TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2018-11-09, n. 201800323

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2018-11-09, n. 201800323
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bolzano
Numero : 201800323
Data del deposito : 9 novembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/11/2018

N. 00323/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00069/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa

Sezione Autonoma di Bolzano

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 69 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Home di Ing. P G &
C. S.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato M B, con domicilio eletto presso il suo studio, in Bolzano, Corso della Libertà, n. 50/11, e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Provincia Autonoma di Bolzano, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati R v G, H S, F C e P Gllo, con domicilio eletto presso la propria Avvocatura, in Bolzano, Piazza Silvius Magnago, n.1, e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Miodi Prizia, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

quanto al ricorso introduttivo:

1) della deliberazione della Giunta provinciale n.1475 del 28.12.2017 comunicata a mezzo PEC in data 9 gennaio 2018 avente ad oggetto: “ Comune di Egna: Esposto ai sensi dell'art. 105 l.u.p. presentato da Alois Mair, Prizia Miodi ed Ester Franceschini avverso le concessioni edilizie del Comune di Egna n.37/2017 e n. 38/2017 dd. 27.06.2017 - accoglimento ”;

2) della comunicazione di avvio di procedimento dd. 2 agosto 2017 prot. 461264;

3) del parere rilasciato della Commissione provinciale per la natura, il paesaggio e lo sviluppo del territorio nella seduta n. 142 del 05.10.2017;

4) del parere rilasciato della Commissione provinciale per la natura, il paesaggio e lo sviluppo del territorio nella seduta n.149 del 14.12.2017;

5) della comunicazione di avvio di procedimento ex art. 89 Legge urbanistica provinciale n.13/97 dd.

9.1.2018 relativo all'annullamento delle concessioni edilizie nn. 37/17 e 38/17 del 27.6.2017, rilasciate dal Comune di Egna;

quanto ai motivi aggiunti presentati il 13.7.2018:

6) della delibera della Giunta provinciale di Bolzano n. 380 del 24.4.2018, trasmessa a mezzo PEC in data 3 maggio 2018 avente ad oggetto: “ Comune di Egna: procedimento ai sensi dell'art. 89 della l.u.p. per l'annullamento delle concessioni edilizie n.37/2017 e 38/2017, rilasciate dal Comune di Egna in favore della Home S.a.s. dell'Ing. P G &
C. – annullamento
”;

2) della comunicazione di avvio di procedimento ex art. 89 Legge urbanistica provinciale n.13/97 dd.

9.1.2018 relativo all'annullamento delle concessioni edilizie nn. 37/17 e 38/17 del 27.6.2017 rilasciate dal Comune di Egna, già impugnato con il ricorso principale;

3) del richiamato parere della Commissione provinciale per la natura il paesaggio e lo sviluppo del territorio assunto nella seduta n.156 del 22.02.2018;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia Autonoma di Bolzano;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 ottobre 2018 la dott.ssa A D e uditi per le parti i difensori M. Bonomini per la parte ricorrente e P. Gianesello per la Provincia Autonoma di Bolzano;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO



1. La società ricorrente impugna la delibera n. 1475 del 28.12.2017, comunicatale a mezzo p.e.c. il 9.1.2018, con la quale la Giunta provinciale, in accoglimento di due ricorsi ex art. 105 della L.P. n. 13/1997, proposti, tra gli altri, dall’odierna controinteressata, ha avviato il procedimento di cui all’art. 89 della L.P. n. 13/1997 per l’annullamento delle concessioni edilizie nn. 37/2017 e 38/2017, rilasciate il 27.6.2017 dal Comune di Egna per la realizzazione di un complesso residenziale in due lotti sulla p.f. 38/39 e sulla p.ed. 264 C.C. L, in applicazione della delibera della Giunta provinciale n. 964 del 5.8.2014 che concede un incentivo volumetrico a fronte di interventi di riqualificazione energetica di edifici.

In particolare la Provincia riteneva che le concessioni in questione fossero illegittime per falsa applicazione della disciplina sul bonus di cubatura per interventi di riqualificazione energetica e per violazione della distanza dei fabbricati rispetto al confine di zona che interseca il fondo di proprietà della ricorrente.



2. Quest’ultima aggredisce la richiamata delibera giuntale n. 1475/2017 con ricorso notificato alla Provincia e alla signora Prizia Miodi, individuata quale controinteressata, formulando tre motivi di gravame così riassumibili:

I) sul rilievo che la Giunta ha ritenuto non fondate le censure come proposte nei ricorsi popolari, e sulla supposta qualificazione di questi ultimi alla stregua di ricorsi gerarchici impropri, la ricorrente ritiene illegittimo il loro accoglimento per ragioni diverse da quelle in essi dedotte;
peraltro sussisterebbe un’intima contraddittorietà della delibera gravata laddove da un lato ravvisa l’infondatezza delle censure prospettate, dall’altro accoglie i ricorsi;
di qui il rilevato vizio di falsa applicazione di legge, assumendosi in particolare violati l’art. 105 della L.P. n. 13/1997 e gli artt. 4 e 7 della L.P. n. 17/1993, e quello di eccesso di potere per motivazione carente ed errata e comunque contraddittoria nonché per sviamento;

