TAR Potenza, sez. I, sentenza breve 2024-09-27, n. 202400473

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Potenza, sez. I, sentenza breve 2024-09-27, n. 202400473
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Potenza
Numero : 202400473
Data del deposito : 27 settembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/09/2024

N. 00473/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00386/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 386 del 2024, proposto da
Lega Italiana Protezione Uccelli (L.I.P.U.) Odv, Wwf Italia -E.T.S., Lndc - Animal Protection Aps, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dall'avvocato Maurizio Balletta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Regione Basilicata, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Maurizio Roberto Brancati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



e con l'intervento di

ad opponendum:
Federazione Italiana della Caccia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Alberto Maria Bruni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l'annullamento

della Delibera della Giunta Regionale della Basilicata 1.8.2024 n. 433, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 38/BIS del 7.8.2024, recante "L. n. 157/1992 e ss.mm.ii. - Artt. 30 e 33 della Legge Regionale n.2 del 9.02.1995 e ss.mm.ii. - Approvazione Calendario Venatorio Regionale per la stagione 2024/2025 e format di Tesserino per l''esercizio venatorio Allegato 1 alla deliberazione impugnata sub a), ed, in particolare il Calendario Venatorio Regionale allegato 1 alla suddetta deliberazione, nella parte in cui:

-all’art. 2.3 dispone che <<E’ consentito il prelievo giornaliero per massimo 5 capi della specie OR (TR UR), esclusivamente nelle giornate del 1, 4 e 8 settembre 2024 ai soli cacciatori residenti e domiciliati in Basilicata, mediante l’appostamento temporaneo e limitatamente agli ambienti con presenza di stoppie, negli incolti lungo i corsi d’acqua, lungo i canali alberati e all’esterno di aree boscate>> e, al successivo art. 6, punto 1.2 a) autorizza il seguente carniere: <<a) TO: accesso al prelievo è consentito esclusivamente ai soli cacciatori che accederanno alla specifica App e relativa piattaforma indicata dalla Regione; piano di prelievo: massimo di 350 tortore, cinque capi per ciascuna giornata e quindici capi annui>>

- all’art. 2.5, alla lettera p), consente la caccia ai DI (tordo bottaccio, tordo sassello e cesena) fino al 30 gennaio 2025 anziché fino al 9 gennaio 2024 e al successivo art. 6, punto 1.2 autorizza il prelievo con il seguente carniere << Tordo sassello, Tordo bottaccio e Cesena: […] dal 11.01.2025 al 30.01.2025 dieci capi per giornata, per un massimo di duecento capi annui per specie>>.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Basilicata e l’atto di intervento di Federazione Italiana della Caccia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2024 il dott. Paolo Mariano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in esame, depositato in data 30/8/2024, le Associazioni deducenti hanno impugnato la Delibera della Giunta Regionale della Basilicata, n. 433 dell’1/8/2024, di approvazione del Calendario Venatorio Regionale per la stagione 2024/2025, limitatamente alle seguenti previsioni contenute nell’Allegato 1:

- l’art. 2.3, nella parte in cui autorizza il prelievo

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