TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2010-06-23, n. 201020473

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2010-06-23, n. 201020473
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201020473
Data del deposito : 23 giugno 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 05075/2003 REG.RIC.

N. 20473/2010 REG.SEN.

N. 05075/2003 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5075 del 2003, proposto da:
B L, rappresentata e difesa dagli avv. R I e P R, con domicilio eletto presso lo studio legale del primo in Roma, Lungotevere Marzio, 3;



contro

la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente pro tempore;
il Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore,
rappresentati e difesi, ope legis, dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la quale sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12.



nei confronti di

D A, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Campagnola, con domicilio eletto presso il suio studio in Roma, via Lutezia, 8;
Nardi Barbara, n.c.;



per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

-     del decreto in data 10/2/2003 del Capo della Polizia che ha disposto l’immissione in soprannumero della d.ssa B nei ruoli tecnici della Polizia di Stato solo con la qualifica di Direttore tecnico capo psicologo a decorrere dall’1/1/1994, con ammissione della stessa a frequentare il corso di formazione dirigenziale per l’accesso alla qualifica di primo dirigente psicologo con decorrenza dall’1/1/1995;

-     di ogni altro atto connesso inclusi, ove occorra, la nota ministeriale in data 14/3/2003 ed il d.P.C.M. 26/9/2002 dal contenuto testuale sconosciuto con cui è stato disposto il trasferimento della ricorrente dal Sisde al Ministero dell’Interno;


Visto il ricorso con i relativi allegati.

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione e della dott.ssa Anna D.

Visto il ricorso incidentale proposto dalla d.ssa D;Visti gli atti, depositati il 20/11/2003 e 26/11/2004, con i quali la d.ssa B ha proposto motivi aggiunti di gravame, rispettivamente, avverso : a)     il d.m. 30/6/2003 con il quale è stato rideterminato il trattamento economico ad essa ricorrente principale spettante; b)  il decreto del Capo della Polizia del 15/5/2004 che dispone la promozione della d.ssa B, in soprannumero e con decorrenza 1/1/1995, alla qualifica di primo dirigente tecnico psicologo con collocazione, nel relativo ruolo di anzianità, dopo il pari qualifica d.ssa Anna D.

Viste le memorie, depositate dalle parti in causa, a sostegno delle rispettive difese.

Visti tutti gli atti della causa.

Relatore, all'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2010, il dott. Fabio Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale d’udienza.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:




FATTO

Espone in fatto la ricorrente:

-     di essere stata, con decorrenza 5/11/84, assunta direttamente presso il Servizio di informazione e sicurezza democratica (di seguito:Sisde) con la qualifica di “Segretario” e di aver conseguito presso il medesimo Organismo prima la superiore qualifica di “Collaboratore” e successivamente “ l’idoneità a dirigente ”;

-     che con d.P.C.M. del 26/9/2002, dal contenuto ad essa non noto, è stato disposto il suo trasferimento dal Sisde al Ministero dell’Interno;

-     che con decreto del Capo della Polizia del 10/2/2003 l’Amministrazione dell’Interno, in sede di ricostruzione della carriera di essa ricorrente, ne ha disposto l’inquadramento, in soprannumero, nella qualifica di direttore tecnico capo psicologo con ammissione alla frequenza al corso di formazione dirigenziale per l’accesso, con decorrenza 1/1/1995, alla qualifica di I° dirigente psicologo.

Tale decreto ministeriale viene gravato con il primo dei ricorsi ( e cioè quello introduttivo del corrente giudizio) in epigrafe indicati, assumendosene  la parziale illegittimità. L’atto in questione, ad avviso della d.ssa B, è corretto fino al punto in cui dispone l’attribuzione della qualifica di direttore tecnico capo mentre è illegittimo laddove non considera utilmente superato, ai sensi dell’art.7 c.3 del d.P.C.M. n.//1980, il corso di formazione per l’attribuzione della qualifica dirigenziale e, conseguentemente, non provvede al suo diretto ed immediato inquadramento giuridico nella qualifica di I° dirigente psicologo (con decorrenza 1.1.1995) e nella più elevata qualifica di dirigente superiore psicologo a partire dall’1.1.1998. Peraltro, aggiunge la d.ssa B, anche ove volesse ritenersi necessario (ai fini dell’inquadramento nelle predette qualifiche dirigenziali) l’effettivo superamento del corso di formazione dirigenziale, egualmente l’atto impugnato (che ha disposto la sola ammissione al predetto corso), sarebbe illegittimo atteso che essa ricorrente, all’interno del Sisde, ha già ottenuto – avendo superato un primo concorso nel 1995 ed altro nel 1996 – l’idoneità alla qualifica dirigenziale; e pertanto la decretata ammissione al predetto corso viene, di fatto, a tradursi “ nella mera ripetizione di un iter già concluso”.

