TAR Ancona, sez. I, sentenza 2021-04-12, n. 202100310
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Pubblicato il 12/04/2021
N. 00310/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01033/2000 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1033 del 2000, proposto da
F M, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati A L e A L, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. A L in Ancona, corso Mazzini, 156;
contro
I.C.R.A.M., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato P V, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. A G in Ancona, corso Mazzini, 156;
I.R.P.E.M.- C.N.R. non costituito in giudizio;
C.N.R. - Consiglio Nazionale delle Ricerche, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona, domiciliataria ex lege in Ancona, corso Mazzini, 55;
per l’accertamento e la condanna
del diritto soggettivo alla corresponsione di emolumenti spettanti per aver ricoperto il ruolo di Direttore generale facente funzioni dell’Istituto dal 27 marzo 1996 al 18 marzo 1997, nonché alla corresponsione dell’indennità ex art. 22 del DPR 171 del 1991 da gennaio 1995 a ottobre 1995 per l'espletamento dell'incarico di Direttore dell'Unità Organica Pesca dell'I.C.R.A.M.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di I.C.R.A.M. e di C.N.R. - Consiglio Nazionale delle Ricerche;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 17 marzo 2021 -tenutasi con le modalità di cui agli artt. 84, comma 6, D.L. n. 18 del 2020 e 4, comma 1, D.L. n. 28 del 2020 e 25, D.L. n. 137 del 2020- la dott.ssa S P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con ricorso notificato all’Amministrazione intimata il 15 settembre 2000 e depositato il 16 settembre 2000 parte ricorrente agisce per l’accertamento del diritto alla corresponsione in proprio favore degli emolumenti spettanti per aver ricoperto il ruolo di Direttore generale facente funzioni dell’Istituto dal 27 marzo 1996 al 18 marzo 1997, nonché per la corresponsione dell’indennità ex art. 22 del Contratto collettivo per la direzione di strutture tecniche (DPR 171 del 1991), da gennaio 1995 a ottobre 1995 con riferimento all'incarico di Direttore dell'Unità Organica Pesca dell'I.C.R.A.M.
1.2 Si è costituito l’Istituto resistente eccependo che il ricorrente, ricercatore del CNR in comando presso l’ICRAM, aveva svolto le funzioni di Direttore dell’Istituto per il periodo dal 27 marzo 1996 al 18 marzo 1997 in base ad una delibera del Commissario straordinario dell’ente da ritenersi viziata da illegittimità poiché assunta in assenza del presupposto potere commissariale di nomina, e che pertanto, ai fini del riconoscimento del compenso per lo svolgimento di mansioni superiori nel pubblico impiego, risultava carente il requisito di un valido atto di conferimento dell’incarico. Quanto invece alla richiesta indennità ex art. 22 del contratto collettivo di cui al DPR 171 del 1991, l’Istituto eccepiva l’infondatezza della pretesa, poiché tale indennità era stata già corrisposta (con provvedimento commissariale del 12 ottobre 1995, allegato in atti) a favore del ricorrente per lo svolgimento dell’incarico di Direttore dell’Unità organica Pesca, sia pure solo fino alla data del 31 luglio 1995, allorché era cessato il periodo di comando presso l’Ente.
In data 22 giugno 2020 i difensori dell’Istituto rinunciavano al mandato.