TAR Brescia, sez. II, sentenza 2021-09-29, n. 202100824
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Testo completo
Pubblicato il 29/09/2021
N. 00824/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00906/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 906 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati G B e M V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dello Sviluppo Economico, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato ex lege in Brescia, presso gli Uffici di quest’ultima, via S. Caterina, 6;
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Brescia, rappresentata e difesa dall'avvocato A S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della determinazione dirigenziale della Camera di Commercio di Brescia n. -OMISSIS- del -OMISSIS- 2019 concernente la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività di mediazione immobiliare, confermata dal provvedimento in data -OMISSIS- del Ministero dello Sviluppo Economico con il quale è stato rigettato il ricorso gerarchico improprio proposto avverso la decisione camerale;
- nonché di ogni atto comunque presupposto, connesso e/o conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico e della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Brescia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 settembre 2021 la dott.ssa M B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorso in esame ha a oggetto il provvedimento disciplinare con cui, l’odierna ricorrente, agente immobiliare, è stata sanzionata a seguito di un esposto che denunciava comportamenti scorretti della stessa nello svolgimento della sua attività di mediazione in occasione della vendita di un appartamento. In particolare è stata accertata la responsabilità della stessa nell’aver sottaciuto rilevanti circostanze utili per la conclusione dell’affare, quale il fatto che l’immobile era interessato da un procedimento giudiziario per la liberazione dello stesso.
Come già anticipato l’intervento disciplinare in questione ha avuto origine da una segnalazione da cui è poi scaturita anche una denuncia penale per truffa. Nonostante la pendenza di quest’ultima, la C.C.I.A.A. di Brescia non riteneva di disporre la sospensione del procedimento disciplinare in attesa dell’esito di quello penale, che, in effetti, si è poi concluso con l’archiviazione richiesta dal pubblico ministero in data 24 ottobre 2019, fondata sul convincimento che i potenziali acquirenti fossero stati puntualmente informati dell’evolversi della situazione in sede di trattative e ne avessero accettato le condizioni.
In data -OMISSIS- 2019 la Camera di Commercio adottava, quindi, il provvedimento disciplinare n. -OMISSIS- del -OMISSIS- (provvedimento in questa sede impugnato), avverso cui la destinataria proponeva ricorso gerarchico improprio presso il Ministero della Sviluppo Economico.
In tale occasione la ricorrente sosteneva, oltre all’illegittimità della mancata sospensione nelle more del giudizio penale, l’infondatezza delle segnalazioni della potenziale acquirente, producendo copia di una sua e-mail (doc.5) che la autorizzava espressamente alla modificazione del prezzo indicato nella sua proposta di acquisto (temerariamente denunciata come truffa), e sottolineando altresì che l’affare stava regolarmente proseguendo, tanto che le parti erano in procinto di sottoscrivere il preliminare proprio alle condizioni da lei ottenute, come da comunicazioni ricevute dal legale del venditore.
Con atto -OMISSIS- il Ministero dello Sviluppo Economico respingeva il ricorso.
L’intermediatrice attinta dal provvedimento disciplinare del -OMISSIS- 2019, impugnava, dunque, quest’ultimo e non anche l’atto con cui è stato definito il ricorso gerarchico.
Avverso il suddetto provvedimento sono stati dedotti i seguenti vizi:
1. violazione del D.M. 21 dicembre 1990 n.452 in tema di procedimenti disciplinari a carico degli agenti di affari in mediazione. Tale disposizione attribuirebbe, secondo quanto sostenuto in ricorso, al Dirigente competente il potere di disporre la sospensione del procedimento disciplinare quando sia pendente un altro procedimento in sede giudiziaria. Peraltro, non solo sarebbe stata omessa la sospensione, ma l’ufficio avrebbe anche completamente omesso di