TAR Roma, sez. IV, sentenza 2023-01-30, n. 202301658

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. IV, sentenza 2023-01-30, n. 202301658
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202301658
Data del deposito : 30 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/01/2023

N. 01658/2023 REG.PROV.COLL.

N. 11496/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11496 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Vf ID DI LT, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Feroleto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;



nei confronti

Bls TI SEs ED, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonella Borsero, Carlo Merani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l'annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo, integrato da motivi aggiunti depositati l’11.1.2023: del decreto n. 12 del 12.7.2022 a firma dell’Ambasciatore d’Italia a Dakar, pubblicato sul sito web istituzionale dell’Ambasciata il 13.7.2022, con cui è stata approvata la graduatoria finale ed aggiudicata alla società BL TI SEs LT la procedura di gara avente ad oggetto “ esternalizzazione di servizi relativi allo svolgimento di attività connesse al rilascio dei visti d’ingresso in Italia ” indetta con bando di gara n. 637 del 21.4.2022; dei verbali delle sedute di gara, con particolare riferimento al verbale del 27.6.2022, del 29.6.2022 e del 4.7.2022; di ogni altro atto precedente e successivo comunque connesso con i provvedimenti impugnati, ivi compreso il disciplinare di gara.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale e della società Bls TI SEs ED;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2023 il dott. Angelo Fanizza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

La società VF ID DI LT ha impugnato e chiesto l’annullamento del decreto n. 12 del 12.7.2022 a firma dell’Ambasciatore d’Italia a Dakar, pubblicato sul sito web istituzionale dell’Ambasciata il 13.7.2022, con cui è stata approvata la graduatoria finale ed aggiudicata alla società BL TI SEs LT la procedura di gara avente ad oggetto “ esternalizzazione di servizi relativi allo svolgimento di attività connesse al rilascio dei visti d’ingresso in Italia ” indetta con bando di gara n. 637 del 21.4.2022; dei verbali delle sedute di gara, con particolare riferimento al verbale del 27.6.2022, del 29.6.2022 e del 4.7.2022; di ogni altro atto precedente e successivo comunque connesso con i provvedimenti impugnati, ivi compreso il disciplinare di gara.

La ricorrente ha, inoltre, chiesto la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato e ha proposto domanda di subentro quale effetto della domanda di risarcimento in forma specifica mediante aggiudicazione dell’appalto.

Alla procedura di gara, di tipo aperto, avente un valore stimato del contratto (“ sulla base della media annuale di visti trattati dalla sede nel triennio precedente, è di 1.102.900 euro [32,8 euro (40€ – imposta locale) x 6.725 (media vista trattati dalla sede nei 3 anni precedenti) x 5 (anni durata concessione)] per i visti, e 331.143,50 euro per le legalizzazioni [30% della tariffa consolare in vigore meno imposta locale x media legalizzazioni trattate dalla Sede nei 3 anni precedenti x 5] ”) per un totale generale di €. 1.434.043,50 e regolata dal criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa fondata sulla ripartizione di 100 punti tra l’offerta tecnica (massimo punti 94/100, da suddividere in 6 subcriteri con correlati subpunteggi, cfr. punto 8.5 del disciplinare di gara) e l’offerta economica (massimo punti 6/100), hanno partecipato 4 concorrenti.

In esito all’esame delle offerte è risultata prima la società BL con il punteggio di 93,9 (90,5 punti per l’offerta tecnica + 3,4 punti per l’offerta economica a fronte di valore di 16 euro quale diritto di riscossione per la prestazione del servizio); seconda si è classificata la società VF ID DI con il punteggio di 87,8 (85 + 2,8 a fronte di un valore di 19 euro), terza si è classificata la società LS UP con il punteggio di 76,7 (74,5 + 2,2 a fronte di un valore di 22 euro) e quarta si è classificata la società QA IS con il punteggio di 45 (43 + 2 a fronte di un valore di 23 euro).

A fondamento del ricorso ha dedotto i seguenti motivi:

1°) violazione dell’art. 93, comma 8 del d.lgs. 50/2016, del bando di gara (punto III.1.3), del DM 31/2018.

La ricorrente ha contestato che “ la garanzia provvisoria presentata dall’aggiudicataria non contiene l’impegno del fideiussore al rilascio della garanzia definitiva in favore dell’operatore economico BL TI SE ED ” (cfr. pag. 5).

2°) violazione dell’art. 93, comma 8 del d.lgs. 50/2016, del bando di gara (punto III.1.2); eccesso di potere per difetto d’istruttoria e dei presupposti.

La ricorrente ha soggiunto che “ la cauzione provvisoria presentata dall’aggiudicataria non è stata ostesa in sede di accesso, e quindi si contesta che essa abbia i requisiti prescritti dalla legge di gara, anche perché dal verbale di apertura dei plichi essa risulta formulata in lingua inglese. In ordine alla durata della stessa, essa è senz’altro inferiore a quella prevista dalla lex specialis, non prevedendo il rinnovo per ulteriori periodi di 180 giorni ” (cfr., ancora, pag. 5).

