TAR Bari, sez. III, sentenza 2013-07-24, n. 201301175
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N. 01175/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00293/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 293 del 2012, proposto da:
N V, rappresentato e difeso dall'avv. G A, con domicilio eletto presso G A in Bari, via Abate Gimma, 94;
contro
Comune di Rutigliano, rappresentato e difeso dall'avv. M D, con domicilio eletto presso M D in Bari, via Calefati, 61/A;
nei confronti di
G A, rappresentato e difeso dall'avv. V A P, con domicilio eletto presso V A P in Bari, via Pizzoli, 8;
per l'annullamento
della determinazione dirigenziale, di cui alla nota prot. n. 20832 del 25.11.2011 con la quale il Responsabile dell'Area Edilizia Privata del Comune di Rutigliano, nel definire il procedimento di autotutela attivato dall'Ente nei confronti della odierna controinteressata in ordine al "permesso di costruire" n. 49/2010 ed alla successiva SCIA del 23.9.2010, invece di disporre l'annullamento di tali autorizzazioni ed il consequenziale ripristino dello status quo ante, ha applicato una "sanzione pecuniaria" accessoria.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune Di Rutigliano e di G A;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 luglio 2013 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori G A, M D e V A P;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con nota n. 20832/11 il Comune di Rutigliano ha comunicato all’odierna controinteressata G A – titolare di permesso di costruire n. 49/10, nonché di SCIA 23.9.2010, relativi ad intervento di demolizione e ricostruzione di un manufatto edilizio di sua proprietà, censito in catasto al fg. 14, p.lla 1075 sub 1 e 2 – l’avvio del procedimento finalizzato all’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 160 co. 4 e 167 d. lgs. n. 42/04.
Avverso tale nota il ricorrente – proprietario di immobili confinanti con l’area ove sorge il manufatto realizzato dalla controinteressata – è insorto, deducendone l’eccesso di potere per errore, irrazionalità della motivazione, errata applicazione del sistema sanzionatorio vigente in materia urbanistica ed edilizia.
Ad avviso del ricorrente, il Comune di Rutigliano avrebbe dapprima dovuto procedere all’annullamento in autotutela dei citati titoli edilizi – sulla base del loro asserito contrasto con il vincolo di conservazione previsto dalla delibera consiliare n. 24/08, di adeguamento del PRG alle prescrizioni del PUTT/P – e soltanto successivamente avrebbe potuto valutare se ordinare la riduzione in pristino, ovvero procedere all’irrogazione delle sanzioni pecuniarie.
Costituitisi in giudizio, il Comune di Rutigliano e G A hanno preliminarmente eccepito l’inammissibilità del gravame. Nel merito, ne hanno chiesto il rigetto.
All’udienza del 4.7.2013 il ricorso è stato trattenuto in decisione, previo rituale avviso alle parti, ai sensi dell’art. 73 co. 3 c.p.a, di ulteriore profilo di inammissibilità del gravame rilevato ex officio , e rappresentato dalla natura endoprocedimentale dell’atto impugnato.