TAR Bologna, sez. I, sentenza 2024-03-07, n. 202400174
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Testo completo
Pubblicato il 07/03/2024
N. 00174/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00278/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia GN
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 278 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Iannaccone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
U.T.G. - Prefettura di Ravenna, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di LO, ivi domiciliataria ex lege, via A. Testoni, 6;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituita in giudizio;
per l'accertamento della nullità
previa sospensiva
del decreto del Prefetto di Ravenna avente ad oggetto la revoca delle misure di accoglienza del -OMISSIS-, nonché di tutti gli atti presupposti, consequenziali o comunque connessi;
nonché per il risarcimento dei danni da esso derivati;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Ravenna e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 febbraio 2024 il dott. Paolo Amovilli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.-Con il ricorso in esame, notificato il 21 aprile 2023, l’odierno ricorrente cittadino di nazionalità ghanese richiedente la protezione internazionale, ha chiesto accertarsi la nullità del provvedimento del -OMISSIS- con cui il Prefetto di Ravenna ha disposto nei suoi confronti la revoca delle misure di accoglienza ai sensi dell’art. 23 co.1, lett e) del d.lgs. 142/2015 per comportamenti violenti, in violazione del regolamento della struttura ospitante di -OMISSIS-.
A sostegno del gravame ha dedotto unico articolato motivo così riassumibile:
l’atto gravato sarebbe nullo ex art. 21-septies L.241/90 poiché emanato ai sensi dell’art. 23 co. 1, lett. e) del d.lgs. 142 del 2015 ovvero di norma già ritenuta dalla Corte di Giustizia U.E. in contrasto con l’art. 20 della Direttiva UE 2013/33 dotata di effetti diretti, come già affermato anche dalla giurisprudenza amministrativa. In particolare con la sentenza 1° agosto 2022, resa in causa C-422/21, la Corte di Giustizia U.E. ha stabilito che «l’articolo 20, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2013/33 deve essere interpretato nel senso che esso osta all’irrogazione, a un richiedente protezione internazionale che abbia posto in essere comportamenti gravemente violenti nei confronti di funzionari pubblici, di una sanzione consistente nel revocare le condizioni materiali di accoglienza, ai sensi dell’articolo 2, lettere f) e g), di tale direttiva, riguardanti l’alloggio, il vitto o il vestiario, qualora ciò abbia l’effetto di privare detto richiedente della possibilità di far fronte ai suoi bisogni più elementari».
Parte ricorrente ha inoltre chiesto la condanna dell’Amministrazione all’immediato ripristino delle misure di accoglienza nonché al risarcimento del danno patrimoniale per equivalente e non patrimoniale consistente nella forzata privazione di una fissa dimora, quantificato in 35,74 euro per ogni giorno di mancato godimento delle misure di accoglienza sino all’effettivo ripristino.
Si è costituita in giudizio la Prefettura di Ravenna prendendo atto della giurisprudenza “ex adverso” citata ma invocando a sua volta l’ordinanza n. 8540 del 2020 con cui la III Sez. del Consiglio di Stato ha rimesso ex art. 267 TFUE alla Corte di Giustizia UE la questione pregiudiziale per quel che qui interessa “se l’art. 20, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, osti ad una normativa nazionale che preveda la revoca delle misure di accoglienza a carico del richiedente maggiore di età e non rientrante nella categoria delle “persone vulnerabili”, nel caso in cui il richiedente stesso sia ritenuto autore di un comportamento particolarmente violento, posto in essere al di fuori del centro di accoglienza, che si sia tradotto nell’uso della violenza fisica ai danni di pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio, cagionando alle vittime lesioni tali da rendere per le stesse necessario il ricorso alle cure del Pronto Soccorso locale”.
Con tale rimessione il giudice del rinvio ha ritenuto in estrema sintesi la revoca compatibile con la Direttiva in presenza di violazione gravi quali lo spaccio o la violenza fisica posti in essere da richiedenti protezione internazionale non appartenenti alle categorie c.d. vulnerabili di cui all’art. 21 della stessa Direttiva.
La Prefettura ha inoltre sollevato eccezione di tardività del ricorso notificato soltanto il 23 aprile 2023 quando la revoca gravata è stata comunicata all’ente gestore della struttura il -OMISSIS- ovvero lo stesso giorno dell’emanazione.
Alla camera di consiglio del 24 maggio 2023 con ordinanza n. -OMISSIS- la domanda incidentale cautelare è stata accolta “attesa la prevalenza allo stato delle esigenze assistenziali rappresentate dal ricorrente con conseguente riattivazione immediata delle misure di accoglienza, fermo restando la necessità quanto al “fumus boni iuris” di un più approfondito esame nella sede di merito dei motivi di gravame, con particolare riferimento alla questione della compatibilità comunitaria (e costituzionale) dell’art. 23 lett e) d.lgs. 142/2015”.
In prossimità della trattazione nel merito le parti non hanno depositato memorie né documentazione
Alla pubblica udienza del 7 febbraio 2024, uditi i difensori delle parti, la causa è stratta trattenuta in decisione.
DIRITTO
1.-E’ materia del contendere la legittimità del provvedimento con cui il Prefetto di Ravenna ha disposto la revoca ai sensi dell’art. 23 co.1, lett e) d.lgs. 142/2015 delle misure di accoglienza per comportamenti violenti posti in essere dal ricorrente, richiedente la protezione internazionale, all’interno della struttura di -OMISSIS-.
Invoca parte ricorrente la disapplicazione della suindicata norma interna in quanto ritenuta in contrasto con l’art. 20 della Direttiva UE 2013/33 come già riconosciuto dalla Corte di Giustizia U.E., pur non disconoscendo in punto di fatto i gravi comportamenti posti dall’Amministrazione a fondamento dell’esercitato potere di revoca.
Segnatamente il ricorrente ha minacciato altro ospite della struttura con un coltello e serbato comportamenti arroganti e violenti nei confronti oltre che degli altri ospiti degli stessi operatori della struttura di accoglienza.
2.- Preliminarmente va esaminata l’eccezione di irricevibilità del gravame sollevata dalla difesa erariale.
La revoca gravata è stata immediatamente trasmessa il -OMISSIS- al Responsabile del Centro di Accoglienza ed eseguita coattivamente lo stesso giorno si che non è possibile ipotizzare la mancata conoscenza dell’atto da parte dell’odierno ricorrente, il quale si è attivato solo nel febbraio 2023 per accedere agli atti ed il 7 marzo 2023 per avanzare richiesta di riesame in autotutela.
Se è del tutto pacifico che il vizio di violazione del diritto UE sia configurabile