TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2024-02-12, n. 202400122

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2024-02-12, n. 202400122
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
Numero : 202400122
Data del deposito : 12 febbraio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/02/2024

N. 00122/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00528/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 528 del 2023, proposto dalla società General Work S.r.l.S., in persona del legale rappresentante p.t., in relazione alla procedura CIG ZAB3C75FC9, rappresentata e difesa dagli avv.ti Fabio Saitta e Francesco Cardone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Comune di RA Calabra, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Gurnari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



nei confronti

Società Carfa Costruzioni S.r.l.S., non costituita in giudizio;



per l'annullamento

pervia sospensione dell’efficacia:

- delle determinazioni n. 606 del 14 settembre 2023 e n. 61619 settembre 2023 adottate dal Responsabile dell’U.O.C. 5 – Lavori pubblici e manutenzione – Porto del Comune di RA, aventi ad oggetto l’affidamento dei lavori di manutenzione della rete idrica lungo la S.S. 18, tra località Sirena e Chiesa Madonna del Rosario;

- per l’accertamento del diritto della ricorrente, unica ditta offerente, di ottenere l’aggiudicazione della gara;

per la declaratoria:

- d’inefficacia del contratto stipulato dal Comune intimato con l’aggiudicataria il 27 settembre 2023 (documento di stipula trattativa n. 3736368).

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di RA Calabra;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 gennaio 2024 la dott.ssa RT ZZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso tempestivamente notificato e depositato, la società ricorrente ha premesso di aver partecipato all’indagine di mercato avviata dal Comune di RA Calabra con avviso pubblico del 24.08.2023, avente ad oggetto l’affidamento dei lavori di manutenzione della rete idrica comunale, nel tratto corrente lungo la S.S. 18 tra la località Sirena e la Chiesa Madonna del Rosario. Con determina n. 606 del 14.09.2023, l’amministrazione comunale riteneva di poter prescindere dalla valutazione dell’unica offerta pervenuta, ovvero quella della ricorrente – la quale aveva proposto un ribasso del 24,00% sull’importo totale dei lavori, pari ad € 37.300,35, oltre oneri di sicurezza - in considerazione della diffida che quest’ultima aveva precedentemente inoltrato, rivendicando il pagamento del corrispettivo di taluni lavori svolti, in passato, nell’interesse dell’amministrazione. Più precisamente, ad avviso del Comune di RA Calabra, in applicazione “ del principio del risultato e conseguentemente ” del “ principio della fiducia ”, di cui agli artt. 1 e 2 D.lgs. n. 36/2023 - ritenuti tali da favorire e valorizzare l’iniziativa e l’autonomia decisionale dei funzionali pubblici, con particolare riferimento alle valutazioni e alle scelte per l’acquisizione e l’esecuzione delle prestazioni - non sarebbe stato opportuno aggiudicare la commessa pubblica ad una impresa che aveva determinato l’instaurazione di una “vertenza”, non ancora definita, essendo piuttosto preferibile, in ragione dell’urgenza dei lavori, procedere all’affidamento diretto, ex artt. 17 comma 2 e 50 comma 1 citato D.lgs., alla società Carfà Costruzioni S.r.l.s. che, nel passato, avrebbe dimostrato affidabilità e professionalità, garantendo il risultato atteso. Sulla scorta di tali valutazioni, con successiva determina n. 616 del 19.09.2023, l’amministrazione aggiudicava l’appalto in favore dell’odierna controinteressata con la quale, in data 22.09.2023, veniva stipulato il contratto.

2. La società ricorrente ha, dunque, impugnato i provvedimenti in epigrafe indicati, affidando il gravame ad un unico ed articolato motivo di diritto appresso sintetizzato.

- “VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2, 10, 94 E 95 D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36 E DEI PRINCIPI DI FIDUCIA, DI TASSATIVITÀ DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE, DI NON DISCRIMINAZIONE E DI PROPORZIONALITÀ. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ

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