TAR Genova, sez. I, sentenza 2015-05-05, n. 201500431

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Genova, sez. I, sentenza 2015-05-05, n. 201500431
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
Numero : 201500431
Data del deposito : 5 maggio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00965/2012 REG.RIC.

N. 00431/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00965/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 965 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
E S, rappresentato e difeso dagli avv. M B, A M, con domicilio eletto presso A M in Genova, Via Corsica, 21/18;

contro

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Genova, v.le Brigate Partigiane 2;
A S, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Genova, v.le B. Partigiane, 2;
Comune di Genova, rappresentato e difeso dall'avv. A D M, con domicilio eletto presso A D M in Genova, Via Garibaldi 9;
Regione Liguria, Provincia di Genova, Agenzia del Demanio, Agenzia del Demanio - Genova, Ministero Per i Beni e Le Attivita' Culturali, Soprintendenza Per i Beni Architettonici e Per il Paesaggio, Municipio II Genova Centro Ovest, Agenzia delle Dogane, Agenzia delle Dogane - Genova, Capitaneria di Porto di Genova, Provveditorato Interregionale Alle Oo.Pp. Lombardia-Liguria, Provveditorato Interregionale Alle Oo.Pp. Lombardi-Liguria - Sede Coordinata di Genova, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Provveditorato Interregionale Alle Oo.Pp. Piemonte, Valle D'Aosta e Liguria, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero dell'Interno, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Autorità Portuale di Genova, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Genova, viale Brigate Partigiane N. 2;

nei confronti di

Sviluppo Genova Spa, Società Per Cornigliano Spa, rappresentati e difesi dall'avv. Luigi Cocchi, con domicilio eletto presso Luigi Cocchi in Genova, Via Macaggi 21/5 - 8;
Autostrade Per L'Italia Spa, Autostrade Per L'Italia Spa - Genova, R.F.I. Spa, R.F.I. Spa - Genova, Società Aeroporto di Genova S.p.A., I.L.V.A. S.p.A.;

per l'annullamento

provvedimento avente ad oggetto approvazione del progetto definitivo dell'ampliamento di lungomare canepa a tre corsie per senso di marcia e contestuale dichiarazione di pubblica utilità, comportante l'esproprio di un'area di proprietà di eni spa. richiesta risarcimento danni


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di A S e di Comune di Genova e di Autorità Portuale di Genova e di Sviluppo Genova Spa e di Società Per Cornigliano Spa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 aprile 2015 il dott. D P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il gravame introduttivo del giudizio la società odierna ricorrente, in qualità di proprietaria di area limitrofa all’intervento e sulla quale insiste un proprio impianto di distribuzione carburanti, impugnava i provvedimento di cui in epigrafe, concernenti la procedura di esproprio di una parte dell’area per l’ampliamento del lungomare Canepa, su cui si affaccia l’impianto stesso.

Nel ricostruire in fatto e nei documenti la vicenda, agli atti impugnati parte ricorrente muoveva le seguenti censure:

- violazione dell’art. 1 l. 443\2001 e del d.P.R. 327\2001, nonché diversi profili di eccesso di potere, in quanto, non sussistendo i presupposti per l’inserimento dell’opera nell’ambito delle infrastrutture strategiche;

- analoghi vizi oltre a violazione della l.r. 39\2007 e degli artt. 3 e 97 cost per violazione del giusto procedimento, per mancanza del necessario piano di intervento strategico;

- analoghi vizi e violazione degli artt. 161 ss. d.lgs. 163\2006 per affidamento della progettazione dell’opera senza previo svolgimento di una procedura di evidenza pubblica;

- violazione dell’art. 11 l. 241\1990 e diversi profili di eccesso di potere per contrasto con precedenti accorti intercorsi fra le odierne parti per gli accessi al distributore dallo stesso lungomare;

- violazione del d.P.R. 327 cit., dell’art. 81 d.P.R. 616\1977, del d.P.R. 383\1994, difetto di presupposti e di competenza in capo ad Anas;

- analoghi vizi per violazione del principio del minor aggravio, in quanto la soluzione progettuale pregiudica le funzionalità dell’impianto della ricorrente.

Veniva altresì formulata domanda risarcitoria.

Le amministrazioni ed i soggetti intimati si costituivano in giudizio e chiedevano il rigetto del gravame.

Con atto di motivi aggiunti veniva ribadita la violazione degli artt. 161 del codice dei contratti per carenza dei presupposti per escludere il ricorso alla gara pubblica per la progettazione.

