TAR Brescia, sez. II, sentenza 2024-07-29, n. 202400671
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Testo completo
Pubblicato il 29/07/2024
N. 00671/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00638/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di BR (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 638 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Palmieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Bergamo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Vito Gritti, Silvia Mangili, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS 2-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento:
- per quanto riguarda il RICORSO INTRODUTTIVO:
del rigetto del Comune di Bergamo in merito all'istanza di accesso agli atti presentata da -OMISSIS- e protocollata al n. -OMISSIS- 2022;
- per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 30/9/2022:
per l'accertamento dell'illegittimità del provvedimento del 5 agosto 2022 e la conseguente condanna del Comune al risarcimento del danno causato in seguito al rigetto dell'istanza di accesso agli atti presentata da -OMISSIS- e protocollata con numero -OMISSIS- 2022, nonché per l'annullamento dell'art. 4, comma 5 del Regolamento Comunale per la Videosorveglianza nella parte in cui esclude l'accesso alle videoregistrazioni per l'accertamento della dinamica di un sinistro e degli atti conseguenti e connessi fra cui l'ordine di servizio n. -OMISSIS- 2016.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Bergamo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 maggio 2024 il dott. Luigi Rossetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La sig.ra -OMISSIS-, in data 20/12/2021, mentre era alla guida dell’auto targata -OMISSIS- e concessa in uso da un conoscente, all’incrocio tra via -OMISSIS A- e -OMISSIS B-, veniva urtata da un’autovettura proveniente dalla sua sinistra condotta dal controinteressato sig. -OMISSIS 2-. Quest’ultimo, sulla base di quanto riferito dalla ricorrente, sarebbe passato con semaforo rosso.
Dal sinistro non derivavano lesioni personali. Entrambe le parti coinvolte sottoscrivevano il modulo di constatazione amichevole di sinistro dal quale, tuttavia, non risulta che il sig. -OMISSIS 2- abbia attraversato con il semaforo rosso.
Il giorno seguente, 21 dicembre 2021, la ricorrente, recatasi presso il Comando, chiedeva alla Polizia Locale del Comune di Bergamo di accertare la dinamica dei fatti, anche visionando le immagini della videosorveglianza dell’incrocio, al fine di accertare la responsabilità di controparte.
La richiesta veniva verbalizzata.
La compagnia assicurativa del proprietario dell’autovettura concessa in prestito all’odierna ricorrente, in ragione della sottoscritta constatazione amichevole e della mancanza di altri elementi, liquidava al proprio assicurato solo parte del danno subito all’autoveicolo.
In ragione di quanto sopra, la ricorrente, in data 12 maggio 2022, ha presentato istanza di accesso ai filmati della videosorveglianza.
Formatosi il silenzio-rigetto, la sig.ra -OMISSIS- ha presentato il ricorso introduttivo di cui in epigrafe diretto ad ordinare al Comune l’esibizione dei filmati della videosorveglianza in questione.
Nelle more del giudizio il Comune, con nota n. -OMISSIS- del 05/08/22, ha comunicato che, nonostante la tempestiva redazione dell’espresso provvedimento di diniego all’istanza di accesso della ricorrente, quest’ultimo non è stato trasmesso per mero errore organizzativo. In ogni caso, il diniego all’accesso veniva motivato facendo presente che l’atto amministrativo elettronico (il “file”) contenente le immagini della videosorveglianza, non era più esistente perché era stato automaticamente cancellato dal sistema 4 giorni dopo il sinistro. Ciò in applicazione dell’art. 4, comma 5, del Regolamento comunale per la videosorveglianza. Inoltre, sulla base dell’ordine di servizio n. -OMISSIS- 2016, tali immagini non sarebbero state acquisibili in caso di sinistri senza lesioni a persone.
Con lettera del 26/09/22 il proprietario dell’auto condotta dalla ricorrente ha chiesto a quest’ultima il risarcimento di tutti i danni subiti per la parte non rimborsata dall’assicurazione.
Su tale presupposto, la ricorrente ha notificato in data 29/09/2022 ricorso per motivi aggiunti, depositato in data 30 settembre 2022, per ottenere:
a) l’annullamento del provvedimento di diniego di accesso del 05/08/22 e degli atti presupposti sulla cui base sono state cancellati i “files” della videosorveglianza;
b) il risarcimento del danno causato dal Comune di Bergamo in seguito al rigetto dell’istanza di accesso agli atti presentata da -OMISSIS-.
In data 11/10/2022 si costituiva il Comune di Bergamo, chiedendo il respingimento del ricorso, in quanto infondato in fatto ed in diritto
Con sentenza parziale n. 974/2022, questo Tribunale cosi statuiva “ A) in ordine alla domanda di cui all’art. 116 C.p.a.:
13) il