TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2020-05-13, n. 202005101

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2020-05-13, n. 202005101
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202005101
Data del deposito : 13 maggio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/05/2020

N. 05101/2020 REG.PROV.COLL.

N. 02332/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2332 del 2019, proposto da
A I, rappresentato e difeso dall'avvocato C B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'accertamento

dell’illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione sull’istanza di acquisto della cittadinanza italiana, presentata dalla ricorrente in data 24 ottobre 2014 – k10/0496363.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2020 la dott.ssa Francesca Romano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Rilevato che:

- parte ricorrente ha presentato istanza rivolta all’amministrazione resistente al fine di ottenere la cittadinanza italiana, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992;

- essendo l’amministrazione rimasta inerte, parte ricorrente ha proposto ricorso avverso il silenzio illegittimamente serbato;

Considerato che in corso di causa l’amministrazione ha rappresentato di aver predisposto e inviato alla firma degli organi competenti il decreto di reiezione dell’istanza per la concessione della cittadinanza emesso il 7 febbraio 2020;

Ritenuto, pertanto, di dover dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.;

Ritenuto, infine, di compensare le spese di giudizio alla luce della grande mole di lavoro gravante sugli Uffici amministrativi competenti a pronunciarsi, causata dal rilevante numero di richieste di cittadinanza (Cons. Stato, III, sentenza n. 4655/2016) nonché della conclusione del procedimento entro il termine introdotto dal d.l. 113/2018 conv. in legge 132/2018;

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