TAR Aosta, sez. I, sentenza 2009-07-08, n. 200900060
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Testo completo
N. 00060/2009 REG.SEN.
N. 00063/2008 REG.RIC.
N. 00064/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sui ricorsi numero di registro generale 63 e 64 del 2008, proposti da:
R C, rappresentato e difeso dall'avv. M C, con domicilio eletto presso M C in Aosta, c/o Segreteria T.A.R.;
contro
(ric. n. 63/2008) Ministero dell'Interno, Questura di Aosta;
(ric. n. 64/2008) Regione Valle d'Aosta;
per l'annullamento
(ric. n. 63/2008) del decreto n. 46 Cat. 6F/2008/P.A.S. del 3 giugno 2008, notificato in data 19 giugno 2008, con il quale il Questore di Aosta ha revocato al ricorrente la licenza di porto di fucile, nonché la validità del Carnet de chasse ai sensi dell’art. 3 n.3 L.R. 27 agosto 1994 n.64;
(ric. n. 64/2008) del decreto n.233 prot. n.20608/Pref. del 6 giugno 2008, notificato in data 24 giugno 2008, con il quale il Presidente della Regione Autonoma Valle d’Aosta, nell’esercizio delle attribuzioni prefettizie, ha fatto divieto al ricorrente di detenere qualsiasi tipo di arma e munizionamento;
Visti i ricorsi con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 giugno 2009 il cons. S I S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
A seguito di una perquisizione da parte del personale del Corpo forestale valdostano, stazione di Etroubles, presso l'abitazione ed altri locali nella disponibilità del signor R C furono rinvenute varie armi e munizioni: una pistola automatica Bernardelli che presentava delle alterazioni nella parte terminale della canna, atte a consentire l'utilizzo di un silenziatore;un fucile ad avancarica monocanna, 2 cartucce.
Il questore di Aosta, ritenendo che per tali fatti il signor Creux non desse più affidamento di non abusare delle armi, con proprio decreto n. 46 del 3 giugno 2008, ha disposto la revoca della licenza del porto di fucile di cui era titolare ed ha revocato la validità del suo carnet de chasse.
A sua volta, il presidente della regione Valle d'Aosta, nell'esercizio delle attribuzioni prefettizie, con proprio decreto n. 233 del 6 giugno 2008, ha vietato al signor Creux di detenere qualsiasi tipo di arma e munizionamento.
Avverso tali atti il signor Creux propone due distinti ricorsi (nn. 63 e 64 del 2008) deducendo le seguenti censure.
Violazione e falsa applicazione degli articoli 9, 10, 11, 39 e 43 del TULPS;difetto di motivazione;arbitrarietà e contraddittorietà dell'azione amministrativa;violazione dei principi di ragionevolezza e di buona amministrazione sotto il profilo della proporzionalità dell'azione amministrativa;eccesso di potere per carenza di istruttoria. In relazione all'atto del questore si deduce anche la violazione dell'articolo 3 n. 3 della legge regionale 27 agosto 1994 n. 64;in relazione all'atto del presidente della regione si deduce anche la violazione dell'articolo 4, comma 1, secondo periodo, del decreto luogotenenziale 7 settembre 1945 n. 545.
I provvedimenti impugnati non sarebbero sorretti da una adeguata motivazione: il ritrovamento delle armi e munizioni non giustifica il sospetto di abusi da parte del ricorrente;comunque il fucile ritrovato è vecchio e non più funzionante, mentre la pistola presenta una filettatura originale.
In ordine a tali circostanze il ricorrente ha anche chiesto, se necessario, che venga disposta una consulenza tecnica d'ufficio.
Le amministrazioni intimate non si sono costituite in giudizio e, il 10 giugno 2009, il ricorrente ha depositato una relazione effettuata dal consulente tecnico d'ufficio nominato dal pubblico ministero riguardante un procedimento penale a suo carico;all'udienza pubblica del 17 giugno le cause sono state spedite in decisione.
DIRITTO
I due ricorsi sono proposti dallo stesso ricorrente avverso due decreti che si basano sui medesimi fatti e, pertanto, possono essere riuniti in un'unica decisione.
Il ricorrente ha depositato in prossimità dell'udienza i risultati di una consulenza tecnica effettuata dal perito nominato dal pubblico ministero in relazione ad un procedimento penale in corso, in cui vengono descritti numerosi reperti sequestrati, tra cui anche quelli che hanno dato origine ai provvedimenti impugnati: il fucile ad avancarica e la pistola che presentava una filettatura atta a consentire l'utilizzo di un silenziatore.
Senonché, il perito ha dichiarato che il fucile, ai sensi della legge 18 aprile 1975 n. 110, deve essere considerato un'arma da sparo antica ad avancarica in quanto fabbricata anteriormente al 1890;la pistola Bernardelli è un'arma comune da sparo per l'uso sportivo e "non presenta alterazioni e/o modifiche della filettatura originale sul vivo di volata".
Alla luce dei risultati della perizia risulta evidente che le autorità procedenti non hanno effettuato una adeguata valutazione delle armi rinvenute in quanto non hanno rilevato che il fucile era un'arma antica e perciò ne avrebbero dovuto dare conto e verificare se tale circostanza potesse comunque dimostrare l'inaffidabilità dell'interessato e comportare un giudizio prognostico negativo, eventualmente in relazione alla possibile configurazione del reato di detenzione abusiva anche per tale tipo di armi (Cass. Pen., sez. I, 13 giugno 2006, n. 29857).
Quanto alla pistola, la circostanza che risultasse una filettatura nella canna non avrebbe dovuto condurre senz'altro a considerarla modificata, visto che tutte le pistole di quel modello presentavano tale caratteristica.
Gli atti impugnati, dunque, sono viziati da una carenza di istruttoria e di motivazione che è stata puntualmente dedotta dal ricorrente e, pertanto, i ricorsi risultano fondati e devono essere accolti.
Considerato che solo dopo la perizia è risultata la ragione del ricorrente, le spese di giudizio possono essere integralmente compensate.