TAR Bologna, sez. II, sentenza 2022-04-26, n. 202200370

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bologna, sez. II, sentenza 2022-04-26, n. 202200370
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
Numero : 202200370
Data del deposito : 26 aprile 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/04/2022

N. 00370/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00419/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la IL OM

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 419 del 2017, proposto da
NO GI, GI IA, RE IA, RI BI, rappresentati e difesi dall’avv.to Stefano Valeriani, con domicilio digitale corrispondente alla PEC indicata negli scritti difensivi, e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avv.to Laura Baffo in Bologna, Via Collegio di Spagna n. 17;



contro

Comune di Rimini, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avv.to Elena Fabbri, con domicilio digitale corrispondente alla PEC indicata negli scritti difensivi, e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avv.to Francesco Bragagni in Bologna, Strada Maggiore n. 31;



per l'annullamento

- DEL PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE COMUNALE DELLO SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE E PRODUTTIVA NOTIFICATO IL 30/3/2017, RECANTE IL DINIEGO SULLA SCIA IN SANATORIA DEPOSITATA IL 30/6/2016;

- DI OGNI ALTRO ATTO PRESUPPOSTO, CONNESSO O CONSEQUENZIALE.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Rimini;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 aprile 2022 il dott. Stefano Tenca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

A. I ricorrenti sono comproprietari di singole unità abitative nel condominio di Via Giumbo n. 18 a Torre Pedrera, assentito con titolo abilitativo del 5/7/1988 e composto da tre piani fuori terra, dal sottotetto e dall’interrato destinato a cantina, oltre alla corte esterna recintata.

B. Rappresentano che in data 30/6/2016 GI NO, con il consenso degli altri comproprietari, depositava una SCIA per l’accertamento della conformità di alcune opere non coincidenti con il progetto originario ed eseguite durante la costruzione del fabbricato: la relazione tecnica allegata configura una ristrutturazione edilizia dell’edificio e della recinzione e nel dettaglio descrive una diversa distribuzione degli spazi interni, la modifica delle pareti finestrate, le modifiche estetiche ai parapetti dei balconi, la diversa posizione dei cancelli pedonali di accesso unitamente alle dimensioni della recinzione (doc. 16).

C. Con nota ex art. 10- bis della L. 241/90, il Comune preannunciava un provvedimento sfavorevole per mancato rispetto della distanza di 10 metri dalle pareti finestrate nella parte relativa alla maggiore altezza del fabbricato; inoltre, detta distanza non sussiste per l’intero fronte, in quanto lo stato attuale riporta 8,35/8,95 ml. in luogo di 10,30 metri indicati nel progetto di costruzione.

D. Malgrado le controdeduzioni del 21/11/2016 (con cui venivano evidenziati un errore di rappresentazione grafica nella pratica del 1988, un probabile intervento sull’edificio a confine lato nord-ovest, e una maggiore altezza compresa nella tolleranza del 2%) con l’atto impugnato il dirigente emetteva atto di diniego dell’istanza di sanatoria, “in quanto la maggior altezza del fabbricato e quindi dell’intero fronte del fabbricato lato nord-ovest, non rispetta la prevista distanza di 10 ml. dalle pareti finestrate stabilita dall’art.9 del D.M. 1444/68” .

E. Con gravame ritualmente notificato e tempestivamente depositato presso la Segreteria della Sezione, gli esponenti impugnano il diniego in epigrafe, deducendo in diritto i seguenti motivi:

I) Violazione dell’art. 14 della L.r. 15/2013 e dell’art. 19 comma 6- bis della L. 241/90 che fissano i termini di consolidamento della SCIA rispettivamente in 35 e in 30 giorni, decorsi i quali il titolo abilitativo perfezionatosi può essere rimosso soltanto con l’esercizio del potere di autotutela decisoria. I ricorrenti contestano le carenze documentali lamentate dal Comune ritenendo la SCIA – depositata il 30/6/2016 – completa in ogni sua parte, con conseguente tardività del provvedimento emesso il 30/3/2017 dopo 273 giorni (sarebbe fuori termine anche rispetto alla memoria prodotta dal tecnico il 21/11/2016) senza dare conto della sussistenza dei presupposti dell’autotutela.

II) Falsa applicazione dell’art. 10 della L. 241/90 per omesso apprezzamento degli apporti partecipativi, eccesso di potere

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