TAR Torino, sez. I, sentenza 2016-11-17, n. 201601414

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. I, sentenza 2016-11-17, n. 201601414
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 201601414
Data del deposito : 17 novembre 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/11/2016

N. 01414/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00878/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 878 del 2006, proposto da:
De N A G, rappresentato e difeso dall'avvocato A P C.F. PLLLRT71P21L750J, domiciliato ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria del T.A.R. Piemonte, in Torino, corso Stati Uniti, 45;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t., non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- del decreto del Provveditore Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria del Piemonte e Valle d'Aosta prot. 014997I/PP del 13.04.2006;

- di tutti gli atti presupposti, preparatori, consequenziali, connessi e collegati.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 settembre 2016 la dott.ssa Silvana Bini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

I) Il ricorrente, assistente del Corpo di Polizia Penitenziaria presso la Casa Circondariale di Novara, svolge il servizio su turni giornalieri variabili su tutta la settimana, con turni continuativi articolati sulle 24 ore, previa programmazione mensile dei turni lavorativi e dei riposi.

Espone di aver chiesto in data 6 gennaio 2006 al Direttore dell’Istituto il consenso per l’astensione facoltativa per congedo parentale ai sensi dell’art 7 L.1204/71, come modificato dalla L. n. 53/2000, da fruire nei giorni di domenica 22, lunedì 23, martedì 24, nonché di sabato 28, domenica 29 e martedì 31 gennaio 2006 (come meglio precisato nella memoria difensiva e come risulta dalla documentazione depositata, contrariamente a quanto invece riportato nel ricorso, ove si dichiara che sarebbe stato richiesto giovedì 26).

Nei giorni successivi chiedeva di poter fruire anche di permesso sindacale per venerdì 27 gennaio 2006.

Con provvedimento del 10.01.2006 il Direttore concedeva d’ufficio 7 giorni di astensione facoltativa per congedo parentale, cioè domenica 22, lunedì 23, martedì 24, nonché sabato 28 domenica 29, lunedì 30 gennaio e martedì 31 gennaio 2006, richiamando la circolare del Ministero della Giustizia – Dipartimento Amministrazione Penitenziaria n. 3568/6018 del 12.12.2001.

In tal modo il ricorrente risultava fruire di 7 giorni di astensione facoltativa, in luogo dei sei effettivamente richiesti.

Il ricorso gerarchico proposto avverso il provvedimento del Direttore della Casa Circondariale di Novara veniva respinto con decreto del Provveditore regionale n. 14997 in data 13 aprile 2006.

Il decreto è stato impugnato con il ricorso in epigrafe, affidato ai seguenti motivi:

1) violazione e falsa applicazione di legge in relazione all’art 32 D. Lgs. n. 151/2001, violazione di legge con riferimento all’art 32 DPR n. 164/2002;
eccesso di potere per insufficienza di motivazione, ingiustizia manifesta, illogicità, travisamento dei fatti, disparità di trattamento, falsa applicazione e interpretazione della Circolare n. 2568/6018 del 12.12.2001 del Ministero della Giustizia – dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria con riferimento all’art 16 DPR 164/2002: il ricorrente censura l’interpretazione contra legem seguita dall’Amministrazione, che, anche richiamando la Circolare n. 2568/2001, ritiene che nel computo dei periodi di assenza debbano essere ricompresi il sabato e la domenica, nonché i giorni festivi e quelli non lavorativi intermedi;

2) violazione di legge ed eccesso di potere: poiché la legge prevede che il congedo parentale sia usufruibile per sei mesi continuativi o frazionabili, ponendo un tetto massimo;
ne consegue che può essere utilizzabile anche in giorni singoli;
nel caso di specie tra l’altro, il ricorrente non gode del c.d. servizio compattato su turni fissi, ma in turni giornalieri variabili articolati su 24 ore, per cui si crea una disparità di trattamento rispetto a chi svolge invece il servizio in turni fissi.

Il ricorrente lamenta altresì il difetto di istruttoria, laddove non è stato considerato che il venerdì 27, giorno di permesso sindacale, doveva essere considerato lavorativo.

L’Amministrazione, seppur ritualmente evocata, non si è costituita in giudizio.