II) la ricorrente ritiene illegittima la decisione giuntale nella parte in cui afferma l’erronea applicazione del bonus cubatura del 15%, previsto dalla delibera della Giunta provinciale n. 964/2014, al progetto edilizio del 2017 autorizzato con le concessioni nn. 37/2017 e 38/2017, poiché presentato oltre il termine perentorio del 31.12.2016 previsto dalla disciplina applicabile;
afferma al riguardo che determinanti ai fini della tempestiva presentazione del progetto sarebbero la domanda di concessione edilizia e la documentazione acclusa, presentate nel 2015, dovendosi considerare i progetti del 2017 una mera variante al progetto originario del 2015;

III) la ricorrente, con un motivo espressamente fatto valere in via principale e autonoma, afferma l’illegittimità della contestata delibera di accoglimento dei ricorsi popolari nella parte in cui, disconosciuta, in virtù dell’avvenuta digitalizzazione del piano urbanistico comunale, la tolleranza di 5 m a suo tempo già accertata dall’Amministrazione provinciale con riguardo al confine tra la zona residenziale B2 e quella del parco naturale che attraversa il fondo, ritiene che l’opera progettata si estenda nell’area del parco e violi perciò la distanza di 5 m rispetto al confine di zona prescritta dal combinato disposto degli artt. 1 e 15 dalle norme d’attuazione al piano urbanistico comunale;
al riguardo la ricorrente invoca l’accertamento della predetta tolleranza affermata dalla stessa Amministrazione provinciale nel 2014 e comunque evidenzia che trattandosi di un fondo a cavallo tra le due zone ma di un unico proprietario, non rileverebbe l’inosservanza della distanza dal confine di zona, posto che per costante giurisprudenza le distanze delle costruzioni rispetto al confine sarebbero derogabili dalla volontà privata.



3. Nelle more del giudizio, pendente il procedimento amministrativo di annullamento ai sensi dell’art. 89 cit. avviato con la deliberazione gravata, la ricorrente, per l’enunciata esigenza di accelerare il rilascio di un titolo edilizio incontestato che le consentisse l’avvio dei lavori, facendo tuttavia espressamente salvo il proprio interesse alla definizione del ricorso all’esame, il cui esito auspicabilmente favorevole le permetterebbe l’edificazione di una cubatura sensibilmente maggiore, ha presentato un nuovo progetto che, tenendo conto di quanto affermato nella delibera giuntale di accoglimento dei ricorsi popolari, riduce la cubatura in ragione della minore superficie del lotto edificabile, dovuta alla mancata applicazione della predetta tolleranza rispetto alla determinazione sul lotto medesimo del confine di zona fissato nel piano urbanistico digitalizzato nonché in ragione dell’affermata inapplicabilità del bonus cubatura, secondo la disciplina dettata dalla delibera provinciale n. 964/2014.



4. La concessione edilizia n. 32/2018, rilasciata dal Comune di Egna per il cennato progetto, è stata nuovamente aggredita dall’odierna controinteressata ed altri, che hanno proposto un ulteriore ricorso popolare ai sensi dell’art. 105 della L.P. n. 13/1997, questa volta rigettato dalla Provincia con delibera n. 901 dell’11.9.2018, in conformità al previo parere emesso all’unanimità dalla Commissione provinciale per la natura, il paesaggio e la tutela del territorio in data 9.8.2018.



5. Nel frattempo con delibera n. 380/2018, trasmessa a mezzo pec il 3.5.2018, la Giunta Provinciale ha concluso in senso sfavorevole alla ricorrente il procedimento di annullamento delle contestate concessioni edilizie, avviato ai sensi dell’art. 89 della L.P. n. 13/1997 con la delibera oggetto del gravame introduttivo. Ne è seguita la proposizione di motivi aggiunti, notificati il 2.7.2018 alla Provincia Autonoma di Bolzano e alla controinteressata, signora Prizia Miodi.



6. La ricorrente, affermato il permanere del suo interesse alla definizione del ricorso introduttivo pur a fronte della presentazione del nuovo progetto cui s’è fatto cenno sopra, atteso che le concessioni annullate dalla Provincia le consentirebbero l’erezione di una volumetria sensibilmente maggiore, formula in via autonoma e per invalidità derivata due motivi di gravame sostanzialmente sovrapponibili alle doglianze rubricate ai nn. 2 e 3 del ricorso introduttivo, ponendo in particolare rilievo, date le sue implicazioni in termini di riduzione di volume realizzabile, quello attinente alla negata tolleranza di 5 m rispetto al confine interno al lotto, tra la zona residenziale B2 e quella del parco naturale.

Evidenzia rispetto alla problematica in questione come le concessioni edilizie oggetto d’annullamento riguardassero due distinti lotti e come l’edificio costruito su uno di essi nulla avesse a che fare con la violazione del confine con la zona del parco naturale, affermata dalla Provincia. Sussisterebbe pertanto un ulteriore profilo d’illegittimità del provvedimento annullatorio dovuto alla mancata distinzione tra le due concessioni in relazione alla questione del confine di zona.

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