Con ulteriore atto di motivi aggiunti, previa istanza di rinvio dell’udienza di merito già fissata, venivano estese le censure avverso atti depositati in giudizio dalle difese resistenti. In specie: avverso la lettera di intenti 5\2\2007 e l’atto modificativo dell’accordo 29\11\1999, veniva esteso il primo ed il secondo motivo di ricorso;
avverso la documentazione della gara dei servizi di progettazione, in mutamento rispetto alla prospettazione di cui ai vizi dedotti in materia col ricorso principale e con il primo atto di motivi aggiunti, violazione della legge 443 cit e degli artt. 19 ss d.lgs. 163 cit., non sussistendo i presupposti per far assumere ad una società mista i connotati della stazione appaltante.

Anche avverso tali vizi replicavano le difese delle parti costituite.

Il ricorso proposto avverso la procedura espropriativa in questione è prima facie infondato sotto tutti i profili dedotti.

In relazione al primo motivo di gravame, con cui si contesta l’inserimento dell’opera fra le infrastrutture strategiche, dall’analisi della documentazione versata in atti emerge all’evidenza, oltretutto in termini di manifesta ragionevolezza della scelta difesa dalle parti resistenti, come l’ampliamento del lungomare in questione si ponga in diretta e contestuale coerenza con le opere concernenti i collegamenti nell’ambito dell’hub portuale di Genova. In proposito, la stessa delibera Cipe a monte risulta aver coerentemente inserito nelle opere di tale caratura il nodo stradale genovese, nell’ambito del quale logicamente trova posto anche l’ampliamento del tratto di strada che porta all’accesso al porto.

In relazione al secondo motivo, l’infondatezza manifesta emerge sia dalla mera facoltatività dello strumento invocato (che all’evidenza, quale possibile strumento regionale di mero accompagnamento, non potrebbe condizionare la conclusione dell’iter approvativo delle opere di interesse fondamentale e strategico nazionale, quale quelle in questione), così come emerge dall’analisi della stessa legge regionale 39 (che parte ricorrente richiama solo genericamente), sia dalla mancata indicazione – nella censura - di quali esigenze di riqualificazione avrebbero dovuto nella specie costituirne doveroso oggetto.

Il terzo ordine di motivi risulta superato nella stessa prospettazione di parte ricorrente la quale, nell’aver preso atto della documentazione prodotta e quindi del fatto che la società odierna resistente ha affidato la progettazione tramite gara, ha in definitiva rinunciato alla censura, proponendo diversi motivi aggiunti sul punto.

Invero, una volta assodato che in materia si è svolta una procedura di gara, nessun ulteriore interesse concreto e diretto risulta far capo all’odierna ricorrente in merito al soggetto che tale gara abbia in concreto svolto, con conseguente inammissibilità dei residui motivi aggiunti sul punto.

Peraltro, in relazione a questi ultimi appare comunque fondata l’eccezione di irricevibilità per tardività, atteso che la piena conoscenza degli atti espropriativi, evidenziata in sede di proposizione del ricorso principale, avrebbe imposto una tempestiva proposizione di tutte le censure avverso l’affidamento in questione. Al riguardo, è noto come, in generale, nel processo amministrativo non siano ammissibili i motivi aggiunti concernenti vizi dei provvedimenti già impugnati che, come nella specie, sarebbe stato possibile per parte ricorrente acquisire con la normale diligenza al momento dell’atto introduttivo, atteso che, altrimenti, la proposizione dei motivi aggiunti si tradurrebbe in un mezzo per eludere la regola del termine di decadenza (cfr. ad es. CdS n. 6875\2010).

In relazione al quarto ordine di rilievi, le relative contestazioni appaiono smentite in radice dall’analisi della documentazione versata in atti, da cui emerge come la soluzione progettuale approvata preveda espressamente – su richiesta espressa e specifica del Comune cedente l’area interessata - la realizzazione di rampe di accesso adeguate all’utilizzo dell’impianto di distribuzione di carburanti dell’odierna ricorrente. Sul punto, la esaustiva ricostruzione svolta dalle difese comunali evidenzia l’espressa attenzione al profilo dedotto;
inoltre, rispetto alla congruità della scelta, in assenza di specifica e compiuta deduzione di particolare travisamento fatti ovvero di manifesta illogicità, la relativa cognizione fuoriesce dagli ambiti di sindacato propri del presente giudizio.

Le considerazioni appena svolte, anche alla luce delle attente valutazioni concernenti la scelta progettuale all’uopo modificata, rendono prima facie infondato anche il connesso sesto ordine di motivi, non risultando in alcun modo leso l’invocato principio del minor aggravio nei limiti di sindacato ammissibili nella presente sede.

Infine, in relazione al restante quinto ordine di rilievi la relativa infondatezza emerge normativamente, a fronte del chiaro dettato legislativo (art. 7 comma 2 d.l. 138\2002) che in materia affida ad Anas la competenza in tema di procedure espropriative

Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

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