TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2020-05-20, n. 202000119
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 20/05/2020
N. 00119/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00165/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
Sezione Autonoma di Bolzano
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 165 del 2019, proposto da
Vodafone Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati P G B e M S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- Provincia Autonoma di Bolzano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati L F, R v G, C B e G T, con domicilio eletto presso la sede dell’Avvocatura provinciale in Bolzano, via Silvius Magnago 1;
- Alto Adige Riscossioni S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati L F, R v G, C B e G T, con domicilio eletto presso la sede dell’Avvocatura provinciale in Bolzano, via Silvius Magnago 1 .
ricorso
in opposizione all’ingiunzione ex art. 2, R.D. 639/1910 prot. n. 2018.12149.00000429.001 del 23 aprile 2018 emanata da Alto Adige Riscossioni S.p.A., con la quale è stato ingiunto all’opponente il pagamento, “ entro 60 giorni dalla notifica della presente ingiunzione ”, dell’importo di € 28.241,59.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia Autonoma di Bolzano e di Alto Adige Riscossioni S.p.A.;
Viste le memorie difensive depositate dalle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 febbraio 2020 il dott. Sarre Pirrone e uditi per le parti i difensori avv. S. Dallo, in sostituzione dell’avv. M. Sica, per la parte ricorrente, nonché l’avv. L. Plancker, in sostituzione dell’avv. L. Fadanelli, per la Provincia autonoma di Bolzano e per la Alto Adige Riscossioni S.p.A.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
(I documenti di seguito citati si riferiscono - salva diversa specificazione – alle produzioni effettuate dalla società ricorrente).
1. Vodafone Italia s.p.a. (d’ora in poi Vodafone) è proprietaria di tre stazioni radio base installate sul tetto di edifici di proprietà della Provincia autonoma di Bolzano in forza di altrettante concessioni stipulate, rispettivamente, in data 27.02.2002 (p.m. 1 della p.ed. 3947 in C.C. Dodiciville) ed in data 03.11.2011 (p.ed. 597 C.C. di Bolzano e p.ed. 2854 in C.C. di Dodiciville).
2. I menzionati atti di concessione contemplano il versamento di canoni annuali pari ad € 12.911,14 (conc. n. 22071/2003; doc. 1), ovvero € 15.000,00 (conc. n. 23219/2011 e n. 23220/2011; doc. 2 e 3).
3. Nel 2015 Vodafone sospendeva il pagamento dei canoni suddetti, eccependo l’invalidità delle relative convenzioni per ritenuto contrasto con il combinato disposto dagli artt. 88 e 93 del D.Lgs n. 259/2003 e 63 del D.Lgs. n. 446/1997, interpretati alla luce del D.Lgs. n. 33/2016.
4. A fronte del mancato pagamento dei canoni, la Provincia attivava il proprio concessionario per la riscossione, Alto Adige Riscossioni s.p.a., affinchè agisse per il recupero degli importi dovuti.
5. Con ingiunzione ex R.D. n. 639/1910, la società incaricata dell’esazione intimava a Vodafone il pagamento di una somma complessiva di € 28.241,59, riferita all’annualità 2015 per l’occupazione delle aree oggetto di concessione (doc. 4).
6. Avverso la predetta ingiunzione proponeva opposizione Vodafone avanti al Tribunale civile di Bolzano, secondo il rito ordinario di cognizione.
7. Con sentenza n. 1275 del 29.11.2018, il menzionato Tribunale declinava la propria giurisdizione in favore di quella del Giudice amministrativo (doc. 5). La sentenza n. 1275/2018 è passata in giudicato il 29.05.2019.
8. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato il 30.09.2019, Vodafone riassume ora l’opposizione all’ordinanza ingiunzione sopra menzionata. Viene, in particolare, riproposta avanti a questo TRGA l’eccezione di nullità ex art. 1419 cod. civ. della clausola, contenuta nelle menzionate convenzioni, che obbliga l’ente gestore al pagamento del canone in misura maggiore rispetto a quella indicata dall’art. 93 del D.lgs. 1 agosto 2003, n. 259, come interpretato autenticamente dall’art. 12, comma 3, del D.lgs. n. 33/2016.
9. In forza di quest’ultima disposizione – che disciplina retroattivamente anche i rapporti anteriori alla sua entrata in vigore - gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica sarebbero soggetti solamente al pagamento delle tasse o canoni previsti dal 2° comma della medesima, vale a dire, della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) oppure, in alternativa, del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP).
10. Secondo Vodafone pertanto, nella fattispecie in trattazione dovrebbe trovare applicazione, ai sensi dell’art. 63, comma 3, numero 3) del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 ed in difetto della determinazione di tariffe basate sul numero di utenti serviti, il canone determinato nella misura minima stabilita in via residuale di € 516,46, (Lire 1.000.000,00) annui.
11. Si sono costituiti in giudizio la Provincia autonoma di Bolzano e la società Alto Adige Riscossioni S.p.A., contestando nel merito la pretesa avversaria, che si assume basata sull’erronea qualificazione della presente fattispecie in termini di “ occupazione di area pubblica ” mentre si tratterebbe di “ concessione di un bene patrimoniale indisponibile (tetto di un edificio pubblico utilizzato per la collocazione di un’antenna) ”.
12. Da tale premessa discenderebbe la