TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2016-07-14, n. 201608084

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2016-07-14, n. 201608084
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201608084
Data del deposito : 14 luglio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 06266/2005 REG.RIC.

N. 08084/2016 REG.PROV.COLL.

N. 06266/2005 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6266 del 2005, proposto da:
M D, rappresentato e difeso dall’avv. F S, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. G S in Roma, via degli Scipioni, 237;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro-tempore , rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

- della reiezione della domanda di riammissione in servizio nel ruolo degli agenti della Polizia di Stato e di ogni altro atto indicato nell’epigrafe del ricorso;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 luglio 2016 il dott. A T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe l’odierno ricorrente impugna la nota 333_D/97031 del Direttore della Divisione del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza del 14 marzo 2005, con cui è stata respinta la domanda di riammissione in servizio nel ruolo degli Agenti della Polizia di Stato formulata dal ricorrente con istanze del 15 luglio 2004 e del 22 dicembre 2004.

In particolare, il ricorrente deduce i seguenti fatti.

L’odierno istante, nel 2001, presentava alla Questura di Catania domanda di partecipazione al concorso per il reclutamento di settecento unità di leva quali agenti ausiliari della Polizia di Stato per la formazione del II Contingente 2001 ai sensi della L. n. 343/1980.

Superata la prova scritta veniva convocato presso la Scuola Tecnica di Polizia di Roma per essere sottoposto ai prescritti accertamenti psico-fisici ed attitudinali, aventi, come la prova scritta, esito positivo.

Di seguito, il ricorrente frequentava – per il periodo dal 3 ottobre 2001 al 3 febbraio 2002 – il corso di addestramento presso la Scuola Allievi Agenti di Campobasso, conseguendo al termine del corso la nomina di agente ausiliario di leva e l’incorporazione per otto mesi al Terzo Nucleo del I Reparto mobile di Roma.

Maturati i requisiti, con apposita istanza chiedeva di espletare il periodo di ferma quale agente ausiliario trattenuto ai sensi dell’art. 47 L. n. 121/1981;
il provvedimento di accoglimento della istanza gli veniva notificato in data 23 ottobre 2002.

Con istanza del maggio 2003, il ricorrente chiedeva di frequentare il 58° corso per Agenti Ausiliari trattenuti, domanda accolta con telegramma del 30 settembre 2003, che disponeva l’assegnazione alla Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato di Vibo Valentia dal 16 ottobre 2003, data di inizio del corso avente durata di sei mesi.

L’odierno ricorrente frequentava regolarmente il corso, sostenendo gli esami finali nei giorni 1, 5 e 6 aprile 2004, e classificandosi al 163° posto della graduatoria nazionale finale con il grado di idoneità 80/100.

Rientrato dalle ferie, l’odierno ricorrente presentava domanda di dimissione con decorrenza dal 15 aprile 2004, motivata con riferimento a gravi esigenze familiari e personali.

Il Ministero dell’interno, con decreto n. 333-D97031/58°/S.L.AUS., firmato dal Direttore Centrale per le risorse umane, disponeva la cessazione del servizio per dimissioni dell’istante a decorrere dal 14 aprile 2004, notificato allo stesso in data 9 giugno 2004.

Tuttavia, il ricorrente presentava due istanze volte ad ottenere la riammissione in servizio nel ruolo di agente ordinario.

Con il provvedimento oggetto di impugnazione, la Amministrazione ha rigettato l’istanza del ricorrente.

Deduce il sig. M la illegittimità del provvedimento impugnato per violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione resistente deducendo la infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.

Alla udienza del 4 luglio 2016 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è infondato.

Osserva il Collegio come l’istituto della rimessione in ruolo risulta applicabile soltanto agli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato cessati dal servizio, laddove il ricorrente non risulta essere mai stato immesso in ruolo in quanto, alla data della presentazione delle dimissioni (15 aprile 2004), non aveva ancora terminato il corso e non aveva prestato giuramento.

Sotto tale profilo, dunque, risulta mancare, nella fattispecie in oggetto, la formale acquisizione dello status di agente, utile alla applicazione dell’istituto della riammissione in servizio disciplinata dall’art. 60 D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335 per il tramite del richiamo al disposto di cui all’art. 132 D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.

Sulla base di tali assunti, dunque, appare correttamente motivato il provvedimento oggetto di impugnazione proprio in applicazione del richiamato disposto di cui all’art. 132 del D.P.R. n. 3/1957 e della assenza, in capo all’odierno ricorrente, dei presupposti applicativi dell’istituto della riammissione in servizio.

Conseguentemente e per i motivi esposti il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

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