TAR Cagliari, sez. I, ordinanza cautelare 2009-05-13, n. 200900199
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
N. 00199/2009 REG.ORD.SOSP.
N. 01040/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
Sul ricorso numero di registro generale 1040 del 2008, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
A M, rappresentato e difeso dagli avv. M B, S P, con domicilio eletto presso M B in Cagliari, via Garibaldi n. 105;
contro
Regione Autonoma della Sardegna, rappresentata e difesa dagli avv. R M, M P, con domicilio eletto presso Ufficio Legale Regione Sarda in Cagliari, viale Trento n. 69;
Direttore Servizio Energia Assessorato Regionale Industria;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
diniego contributi per impianti fotovoltaici anno 2008.
Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Autonoma della Sardegna;
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13/05/2009 il dott. Gianluca Rovelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto ad un sommario esame proprio della fase cautelare che non sussistono le condizioni per l’invocata misura in quanto:
non appare sussistere il pregiudizio grave ed irreparabile ed inoltre, il giudizio di merito che può essere fissato per il 2 dicembre 2009 attenua ulteriormente il pericolo di danno nei confronti del ricorrente.