TAR Salerno, sez. II, sentenza 2020-07-02, n. 202000788

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. II, sentenza 2020-07-02, n. 202000788
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 202000788
Data del deposito : 2 luglio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/07/2020

N. 00788/2020 REG.PROV.COLL.

N. 01826/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1826 del 2018, proposto da:
R L, rappresentato e difeso dagli avvocati S B, Anna D'Orta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Centola, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;

nei confronti

G N, rappresentata e difesa dagli avvocati F F, L S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

a) della Determinazione n.18 del 16.08.2018, di annullamento in autotutela del permesso di costruire n. 02/2017 – pratica edilizia n. 126/2016;

b) della comunicazione di avvio del procedimento prot. 8670 del 19.06.2018;

c) dell'ordinanza n. 01/2018, prot. 9781/18 del 12.07.2018, di sospensione immediata dei lavori di cui al P.d.C. n.02/2017;

d) di ogni ulteriore atto presupposto, preparatorio, connesso, conseguente e/o consequenziale;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di G N;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 luglio 2020, tenutasi tramite collegamento da remoto mediante Teams, ai sensi dell’art. 84, comma 6, del D.L. 18/2020, la dott.ssa G M, come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;


FATTO

Il ricorrente sig. Lepre Riccardo è comproprietario in solido con la Sig.ra Nardo Giuseppina di una parte comune indivisa sita in località San Paolo – Palinuro di Centola.

Entrambi i contitolari richiedevano il rilascio di un permesso di costruire (n. 2/2017) per la realizzazione di un percorso pedonale e carrabile all’accesso ai fabbricati.

Già con varie note, la comproprietaria manifestava il suo disinteresse per l’esecuzione dell’opera in ragione del fatto che il titolo edilizio abilitava soltanto l’uso pedonale;
ma ciononostante il Sig. Lepre iniziava i lavori.

Seguiva una prima ordinanza di sospensione dei lavori n. 8 del 12.07.2018.

In data 04.07.2018, prot. 9356, la comproprietaria in epigrafe comunicava al Comune formale rinuncia al permesso di costruire, cui seguiva l’adozione della determina n. 18/2018, che sanciva l’annullamento in autotutela del titolo edilizio n. 02/2017 – pratica n. 126/2016, nonchè la demolizione, entro e non oltre il termine di 90 giorni dalla notifica, di tutte le opere già eseguite, dall’altro contitolare, in base al titolo annullato.

Avverso gli atti de quibus , il comproprietario proponeva ricorso, notificato in data 30.10.2018 e depositato il 22.11.2018, chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi di legittimità.

A.VIOLAZIONE ART. 21 NONIES L. 241/1990- CARENZA DI POTERE IN CONCRETO- SVIAMENTO.

La parte ricorrente lamenta l’inosservanza della disposizione normativa, attesa la carenza di tutti gli elementi costituivi della fattispecie normativamente tipizzata: interesse pubblico, ragionevolezza del termine, momento comparativo e motivazione.

B) VIOLAZIONE DELL’ART.3

LEGGE

241/90 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART.22 e 23 DEL D.P.R. 380/2001 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART.21

QUINQUIES E NONIES DELLA L.

241/1990 E S.M.I. – CARENZA DI POTERE IN CONCRETO – SVIAMENTO.

La parte ricorrente insiste sul fatto che i lavori siano stati integralmente eseguiti e, come tali, non potevano essere incisi in via successiva da atti in autotutela. La determinazione del Comune si atteggia, a suo dire, quale annullamento, ma di fatto è una revoca, il cui esercizio è ammissibile in relazione ad atti amministrativi ad effetto durevole e non in relazione a provvedimenti ad effetto istantaneo e già interamente eseguiti.

C) VIOLAZIONE DELL’ART.3

LEGGE

241/90 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART.22 E 23 DEL D.P.R. 380/2001 – ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL’AFFIDAMENTO – SVIAMENTO.

La parte ricorrente insiste sulla carenza delle regole motivazionali di esplicitazione dell’interesse pubblico sulla lesione del principio di affidamento, in ragione dell’avvenuto completamento delle opere.

D-E-F.G. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART.21

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi