TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2022-12-28, n. 202217717
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Pubblicato il 28/12/2022
N. 17717/2022 REG.PROV.COLL.
N. 07161/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7161 del 2018, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato G M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Interno (-OMISSIS-), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento:
del provvedimento emesso dalla -OMISSIS-, in data -OMISSIS-, con il quale veniva negato il rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 25 novembre 2022 il dott. Pierluigi Buonomo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con il ricorso in epigrafe, la ricorrente domanda l’annullamento del provvedimento emesso dalla -OMISSIS-, in data -OMISSIS-, con il quale veniva negato il rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche.
In diritto, vengono dedotte le seguenti censure:
a) Violazione dell’art. 10 bis l. 241/90, laddove l’Amministrazione non avrebbe preso in considerazione le controdeduzioni prodotte dalla ricorrente né l’istanza di riesame avanzata;
b) Violazione ed errata applicazione dell’art. 28 co. 1 lett. c) del DPR 394/99 in combinato disposto con l’art. 19 co. 2 lett. d) del d.lgs. 286/98, laddove l’Amministrazione avrebbe omesso di valutare lo stato di “-OMISSIS-” per ragioni sanitarie della ricorrente;
c) Difetto di istruttoria, laddove l’Amministrazione avrebbe omesso di valutare gli altri dati in possesso e, tra questi, il fatto che la ricorrente:
- non ha più rapporti con alcuno presso il paese di origine;
- non sarebbe in grado di sostenere un viaggio verso la -OMISSIS-;
- non ha provveduto tempestivamente al rinnovo del pregresso titolo di soggiorno proprio a causa dello stato di salute precario;
d) Violazione dell’art. 5 co.