All’udienza del 28 settembre 2016 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

II) Il ricorso è infondato.

2.1 Va precisato che dalla documentazione prodotta risulta non corretta l’esposizione in fatto proposta nel ricorso, presumibilmente per un errore nella lettura dei numeri, riportati nei documenti in copia, che non sono indicati chiaramente.

Il ricorrente ha prodotto la domanda di astensione (doc. n. 2), da cui si evince che lo stesso ha richiesto l’astensione per i giorni 22, 23, 24, 28, 29 e 31 gennaio, precisando che si trattava di giorni 6. Sulla stessa istanza, il Direttore dell’istituto penitenziario ha annotato a mano, “si considera AF dal 22 al 24 per giorni 3 e dal 28 al 31 per giorni 4”;
ha quindi concesso all’istante sette (e non otto, come affermato dal ricorrente) giorni di congedo parentale, in luogo dei sei richiesti, assegnando d’ufficio un solo giorno, cioè lunedì 30 gennaio (giorno non lavorativo non richiesto).

Non si pone quindi nessuna questione per il venerdì 27 gennaio, richiesto come aspettativa sindacale, né per il 26 gennaio 2006, in cui presumibilmente il ricorrente ha ripeso servizio.

2.2 La questione centrale attiene all’interpretazione della disciplina del congedo parentale, ed in particolare dell’art 32 D. Lgs. n. 151/2001 che prevede che per ogni bambino, nei primi suoi dodici anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro, secondo le modalità stabilite dalla legge stessa.

L’Amministrazione avrebbe illegittimamente considerato come congedo parentale talune giornate immediatamente precedenti o successive ai giorni di congedo richiesto, da considerare invece riposi compensativi o festività.

La tesi del ricorrente è infondata.

Il congedo parentale - come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità - si configura "come un diritto potestativo costituito dal comportamento con cui il titolare realizza da solo l'interesse tutelato, cui fa riscontro, nell'altra parte, una mera soggezione alle conseguenze della dichiarazione di volontà" (cfr., ad esempio, Cass. n. 17984 del 2010;
Cass. n. 16207 del 2008).

Il periodo di congedo può essere utilizzato in modo continuativo o frazionato;
in questa ultima ipotesi, quando vengano chiesti singoli giorni, si devono includere tra i giorni di congedo anche i giorni festivi che rientrano interamente e senza soluzione di continuità nel periodo di fruizione.

Solo nell’ipotesi in cui l'interessato rientri al lavoro nel giorno precedente a quello festivo e riprenda a godere del periodo di astensione da quello immediatamente successivo, la sua fruizione viene interrotta (Cass. 7-5-2012 n. 6856, Cass. 4-5-2012 n. 6742).

Pertanto poiché il ricorrente è stato in congedo parentale domenica 29 gennaio (giorno lavorativo) e martedì 31, il giorno intermedio, che sarebbe stato di riposo, è stato correttamente calcolato, come di congedo, non essendovi stata la ripresa del lavoro.

Tale interpretazione, seguita anche dall’Amministrazione nella Circolare n. 2568/2001, secondo cui i giorni festivi o di riposo che ricadono interamente nel periodo di fruizione del congedo parentale devono collocarsi nell’ambito dei giorni di congedo, risulta conforme ai principi di cui agli art. 30 e 31 Cost., perché garantisce il diritto dei genitori riconosciuto dalla legge, e non crea alcuna disparità di trattamento perché opera nel medesimo modo tra i lavoratori che effettuano la prestazione lavorativa su 5 o giorni o su 7 giorni, con la sola differenza che avendo quest’ultimi giorni di riposo infrasettimanali, anche questi possono essere conteggiati come congedo, se il permesso viene chiesto il giorno prima e il giorno dopo, al pari del sabato e della domenica. In caso contrario si determinerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento tra i lavoratori genitori che chiedono di usufruire del congedo in modo continuativo, per i quali la durata di sei mesi del congedo prevista dalla legge è effettiva, e coloro che lo richiedono invece con modalità frazionate, determinandosi in tal modo una durata del congedo frazionato superiore a quella del congedo continuativo.

III) Il ricorso va quindi respinto.

Nulla viene disposto per le spese di giudizio, in assenza della costituzione dell’Amministrazione intimata.

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