Formalmente le censure sollevate sono così rubricate: violazione degli artt.38 e ss. del d.P.R.n.337/1982 (oggi d.lgs.n.334/2000); violazione degli artt.6,7, e del d.P.C.M. n.7/1980;eccesso di potere per erroneità dei presupposti, illogicità, contraddittorietà ed ingiustizia manifesta; difetto di istruttoria e disparità di trattamento.

Con un primo atto contenente mm.aa. di gravame, depositato il 20.11.2003, la d.ssa B ha, poi, contestato la mancata conservazione del trattamento economico percepito presso il Sisde. In tale contesto l’impugnativa è stata azionata nei confronti del d.m. 30.6.2003 (con cui l’amministrazione dell’Interno ha rideterminato il trattamento in questione), ritenuto affetto da: violazione e falsa applicazione dell’art.202 del d.P.R.n.3/1957, dell’art.12 del d.P.R. n.107971970, dell’art.7 della legge n.801/1977 e del d.P.C.M. n.7/1980 nonché da violazione della legge n.121/1981 come modificata dalla legge n.250/2001, eccesso di potere per travisamento dei fatti,carenza di istruttoria ed ingiustizia manifesta.

Un secondo atto di mm.aa. di gravame, depositato il 26.11.2004, è poi rivolto avverso il decreto del Capo della Polizia del 15/5/2004 che dispone la promozione della d.ssa B, in soprannumero e con decorrenza 1/1/1995, alla qualifica di I° dirigente tecnico psicologo con collocazione, nel relativo ruolo di anzianità, dopo il pari qualifica d.ssa Anna D. In tale ambito l’azionata impugnativa non investe l’intero provvedimento ma la mancata espressa previsione dell’attribuzione della qualifica di dirigente superiore psicologo a far data dall’1.1.1998; è inoltre gravata la distinta parte dell’atto in cui si dispone il collocamento della ricorrente in ruolo dopo la d.ssa D.

Le censure dedotte sono le seguenti: violazione e falsa applicazione degli artt.29 e 36 del d.lgs.n.334 del 2000, dell’art.7 della legge n.801 del 1977 e dell’art.7 del d.P.C.M. n.7/1980; eccesso di potere per travisamento dei fatti,carenza di istruttoria ed ingiustizia manifesta.

Si sono costituiti in giudizio sia l’amministrazione dell’Interno che la controintressata d.ssa D. Quest’ultima ha rappresentato che occupa, dall’1.1.1995, l’unico posto di I° dirigente psicologo previsto nella dotazione organica dirigenziale ed ha già maturato, nella predetta qualifica, l’anzianità di servizio (tre anni) prescritta ai fini dello scrutinio per l’accesso alla qualifica di dirigente superiore (qualifica per la quale è previsto un unico posto in atto non disponibile in quanto occupato dal dir.sup. psicologo dott. F). Essendo, pertanto, interessata a contestare la pretesa della d.ssa B ad essere inquadrata direttamente nella posizione di dir. sup. psicologo (e, dunque in posizione gerarchicamente sopraordinata a quella in atto rivestita dalla D stessa), ha reagito:

a)     impugnando, con apposito ricorso incidentale, gli atti già gravati dalla d.ssa B in via principale; e cioè sia il d.P.C.M. 26/9/2002 che il decreto del Capo della Polizia 10/2/2003: atti dei quali sopra si è detto; b)     controdeducendo, con articolata nota difensiva, alle argomentazioni sviluppate dalla B nei propri atti di gravame, principale ed aggiuntivi.

Peraltro nella nota sub b), depositata il 12/3/2010, la ricorrente incidentale ha manifestato la sopravvenuta carenza di interesse a coltivare l’impugnativa del d.P.C.M. del 26/9/2002 in esito al deposito in giudizio di copia dello stesso da parte dell’Amministrazione dell’Interno in data 18/2/2010. Ha invece insistito sulla persistente attualità e fondatezza delle doglianze (sempre in via incidentale) prospettate nei confronti del decreto del Capo della Polizia del 10/2/2003: decreto ritenuto illegittimo in quanto immette la B nei ruoli tecnici della Polizia di Stato:

1.     senza alcun previo accertamento dei requisiti psico fisici ed attitudinali ex lege prescritti nei confronti di ogni appartenente alla P.S.;

2.     sulla base del solo titolo di studio posseduto e non anche, come richiesto dall’art.9 del d.P.C.M. n.7/1980, in considerazione “ delle funzioni svolte presso gli Organismi di informazione …” .

Da ultimo, in date 10/3/e 12/3/2010, sia l’Amministrazione dell’Interno che la ricorrente principale hanno, rispettivamente, depositato propria nota conclusionale.

All’udienza del 25/3/2010 la causa è stata trattenuta per la relativa decisione.



DIRITTO

I)- I fatti da cui origina la controversia in esame sono stati sinteticamente descritti in narrativa.

E’ stato rappresentato che la d.ssa B, assunta dal 5.11.1984 direttamente presso il Sisde, si è gravata avverso i provvedimenti con cui, una volta trasferita dal Sisde all’Amministrazione dell’Interno (d.P.C.M. 26.9.2002), non le è

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