazione dell’Ordinanza commissariale della regione Lombardia n. 15 del 20.02.2013 e s.m.i., ed in particolare degli artt. 2 e 3, nonché erronea applicazione della circolare n. 1/2015. Difetto di motivazione; eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto per la esatta determinazione del contributo concedibile; grave carenza di attività istruttoria; irragionevolezza e illogicità manifeste”, con il quale parte ricorrente lamenta l’eccesso di potere per travisamento fattuale correlativamente sia al calcolo della superficie ammissibile, la quale sarebbe erroneamente stata ridotta da 308,51mq a 204,71mq, sia alla qualificazione del fabbricato come fabbricato rurale strumentale, come tale suscettibile di una riduzione del 30% nel calcolo del costo convenzionale ai sensi dell’art. 2, co. 1, penultimo capoverso, dell’Ord. n. 15/2013.

Precisamente, sotto il primo profilo, il ricorrente ritiene che il Comune abbia errato nel non considerare le seguenti superfici:

- “la metratura riferibile al vano “disimpegno” (5,33mq) posto al piano terra, in quanto ritenuto “non utilizzabile alla data del sisma”, senza ulteriori specificazioni”, con motivazione, quindi, dalla quale non sarebbe possibile evincere le ragioni

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