3°) Violazione degli artt. 83, 86 e dell’allegato XVII del d.lgs. 50/2016; dell’art. 4.1 del disciplinare; eccesso di potere per difetto d’istruttoria e sviamento.

La ricorrente ha, inoltre, contestato la mancata presentazione delle referenze bancarie da parte dell’aggiudicataria.

4°) Violazione dei principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza e par condicio tra i concorrenti; dell’art. 95, comma 6 del d.lgs. 50/2016 e del punto 8.5 del disciplinare; eccesso di potere per difetto d’istruttoria e di motivazione, travisamento dei fatti e dei presupposti, irragionevolezza, illogicità, violazione del divieto di commistione tra offerta tecnica ed offerta economica, nonché violazione del principio di segretezza dell’offerta economica.

La ricorrente ha, infine, esaminato la motivazione della commissione giudicatrice in relazione ad alcuni criteri dell’offerta tecnica, posti a fondamento dell’assegnazione dei relativi punteggi, in particolare contestando:

a) che l’aggiudicataria avrebbe offerto “ un VAC di 418 mq a Dakar, e proprio “le dimensioni più grandi” di tale VAC rispetto a quello proposto da VF (mq 332) giustificherebbero, secondo la Commissione, la preferenza accordata a BL ”; ma tale immobile misurerebbe, in realtà, 320 mq (cfr. pag. 8);

b) che il criterio “ Organizzazione del servizio ausiliario alla legalizzazione dei documenti ”, oggetto di attribuzione di massimo 14 punti e, in particolare, il subcriterio “ ragionevolezza del prezzo proposto, anche tenendo conto della “SE Fee” applicata dal precedente/attuale concessionario ”, comportante l’attribuzione di 5 punti, sarebbero illegittimi per violazione del divieto di commistione tra l’offerta tecnica ed economica, in quanto mediante tale clausola sarebbero stati “ introdotti elementi di valutazione ascritti al punteggio qualitativo che viceversa sono indissolubilmente legati alla componente quantitativa, tanto più che l’assegnazione del relativo punteggio dovrebbe avvenire anche tenendo conto della “service fee” applicata dal precedente/attuale concessionario ” (cfr. pag. 9); ha, quindi, lamentato che “ la conoscenza e la valutazione in sede tecnica dell’importo dell’offerta afferente al servizio ausiliario di legalizzazione, costituente oggetto di gara al pari di quello di assistenza al rilascio del visto, tanto da essere oggetto di descrizione nell’art. 1 del capitolato tecnico (…), costituisca violazione dei principi sopra espressi, e che ciò determini l’illegittimità della legge di gara ” (cfr. pag. 10);

c) che il criterio “ Organizzazione del servizio di esternalizzazione ” prevedrebbe un subcriterio on/off con correlato subpunteggio di 1,5 riservato alla “ presenza nel VAC di un numero adeguato di addetti deputati esclusivamente ad assistenza generica degli utenti (ad esempio per fornire informazioni o aiutare nella compilazione dei formulari) ”; e che, dunque, “ alla luce di tali premesse, risulta evidentemente illegittima l’attribuzione a VF del punteggio di 0,5 relativamente al subcriterio in questione, rispetto al punteggio di 1,5 riconosciuto a BL. Invero, dal momento che la commissione ha riscontrato la sussistenza dei presupposti per l’attribuzione del punteggio, come dimostra l’assegnazione del valore di 0,5, essa avrebbe necessariamente dovuto assegnare 1,5 anche alla ricorrente, non essendo nel suo potere alcuna graduazione del voto numerico ” (cfr. pag. 11);

d) che sarebbe del tutto apparente la motivazione relativa all’assegnazione del punteggio relativo al criterio “ personale addetto ”, in merito al quale sarebbe “ di tutta evidenza la macroscopica illogicità dell’attribuzione del punteggio di 0,5 a BL, a fronte degli 0 punti di VF, con riguardo al subcriterio: adeguata e congrua ripartizione del numero degli addetti per ciascun VAC proposto: fino a 0,5 punti ” (cfr., ancora, pag. 11).

La società ricorrente ha, inoltre, proposto istanza ai sensi dell’art. 116, comma 2 c.p.a., volta ad ottenere i documenti oggetto della domanda di accesso presentata in data 14.7.2022, ossia la visione ed estrazione di copia della domanda di partecipazione e di tutta la documentazione allegata (documentazione amministrativa, offerta tecnica, offerta economica) prodotta in gara dall’aggiudicataria, oltre ai verbali dei lavori svolti dalla commissione; un accesso – come stigmatizzato dalla ricorrente

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